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Document 32005D0389
2005/389/EC: Commission Decision of 18 May 2005 amending Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuffs (notified under document number C(2005) 1437) (Text with EEA relevance)
2005/389/CE: Decisione della Commissione, del 18 maggio 2005, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari [notificata con il numero C(2005) 1437] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/389/CE: Decisione della Commissione, del 18 maggio 2005, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari [notificata con il numero C(2005) 1437] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 128 del 21.5.2005, p. 73–76
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 22–25
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; abrogato da 32012R0872
21.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/73 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2005
recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari
[notificata con il numero C(2005) 1437]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/389/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l’istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Detto regolamento dispone l’adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti (il repertorio) in seguito alla notifica, da parte degli Stati membri, di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati nel loro territorio e in base ad un esame di tale notifica da parte della Commissione. Il repertorio è stato adottato mediante la decisione 1999/217/CE della Commissione (2). |
(2) |
Inoltre, il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti finalizzato a controllare se tali sostanze siano conformi ai criteri generali fissati per il loro uso dall’allegato del regolamento stesso. |
(3) |
Nel parere sui para-idrossibenzoati reso il 13 luglio 2004, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Autorità) ha concluso che il 4-idrossibenzoato di propile (FL 09.915) incide negativamente sugli ormoni sessuali e sugli organi riproduttivi maschili dei ratti giovani. L’Autorità ha dichiarato di non poter raccomandare una dose giornaliera ammissibile (DGA) di questa sostanza in quanto non è possibile individuare con certezza una dose priva di effetto avverso osservato (NOAEL: no-observed-adverse-effect-level). L’uso del 4-idrossibenzoato di propile come aromatizzante nei prodotti alimentari non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. Di conseguenza, il 4-idrossibenzoato di propile va cancellato dal repertorio. |
(4) |
Nel parere sui dialcoli alifatici, sui dichetoni e sugli idrossichetoni reso il 7 dicembre 2004, l’Autorità ha concluso che il pentan-2,4-dione (FL 07.191) è genotossico in vitro ed in vivo. Pertanto, l’uso del pentan-2,4-dione come aromatizzante non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. Di conseguenza, il pentan-2,4-dione va cancellato dal repertorio. |
(5) |
In applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 e della raccomandazione 98/282/CE della Commissione, del 21 aprile 1998, concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri notificanti hanno chiesto che determinate sostanze vengano registrate in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei fabbricanti. |
(6) |
La tutela di queste sostanze, elencate nella parte B del repertorio, è limitata ad un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal ricevimento della notifica. Tale periodo è ormai scaduto per 28 sostanze, le quali dovrebbero quindi essere trasferite alla parte A del repertorio. |
(7) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 1999/217/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 1999/217/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/357/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 28).
(3) GU L 127 del 29.4.1998, pag. 32.
ALLEGATO
L’allegato della decisione 1999/217/CE è modificato come segue.
1) |
La parte A è modificata nel modo seguente:
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2) |
La tabella di cui alla parte B è sostituita dalla seguente: Sostanze aromatizzanti notificate in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 per le quali è stata richiesta la tutela dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante
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