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Document 32006R0153

    Regolamento (CE) n. 153/2006 della Commissione, del 27 gennaio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1819/2005 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    GU L 25 del 28.1.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/153/oj

    28.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 25/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 153/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 27 gennaio 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1819/2005 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,

    visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), con il regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione (4) è stato approvato un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2006. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano, il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento, e gli stanziamenti per l’acquisto di determinati prodotti sul mercato.

    (2)

    Per tenere conto delle esigenze specifiche della Grecia, occorre modificare il piano annuale del 2006, autorizzando il ritiro di riso per il pagamento di cereali e prodotti a base di cereali, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), quarto comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92. È pertanto necessario adeguare di conseguenza il quantitativo di riso inizialmente attribuito alla Grecia di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1819/2005.

    (3)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1819/2005.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1819/2005 è così modificato:

    1)

    la parte b) è sostituita dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

    2)

    il testo dell’allegato II del presente regolamento viene inserito come parte c).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

    (2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

    (3)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

    (4)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 3.


    ALLEGATO I

    «b)

    Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

    (tonnellate)

    Stato membro

    Cereali

    Riso (risone)

    Burro

    Zucchero

    Belgio

    12 121

    2 800

    450

     

    Grecia

     

    7 500

     

     

    Spagna

    73 726

    28 000

    13 560

    2 000

    Francia

    75 851

    55 000

    10 564

     

    Irlanda

     

     

    120

     

    Italia

    115 253

    20 000

    6 833

    3 500

    Lettonia

    19 706

     

     

     

    Lituania

    16 000

    5 000

     

     

    Ungheria

    63 587

     

     

     

    Malta

    1 877

    600

     

     

    Polonia

    85 608

    20 000

    7 230

    4 847

    Portogallo

    17 287

    14 000

    2 743

    1 700

    Slovenia

    1 262

    600

     

    300

    Finlandia

    18 500

     

     

    500

    Totale

    500 778

    153 500

    41 500

    12 847»


    ALLEGATO II

    «(c)

    Quantitativi di riso di cui è autorizzato il ritiro dalle scorte d’intervento per il pagamento delle forniture di cereali o di prodotti di cereali mobilizzate sul mercato, fatti salvi i quantitativi massimi di cui alla lettera a):

    Stato membro

    tonnellate

    Grecia

    7 500»


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