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Document 32005D0703
2005/703/EC: Council Decision of 6 October 2005 amending Decision 2000/439/EC on a financial contribution from the Community towards the expenditure incurred by certain Member States in collecting data, and for financing studies and pilot projects for carrying out the common fisheries policy
2005/703/CE: Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2005, che modifica la decisione 2000/439/CE relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute da taluni Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca
2005/703/CE: Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2005, che modifica la decisione 2000/439/CE relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute da taluni Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca
GU L 267 del 12.10.2005, p. 26–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 173M del 27.6.2006, p. 9–9
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32011R0693
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12.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 267/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 ottobre 2005
che modifica la decisione 2000/439/CE relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute da taluni Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca
(2005/703/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma della decisione 2000/439/CE (2), la Comunità può accordare un contributo finanziario alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta di dati sulla pesca nell’ambito del quadro comunitario istituito dal regolamento (CE) n. 1543/2000 (3) per il periodo dal 2002 al 2006 incluso. |
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(2) |
La raccolta e la gestione di dati nel 2001 sono state organizzate mediante inviti a presentare proposte e bandi di gara ai sensi della decisione 2000/439/CE. |
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(3) |
Ai fini della partecipazione finanziaria alle spese sostenute da taluni Stati membri nel periodo 2002-2006, era previsto che la preparazione dei programmi nazionali e la decisione della Commissione relativa al cofinanziamento dei medesimi avessero luogo nell’anno precedente la loro esecuzione. Pertanto, il periodo di esecuzione di cui all’articolo 1 della decisione 2000/439/CE va dal 2000 al 2005. |
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(4) |
Essendo stata sottovalutata la durata delle necessarie procedure amministrative e finanziarie, è risultato impossibile procedere alla preparazione e adottare la decisione nell’anno precedente l’esecuzione dei programmi nazionali. Di fatto, le procedure amministrative e finanziarie hanno luogo nell’anno stesso dell’esecuzione dei programmi. Occorrerebbe pertanto modificare il periodo di riferimento di cui all’articolo 1 della decisione 2000/439/CE al fine di coprire il periodo di esecuzione 2001-2006. |
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(5) |
La dotazione finanziaria di cui all’articolo 1 della decisione 2000/439/CE non rispecchia più i fabbisogni effettivi accertati per gli anni precedenti, né le stime aggiornate relative ai prossimi anni. Inoltre essa non tiene conto dei fabbisogni dei nuovi Stati membri. La dotazione finanziaria dovrebbe essere quindi adeguata alle stime aggiornate. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2000/439/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2000/439/CE è modificata come segue:
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1) |
all’articolo 1, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «2. La dotazione finanziaria per l’esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2006 è pari a 164,5 milioni di EUR.»; |
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2) |
all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sono soppressi i termini «per l’anno successivo». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. DARLING
(1) Parere espresso il 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.
(3) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.