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Document 32005D0389

    2005/389/CE: Decisione della Commissione, del 18 maggio 2005, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari [notificata con il numero C(2005) 1437] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 128 del 21.5.2005, p. 73–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 22–25 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; abrogato da 32012R0872

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/389/oj

    21.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 128/73


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 maggio 2005

    recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari

    [notificata con il numero C(2005) 1437]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/389/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l’istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Detto regolamento dispone l’adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti (il repertorio) in seguito alla notifica, da parte degli Stati membri, di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati nel loro territorio e in base ad un esame di tale notifica da parte della Commissione. Il repertorio è stato adottato mediante la decisione 1999/217/CE della Commissione (2).

    (2)

    Inoltre, il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti finalizzato a controllare se tali sostanze siano conformi ai criteri generali fissati per il loro uso dall’allegato del regolamento stesso.

    (3)

    Nel parere sui para-idrossibenzoati reso il 13 luglio 2004, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Autorità) ha concluso che il 4-idrossibenzoato di propile (FL 09.915) incide negativamente sugli ormoni sessuali e sugli organi riproduttivi maschili dei ratti giovani. L’Autorità ha dichiarato di non poter raccomandare una dose giornaliera ammissibile (DGA) di questa sostanza in quanto non è possibile individuare con certezza una dose priva di effetto avverso osservato (NOAEL: no-observed-adverse-effect-level). L’uso del 4-idrossibenzoato di propile come aromatizzante nei prodotti alimentari non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. Di conseguenza, il 4-idrossibenzoato di propile va cancellato dal repertorio.

    (4)

    Nel parere sui dialcoli alifatici, sui dichetoni e sugli idrossichetoni reso il 7 dicembre 2004, l’Autorità ha concluso che il pentan-2,4-dione (FL 07.191) è genotossico in vitro ed in vivo. Pertanto, l’uso del pentan-2,4-dione come aromatizzante non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. Di conseguenza, il pentan-2,4-dione va cancellato dal repertorio.

    (5)

    In applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 e della raccomandazione 98/282/CE della Commissione, del 21 aprile 1998, concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri notificanti hanno chiesto che determinate sostanze vengano registrate in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei fabbricanti.

    (6)

    La tutela di queste sostanze, elencate nella parte B del repertorio, è limitata ad un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal ricevimento della notifica. Tale periodo è ormai scaduto per 28 sostanze, le quali dovrebbero quindi essere trasferite alla parte A del repertorio.

    (7)

    È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 1999/217/CE.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione 1999/217/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/357/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 28).

    (3)  GU L 127 del 29.4.1998, pag. 32.


    ALLEGATO

    L’allegato della decisione 1999/217/CE è modificato come segue.

    1)

    La parte A è modificata nel modo seguente:

    a)

    sono cancellate le righe della tabella relative alle sostanze contrassegnate dai numeri FL 07.191 (pentan-2,4-dione) e 09.915 (4-idrossibenzoato di propile);

    b)

    sono inserite nella tabella le seguenti righe:

    N. FL

    Gruppo chimico

    CAS

    Denominazione

    Fema

    Einecs

    Sinonimi

    Osservazioni

    01.070

    31

    111-66-0

    1-ottene

     

    203-893-7

     

     

    01.071

    31

    111-67-1

    2-ottene

     

    203-894-2

     

     

    01.072

    31

    544-76-3

    Esadecano

     

    280-878-9

     

     

    07.251

    21

    577-16-2

    Metilacetofenone

     

     

     

    Il n. CAS corrisponde al 2-metilacetofenone

    01.073

    31

    592-99-4

    4-ottene

     

     

     

     

    01.074

    31

    593-45-3

    Ottadecano

     

    209-790-3

     

     

    16.084

    30

    627-67-8

    3-metil-1-nitrobutano

     

    211-008-0

     

     

    01.075

    31

    629-78-7

    Eptadecano

     

    211-108-4

     

     

    12.260

    20

    4131-76-4

    Metil-2-metil-3-mercaptopropionato

     

    223-949-4

     

     

    12.261

    20

    6725-64-0

    Metanditiolo

     

     

     

     

    01.076

    31

    20996-35-4

    3,7-decadiene

     

     

     

     

    16.085

    20

    27959-66-6

    4,4-dimetil-1,3-ossatiane

     

     

     

     

    12.262

    20

    29414-47-9

    (Metiltio)metantiolo

     

     

     

     

    05.210

    04

    30390-51-3

    4-dodecenale

     

    250-174-9

     

     

    05.211

    02

    30689-75-9

    6-metilottanale

     

     

     

     

    14.166

    30

    32536-43-9

    Acido indolacetico

     

     

     

     

    07.252

    05

    33665-27-9

    4-otten-2-one

     

     

     

     

    02.244

    04

    54393-36-1

    4-otten-1-olo

     

     

     

     

    10.070

    09

    57681-53-5

    Acido 4-idrossi-2-eptenoico lattone

     

    260-902-7

     

     

    05.212

    04

    76261-02-4

    6-dodecenale

     

     

     

     

    05.213

    04

    90645-87-7

    5-nonenale

     

     

     

     

    15.124

    29

    103527-75-9

    3-metil-2-buteniltiofene

     

     

    Tiofene di rosa

     

    05.214

    04

    121052-28-6

    8-dodecenale

     

     

     

     

    05.215

    03

    134998-59-7

    2,6-decadienale (c,c)

     

     

     

     

    05.216

    03

    134998-60-0

    2,6-decadienale (t,t)

     

     

     

     

    12.263

    20

     

    3-mercapto-3-metilbutanale

     

     

     

     

    12.264

    20

    92585-08-5

    4,2-tiopentanone

     

     

     

     

    03.021

    16

    142-96-1

    Etere dibutilico

     

    205-575-3

     

     

    2)

    La tabella di cui alla parte B è sostituita dalla seguente:

    Sostanze aromatizzanti notificate in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 per le quali è stata richiesta la tutela dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante

    Codice

    Data di ricevimento della notifica da parte della Commissione

    Osservazioni

    CN065

    26.1.2001

     

    CN074

    18.4.2003

    6

    CN075

    18.4.2003

    6

    CN076

    18.4.2003

    6


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