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Document 32005L0052
Commission Directive 2005/52/EC of 9 September 2005 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annex III thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
Direttiva 2005/52/CE della Commissione, del 9 settembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2005/52/CE della Commissione, del 9 settembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 234 del 10.9.2005, p. 9–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 287M del 18.10.2006, p. 327–328
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013
10.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/9 |
DIRETTIVA 2005/52/CE DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2005
recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
sentito il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/87/CE della Commissione, del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, ha prorogato fino al 31 dicembre 2005 l’uso provvisorio di 60 coloranti per capelli elencati nella parte 2 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE con i numeri di riferimento da 1 a 60 (2). |
(2) |
Secondo la strategia per la colorazione dei capelli pubblicata su Internet, è stato concordato con gli Stati membri e le parti interessate di effettuare nel luglio 2005 la presentazione delle informazioni aggiuntive sui coloranti per capelli sopra indicati al comitato scientifico dei prodotti di consumo. |
(3) |
Le industrie hanno presentato ulteriori informazioni riguardo a 38 coloranti per capelli elencati nella parte 2 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE, che devono essere valutate dal comitato scientifico dei prodotti di consumo. La regolamentazione definitiva di questi coloranti per capelli, sulla base di tali valutazioni, e la sua attuazione nella legislazione degli Stati membri non sarà possibile prima del 31 dicembre 2006. Per questo motivo il loro uso provvisorio nei prodotti cosmetici, secondo le restrizioni e le condizioni di cui alla parte 2 dell’allegato III, va prorogato fino al 31 dicembre 2006. |
(4) |
Per 22 coloranti per capelli elencati nella parte 2 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE non sono state presentate altre informazioni. La regolamentazione definitiva di questi coloranti per capelli sarà considerata dopo che saranno state svolte le procedure appropriate. Questa regolamentazione definitiva e la sua attuazione nelle leggi degli Stati membri non saranno possibili prima del 31 agosto 2006. Per questo motivo il loro uso provvisorio nei prodotti cosmetici secondo le restrizioni e le condizioni di cui alla parte 2 dell’allegato III va prorogato fino al 31 agosto 2006. |
(5) |
La direttiva 76/768/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza. |
(6) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La parte 2, colonna g), dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1) |
Per i numeri di riferimento 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 e 60 la data «31.12.2005» è sostituita dalla data «31.8.2006». |
2) |
Per i numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 58 la data «31.12.2005» è sostituita dalla data «31.12.2006». |
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/42/CE (GU L 158 del 20.6.2005, pag. 17).
(2) GU L 287, dell’8.9.2004, pag. 4.