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Document 32005R1459

Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 233 del 9.9.2005, p. 8–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 287M del 18.10.2006, p. 324–326 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1459/oj

9.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2005

che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni sali di iodio, che sono additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi, sono stati autorizzati in virtù della direttiva 70/524/CEE (2) del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 96/7/CE (3) della Commissione. Tali additivi sono stati notificati come prodotti esistenti in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sono oggetto di verifiche e di procedure a norma di detta disposizione.

(2)

Il tenore massimo dell’oligoelemento Iodio-I attualmente autorizzato nei mangimi è pari a 4 ppm per gli equini, 20 ppm per i pesci e 10 ppm per altre specie o categorie di animali.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «Autorità») in merito alla conformità di un'autorizzazione alle condizioni stabilite da tale regolamento.

(4)

La Commissione ha chiesto all’Autorità di valutare il fabbisogno fisiologico di iodio delle diverse specie animali di cui alla direttiva 70/524/CEE e di fornire un parere sugli effetti negativi che lo iodio, utilizzato ai tenori attualmente autorizzati, può avere sulla salute umana e degli animali o sull'ambiente. A seguito di tale richiesta, il 25 gennaio 2005, l’Autorità ha emesso un parere sull’impiego dello iodio nell’alimentazione degli animali.

(5)

Secondo le conclusioni del parere dell’Autorità, nello scenario più sfavorevole i modelli di calcolo relativi a latte e uova, basati sul tenore massimo di iodio attualmente autorizzato nei mangimi, indicano che potrebbe essere superata la soglia massima per adulti e adolescenti.

(6)

Il tenore massimo di Iodio-I nei mangimi destinati a questi due tipi di produzione, ossia alle vacche da latte e alle galline ovaiole, va pertanto abbassato al fine di ridurre il rischio di effetti nocivi sulla salute umana.

(7)

Occorre prevedere un periodo transitorio di 12 mesi per permettere di esaurire, alle precedenti condizioni stabilite conformemente alla direttiva 70/524/CEE, le attuali scorte di mangimi.

(8)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le altre condizioni di autorizzazione degli additivi E2 Iodio-I appartenenti al gruppo degli oligoelementi di cui alla direttiva 70/524/CEE, i tenori massimi dell’elemento in mg/kg di alimento completo sono sostituiti da quelli definiti nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica 12 mesi dopo la data di pubblicazione del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)  GU L 51 dell’1.3.1996, pag. 45.


ALLEGATO

Numero CE

Elemento

Additivo

Denominazione chimica e descrizione

Tenore massimo dell’elemento in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

Altre disposizioni

Periodo di autorizzazione

E2

Iodio-I

Iodato di calcio, esaidrato

Ca(IO3)2 . 6H2O

Equidi: 4 (in totale)

Vacche da latte e galline ovaiole: 5 (in totale)

Pesci: 20 (in totale)

Altre specie o categorie di animali: 10 (in totale)

a tempo indeterminato

Iodato di calcio, anidro

Ca(IO3)2

Ioduro di sodio

NaI

Ioduro di potassio

KI


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