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Document JOL_2006_169_R_0047_01

2006/426/CE: Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2006 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 169 del 22.6.2006, pp. 47–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 294M del 25.10.2006, pp. 257–265 (MT)

22.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/426/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito «l'accordo»), conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 27 aprile 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. PROKOP


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

dall'altra,

di seguito «le parti»,

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina, di compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori aerei della Bosnia-Erzegovina, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati dalla Bosnia-Erzegovina, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Bosnia-Erzegovina rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   La Bosnia-Erzegovina può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Bosnia-Erzegovina esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Bosnia-Erzegovina ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e la Bosnia-Erzegovina si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Bosnia-Erzegovina che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Bosnia-Erzegovina in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati all'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare il presente accordo in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Bosnia-Erzegovina che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e bosniaca.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједниџу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien-Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bosnia u Herzegovina

Voor Bosnië-Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra la Bosnia-Erzegovina e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica della Bosnia-Erzegovina in materia di trasporti aerei, firmato a Sarajevo il 21 agosto 1998 (di seguito «accordo Bosnia-Erzegovina–Austria»);

modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto a Vienna il 23 gennaio 1996.

Accordo tra la Repubblica cecoslovacca e la Repubblica federale popolare di Jugoslavia in materia di trasporti aerei, firmato a Belgrado il 28 febbraio 1956 (di seguito «accordo Bosnia-Erzegovina–Repubblica ceca»).

Accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica della Bosnia-Erzegovina in materia di trasporti aerei, firmato a Bonn il 10 maggio 1995 (di seguito «accordo Bosnia-Erzegovina–Germania»).

Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina in materia di trasporti aerei, firmato ad Atene il 2 dicembre 2004 (di seguito «accordo Bosnia-Erzegovina–Grecia»).

Accordo tra il governo della Repubblica ungherese e il Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina in materia di servizi aerei, firmato a Budapest il 27 aprile 2004 (di seguito «accordo Bosnia-Erzegovina–Ungheria»).

Accordo tra il governo di Malta ed il governo della Repubblica federale socialista di Iugoslavia in materia di trasporti aerei, firmato a Roma il 5 febbraio 1975 (di seguito «accordo Bosnia-Erzegovina–Malta»).

Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia in materia di servizi aerei regolari, firmato a Belgrado il 13 marzo 1957 (di seguito «accordo Bosnia-Erzegovina–Paesi Bassi»).

Accordo tra il governo della Repubblica popolare polacca e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia in materia di servizi aerei, firmato a Varsavia il 14 novembre 1955 (di seguito «accordo Bosnia-Erzegovina–Polonia»).

Accordo tra la Repubblica slovena e la Repubblica della Bosnia-Erzegovina in materia di trasporti aerei di linea, firmato a Sarajevo il 19 gennaio 1996 (di seguito «accordo Bosnia-Erzegovina–Slovenia»).

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Bosnia-Erzegovina e Stati membri della Comunità europea che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina in materia di servizi aerei, siglato a Londra il 14 marzo 2003 (di seguito «accordo Bosnia-Erzegovina–Regno Unito»);

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa concluso a Londra il 14 marzo 2003 e a Sarajevo il 21 marzo 2003.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati all'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Austria,

articolo 2 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Repubblica ceca,

articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Germania,

articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Grecia,

articolo 4, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Ungheria,

articolo 3 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Malta,

articolo 2 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Polonia,

articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Slovenia,

articolo 4 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Austria,

articolo 4 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Germania,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Grecia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Ungheria,

articolo 4 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Malta,

articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Paesi Bassi,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Slovenia,

articolo 5 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 7 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Grecia,

articolo 16 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Ungheria,

articolo 14 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Regno Unito.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 7 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Austria,

articolo 6 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Repubblica ceca,

articolo 6 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Germania,

articolo 10 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Grecia,

articolo 8 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Ungheria,

articolo 5 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Malta,

articolo 9 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Paesi Bassi,

articolo 6 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Polonia,

articolo 6 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Slovenia,

articolo 8 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

articolo 11 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Austria,

articolo 7 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Repubblica ceca,

articolo 10 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Germania,

articolo 13 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Grecia,

articolo 11 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Ungheria,

articolo 9 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Malta,

articolo 7 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Paesi Bassi,

articolo 7 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Polonia,

articolo 13 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Slovenia,

articolo 7 dell'accordo Bosnia-Erzegovina–Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera) in materia di trasporti aerei


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