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Document JOL_2006_169_R_0047_01
2006/426/EC: Council Decision of 27 April 2006 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and Bosnia and Herzegovina on certain aspects of air services#Agreement between the European Community and Bosnia and Herzegovina on certain aspects of air services
2006/426/CE: Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2006 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
2006/426/CE: Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2006 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 169 del 22.6.2006, pp. 47–55
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 294M del 25.10.2006, pp. 257–265
(MT)
|
22.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/47 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2006
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/426/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario. |
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(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito «l'accordo»), conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario. |
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(3) |
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 27 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
L. PROKOP
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
LA BOSNIA-ERZEGOVINA,
dall'altra,
di seguito «le parti»,
CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina, di compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori aerei della Bosnia-Erzegovina, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati dalla Bosnia-Erzegovina, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Bosnia-Erzegovina rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
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i) |
il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
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ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
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iii) |
il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato. |
3. La Bosnia-Erzegovina può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
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i) |
il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
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ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o |
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iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. |
La Bosnia-Erzegovina esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Bosnia-Erzegovina ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e la Bosnia-Erzegovina si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Bosnia-Erzegovina che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Bosnia-Erzegovina in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Allegati all'accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare il presente accordo in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Bosnia-Erzegovina che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e bosniaca.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Evropsku zajednicu
За Европску заједниџу
Za Europsku zajednicu
Por Bosnia y Herzegovina
Za Bosnu a Hercegovinu
For Bosnien-Hercegovina
Für Bosnien-Herzegowina
Bosnia ja Hertsegoviina nimel
Για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
For Bosnia and Herzegovina
Pour la Bosnie-Herzégovine
Per la Bosnia-Erzegovina
Bosnijas un Hercegovinas vārdā
Bosnijos ir Hercegovinos vardu
Bosznia és Hercegovina részéről
Għall-Bosnia u Herzegovina
Voor Bosnië-Herzegovina
W imieniu Bośni i Hercegowiny
Pela Bósnia e Herzegovina
Za Bosnu a Hercegovinu
Za Bosno in Hercegovino
Bosnia ja Hertsegovinan puolesta
För Bosnien och Hercegovina
Za Bosnu i Hercegovinu
За Босну и Херцеговину
Za Bosnu i Hercegovinu
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo
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a) |
Accordi in materia di servizi aerei tra la Bosnia-Erzegovina e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
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b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Bosnia-Erzegovina e Stati membri della Comunità europea che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo
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ALLEGATO II
Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati all'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
|
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
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|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
|
|
c) |
Controllo regolamentare:
|
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei:
|
|
e) |
Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:
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ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo
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a) |
Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo) |
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b) |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo) |
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c) |
Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo) |
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d) |
Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera) in materia di trasporti aerei |