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Document 32005R0639
Council Regulation (EC) No 639/2005 of 25 April 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of furfuraldehyde originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96
Regolamento (CE) n. 639/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese
Regolamento (CE) n. 639/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese
GU L 107 del 28.4.2005, p. 1–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 119–128
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2010
28.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 639/2005 DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2005
che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Misure in vigore
(1) |
Nel gennaio 1995 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 95/95 (2), misure antidumping definitive in forma di un dazio specifico sulle importazioni di aldeide furanica originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). L’aliquota del dazio specifico ammontava a 352 EUR/tonnellata. In seguito ad un esame intermedio avviato nel maggio 1997 su richiesta di un esportatore cinese, le misure sono state confermate, mediante regolamento (CE) n. 2722/1999 (3), per un periodo di altri quattro anni. |
2. Apertura di un’inchiesta ai fini di un riesame in previsione della scadenza
(2) |
A seguito della pubblicazione, nel marzo 2003, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di aldeide furanica originarie della RPC (4), il 19 settembre 2003 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(3) |
La domanda è stata presentata da Furfural Español SA («il denunciante»), che rappresenta una quota maggioritaria, nella fattispecie più del 25 %, della produzione totale di aldeide furanica nella Comunità. La domanda è appoggiata anche dall’altro produttore comunitario, Lenzing AG. Insieme i due produttori rappresentano il 100 % della produzione di aldeide furanica nella Comunità. La domanda è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria. |
(4) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, l’esistenza di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un tale riesame nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). |
3. Parti interessate dall’inchiesta
(5) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame le autorità della RPC, i produttori esportatori della RPC, i produttori del paese analogo proposto, l’Argentina, i produttori, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori industriali notoriamente interessati della Comunità. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(6) |
Sono stati inviati questionari a tutte le parti che erano state ufficialmente informate dell’apertura del riesame e a quelle che ne avevano fatto richiesta entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(7) |
Hanno risposto al questionario i due produttori comunitari, un importatore/operatore commerciale, un utilizzatore industriale e un produttore del paese analogo, l’Argentina. |
(8) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle probabilità di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché dell’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
(9) |
L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2003 («periodo dell’inchiesta» — «PI»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»). |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in questione
(10) |
Il prodotto in questione è lo stesso dell’inchiesta originaria, ossia l’aldeide furanica originaria della RPC, classificabile al codice NC 2932 12 00. L’aldeide furanica è detta anche 2-furaldeide o furfurolo. |
(11) |
L’aldeide furanica è un liquido giallo chiaro con un caratteristico odore pungente, ottenuto dalla lavorazione di vari tipi di residui agricoli. L’aldeide furanica ha due applicazioni principali: come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio, per la produzione di oli lubrificanti, e come materia prima per la trasformazione in alcole furfurilico, utilizzato per la produzione di resine sintetiche per gli stampi da fonderia. |
2. Prodotto simile
(12) |
Come le precedenti, anche quest’ultima inchiesta ha dimostrato che l’aldeide furanica prodotta nella RPC ed esportata nella Comunità, quella prodotta e venduta sul mercato interno dell’Argentina, paese analogo, e quella fabbricata e venduta nella Comunità dai produttori comunitari presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e sono destinate agli stessi usi. Di conseguenza, esse sono state considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING
(13) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se il dumping si verificasse e, in tal caso, se lo scadere delle misure comportasse o meno il rischio di una persistenza del dumping. |
1. Osservazioni preliminari
(14) |
Dei 24 produttori esportatori cinesi menzionati nella denuncia, nessuno ha cooperato all’inchiesta e nessuno ha fornito informazioni. In assenza di cooperazione da parte dei produttori esportatori cinesi, le risultanze relative al dumping hanno dovuto essere basate sugli elementi disponibili, in particolare sui dati Eurostat e sulle informazioni fornite nella domanda di riesame. A questo proposito va notato che Eurostat indica, per il periodo in esame, solo importazioni per il perfezionamento attivo. |
2. Paese analogo
(15) |
Poiché la RPC è un’economia in fase di transizione, il valore normale doveva basarsi su informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
(16) |
Come già nell’inchiesta originaria, nell’avviso di apertura della presente inchiesta l’Argentina è stata proposta come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. Non sono state ricevute osservazioni, dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura, sul paese analogo proposto. |
(17) |
Un produttore argentino di aldeide furanica ha cooperato all’inchiesta rispondendo al questionario e accettando l’esecuzione di verifiche in loco delle sue dichiarazioni. L’inchiesta ha mostrato che l’Argentina ha un mercato competitivo per l’aldeide furanica, rifornito per circa il 72 % da produttori locali e per la restante parte da importazioni da paesi terzi. Il volume della produzione argentina costituisce più del 60 % del volume delle esportazioni cinesi nella Comunità del prodotto in esame destinato al perfezionamento attivo. Il mercato argentino è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la RPC. |
(18) |
Si conclude pertanto, come nell’inchiesta originaria, che l’Argentina costituisce un paese analogo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
3. Valore normale
(19) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni verificate, ricevute dal produttore del paese analogo che ha cooperato, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno dell’Argentina ad acquirenti indipendenti, poiché si è constatato che le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali. |
(20) |
Pertanto, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore argentino che ha collaborato all’inchiesta. |
4. Prezzi all’esportazione
(21) |
Poiché nessuno degli esportatori cinesi ha cooperato all’inchiesta, i prezzi all’esportazione sono stati determinati in base agli elementi disponibili. Si è constatato che la base più appropriata per le importazioni nella Comunità del prodotto in esame erano i dati Eurostat. Benché le importazioni fossero state effettuate in regime di perfezionamento attivo (l’aldeide furanica cinese era trasformata in alcole furfurilico destinato all’esportazione), non vi era motivo di ritenere che non costituissero una base idonea per la determinazione dei prezzi all’esportazione. Inoltre, la visita di verifica eseguita presso la sede dell’importatore che ha cooperato ha confermato che i dati Eurostat erano coerenti con quelli verificati. Il prezzo all’esportazione è stato così determinato in base ai dati Eurostat relativi alle importazioni dalla RPC del prodotto in esame destinato al perfezionamento attivo. |
5. Confronto
(22) |
Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, di certe differenze nei costi di trasporto e di assicurazione, che incidono sulla comparabilità dei prezzi. |
6. Margini di dumping
(23) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, allo stesso stadio commerciale. Questo confronto ha messo in evidenza l’esistenza di un livello di dumping notevole. Anzi, il margine di dumping rilevato per il PI è più elevato del margine del 62,6 % a suo tempo determinato dall’inchiesta originaria e dal precedente riesame. |
7. Andamento delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure
a) Esportazioni
(24) |
L’inchiesta ha rivelato che i quantitativi esportati dalla RPC nella Comunità per il perfezionamento attivo sono aumentati sensibilmente tra il 2000 e il PI (vedi considerando 33). In caso di abrogazione delle misure, è probabile che le esportazioni dalla RPC subiscano un notevole aumento anche al di fuori del regime di perfezionamento attivo, considerate la sostanziale differenza di prezzo tra l’aldeide furanica cinese e quella del produttore comunitario e le capacità inutilizzate di cui al considerando 26. |
b) Capacità inutilizzate nella RPC
(25) |
Essendo solo poche le informazioni disponibili al pubblico riguardo all’industria cinese dell’aldeide furanica, le conclusioni che seguono sono state tratte principalmente dalle informazioni contenute nella domanda di riesame. |
(26) |
In base alla domanda di riesame in previsione della scadenza, la produzione cinese totale di aldeide furanica ammonta a circa 180 000 tonnellate/anno, ossia è oltre quattro volte superiore al consumo totale di aldeide furanica nella Comunità. Sembra che il tasso di utilizzo degli impianti cinesi si aggiri attorno al 70 %, il che significa che nella RPC vi è una capacità inutilizzata di circa 50-60 000 tonnellate/anno, un quantitativo superiore al consumo totale della Comunità. Secondo quanto affermano i produttori comunitari, la produzione cinese varia costantemente a seconda delle esigenze. Così, alcuni impianti vengono temporaneamente chiusi e poi riaperti all’occorrenza. Attualmente sarebbero in funzione più di 80 impianti di produzione di aldeide furanica, principalmente nella regione nord-orientale della RPC. |
(27) |
Le grandi capacità di produzione di cui dispone la RPC e la flessibilità con la quale possono essere riaperti gli impianti chiusi dimostrano pertanto che i produttori sono in grado di incrementare rapidamente la produzione e di indirizzarla verso qualsiasi mercato di esportazione, compreso, nel caso le misure vigenti siano abrogate, il mercato comunitario. |
c) Esportazioni per il perfezionamento attivo
(28) |
Tutte le esportazioni del prodotto in esame dalla RPC nella Comunità durante il PI sono avvenute in regime di perfezionamento attivo. L’aldeide furanica cinese è stata trasformata in alcole furfurilico che è stato a sua volta esportato. È ragionevole supporre che l’abrogazione delle misure in vigore porterà ad una ripresa delle esportazioni dalla RPC nella Comunità al di fuori del regime di perfezionamento attivo. Queste esportazioni supplementari saranno anch’esse, con ogni probabilità, oggetto di dumping. I prezzi di esportazione attuali, fissati in base al regime di perfezionamento attivo, non sono interessati dai dazi antidumping, essendo tali esportazioni naturalmente esenti da dazi. I produttori comunitari e gli esportatori cinesi concorrevano tra di loro, relativamente a queste vendite, come se non vi fossero dazi. Si può pertanto ragionevolmente presumere che i prezzi in questione siano indicativi anche dei futuri livelli di prezzo, nel caso le misure in vigore siano abrogate. Inoltre, i prezzi all’esportazione applicati dai produttori esportatori cinesi nel quadro del regime di perfezionamento attivo sottoquotavano i prezzi dei produttori comunitari del 44 % nel PI e, anche se non li avessero sottoquotati, erano comunque prezzi di dumping. |
8. Conclusioni circa la probabilità del persistere del dumping
(29) |
Poiché la RPC dispone di consistenti capacità di produzione inutilizzate e attualmente esporta nella Comunità solo per il perfezionamento attivo, si può ragionevolmente presumere che, nel caso di un’abrogazione delle misure in vigore, il mercato comunitario sarà investito da notevoli volumi supplementari del prodotto in esame. |
(30) |
L’inchiesta ha rivelato che le esportazioni dalla RPC sono tuttora effettuate a prezzi di dumping e che il margine di dumping misurato durante il PI era persino superiore a quello accertato nel precedente riesame. Date le circostanze del caso, è ragionevole pensare che il dumping persisterà probabilmente in futuro. |
D. DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA
(31) |
Vi sono due produttori del prodotto in esame nella Comunità. Il produttore comunitario diverso dal denunciante, Lenzing AG («l’altro produttore comunitario»), sostiene la domanda di riesame. Durante il PI i due produttori rappresentavano insieme il 100 % della produzione di aldeide furanica della Comunità. Entrambe le società hanno risposto al questionario e hanno cooperato totalmente all’inchiesta. Pertanto, i due produttori comunitari costituiscono l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Per motivi di riservatezza, i dati relativi ai risultati dell’industria comunitaria sono riportati solo in forma indicizzata. |
E. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO
1. Consumo comunitario
Tabella 1
Consumo comunitario
2000 2001 2002 PI Tonnellate 38 699 45 005 38 007 41 513 Indice 100 116 98 107 Variazione annua 16 – 16 9
(32) |
Il consumo comunitario è stato determinato in base al volume combinato delle vendite effettuate dall’industria comunitaria nella Comunità, delle importazioni dalla RPC in regime di perfezionamento attivo e delle importazioni da altri paesi terzi. Il consumo comunitario di aldeide furanica è aumentato sensibilmente tra il 2000 e il 2001, mentre nel 2002 è ritornato più o meno al livello del 2000. Pertanto, tra il 2000 e il PI il consumo comunitario del prodotto in esame è aumentato del 9 %. L’andamento del consumo è legato al fatto che l’aldeide furanica viene utilizzata anche per produrre alcole furfurilico. La produzione e la vendita di alcole furfurilico sono aumentate nel 2001, ma sensibilmente diminuite nel 2002, provocando così una corrispondente flessione nel consumo di aldeide furanica. Nel PI la vendita e la produzione di alcole furfurilico sono ritornate a salire come pure il consumo di aldeide furanica. |
2. Importazioni dalla PRC
a) Volume, quota di mercato e prezzi
(33) |
In base alle informazioni fornite da Eurostat, dal 2001 le importazioni dalla RPC sono avvenute solo in regime di perfezionamento attivo. Questa pratica era già iniziata nel 2000, quando il 75 % circa delle importazioni dalla RPC erano nel quadro di tale regime. Nel periodo considerato, ossia tra il 2000 e il PI, i volumi del prodotto in esame importati dalla RPC sono passati da 3 198 a 5 167 tonnellate, con un incremento del 61,6 %. Nel 2002 le vendite di alcole furfurilico sono scese sensibilmente, ma sono poi riaumentate nel PI. Nel periodo considerato la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata dall’8,2 % al 12,4 %. Le fluttuazioni delle importazioni di aldeide furanica dalla RPC possono essere dovute in una certa misura all’andamento della produzione di alcole furfurilico, ma questo fattore non giustifica da solo l’enorme incremento di volume delle importazioni, soprattutto durante il PI, e della loro quota di mercato. Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è passato da 648,68 EUR/tonnellata nel 2000 a 508,65 EUR/tonnellata nel PI, con una flessione nel periodo considerato del 21,6 %. Inoltre, se si confrontano i prezzi unitari dell’aldeide furanica cinese e di quella dei produttori comunitari, si riconosce chiaramente un tendenza all’accentuarsi della sottoquotazione. All’inizio del periodo considerato, nel 2000, i prezzi cinesi erano inferiori a quelli dei produttori comunitari del 4,4 %; nel PI lo scarto era del 44,1 %. Tabella 2 Importazioni dalla RPC in regime di perfezionamento attivo
|
3. Situazione economica dell’industria comunitaria
a) Produzione
Tabella 3
Produzione comunitaria
2000 2001 2002 PI Indice 100 94 87 85 Variazione annua – 5,8 – 7,3 – 2,2
(34) |
La produzione dell’industria comunitaria è calata ogni anno nel periodo considerato, poiché nel PI era del 15 % più bassa che nel 2000. Nel 2000 uno dei produttori comunitari ha cessato la produzione di aldeide furanica in uno dei suoi stabilimenti. |
b) Capacità di produzione e utilizzazione degli impianti
Tabella 4
Capacità della Comunità
2000 2001 2002 PI Indice 100 104 100 99 Variazione annua 3,9 – 3,4 – 1,2
(35) |
La capacità di produzione è diminuita lievemente nel periodo considerato, dopo un aumento del 3,9 % nel 2001 rispetto al 2000. La cessata produzione di aldeide furanica in un impianto nel 2000 non è rispecchiata nei dati sulla capacità sopra riportati, poiché la società interessata considera tuttora tale impianto come facente parte della sua capacità di produzione; il che significa che, all’occorrenza, la produzione può essere ripresa rapidamente. Tabella 5 Utilizzazione degli impianti
|
(36) |
La tabella che precede indica che l’utilizzazione degli impianti dell’industria comunitaria è scesa ogni anno nel periodo considerato, poiché nel PI era del 14 % più bassa che nel 2000. |
c) Vendite nella Comunità
Tabella 6
Volume delle vendite
2000 2001 2002 PI Indice 100 96 87 87 Variazione annua – 4,4 – 9,4 0,3
(37) |
Le vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti della Comunità sono diminuite del 13 % tra il 2000 e il PI. La flessione è stata particolarmente significativa tra il 2000 e il 2002, quando l’industria comunitaria ha aumentato i prezzi per compensare il drastico aumento di costo delle materie prime. Nel PI l’industria comunitaria è riuscita a bloccare questa tendenza riducendo i prezzi onde evitare ulteriori perdite dei volumi di vendita. |
d) Prezzi
Tabella 7
Prezzi di vendita dell’industria comunitaria
2000 2001 2002 PI Indice 100 127 135 134 Variazione annua 27,2 6,0 – 0,6
(38) |
I prezzi dell’aldeide furanica applicati dall’industria comunitaria sono aumentati in media del 35 % tra il 2000 e il 2002, quando questa ha cercato di compensare il drastico aumento di costo delle materie prime. |
e) Quota di mercato
Tabella 8
Quota di mercato dell’industria comunitaria
2000 2001 2002 PI Indice 100 82 88 81
(39) |
La quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è scesa del 19 % tra il 2000 e il PI. La flessione più forte si è registrata tra il 2000 e il 2001. Nel 2002 il consumo di aldeide furanica è calato sensibilmente, soprattutto a causa della riduzione nella produzione di alcole furfurilico. Anche le vendite di aldeide furanica dell’industria comunitaria sono diminuite nel 2002. Tuttavia, la diminuzione delle vendite dell’industria comunitaria è stata relativamente contenuta rispetto al calo del consumo di aldeide furanica nello stesso anno. Pertanto, nel 2002 la quota di mercato dell’industria comunitaria è aumentata. Nel PI il consumo di aldeide furanica, come pure le importazioni dalla RPC, sono nuovamente aumentati, mentre le vendite dell’industria comunitaria sono rimaste più o meno allo stesso livello dell’anno precedente. Di conseguenza, la quota di mercato dell’industria comunitaria si è ridotta. |
f) Scorte
Tabella 9
Livello delle scorte
2000 2001 2002 PI Indice 100 103 128 122 Variazione annua 3,5 23,3 – 4,1
(40) |
La tabella che precede indica che il livello delle scorte dell’industria comunitaria è aumentato del 22 % nel periodo considerato. Tale aumento è stato particolarmente accentuato tra il 2001 e il 2002, quando ha toccato il 24 %. Le scorte rappresentavano, in volume, il 9,4 % delle vendite dell’industria comunitaria nell’UE nel 2000, ma sono passate al 13,3 % nel PI. |
g) Redditività
Tabella 10
Redditività
2000 2001 2002 PI Indice 100 235 133 146 Variazione annua 135,1 – 43,5 9,3
(41) |
Complessivamente la redditività dell’industria comunitaria si è mantenuta ad un livello relativamente buono nel periodo considerato. Tuttavia, la ragione principale di questo dato complessivo è costituita dal fatto che il produttore comunitario che sostiene la denuncia ha realizzato, durante tutti gli anni qui considerati, utili eccezionalmente elevati, mentre gli utili del denunciante sono calati drasticamente (8,2 punti percentuali) nello stesso periodo. L’altro produttore comunitario ricava l’aldeide furanica, come prodotto accessorio, dalla produzione di pasta di viscosa, mentre il denunciante utilizza i gusci di mandorla come materia prima principale. Il prezzo dei gusci di mandorla ha subito un aumento vertiginoso tra il 2000 e il 2002 (51 %), riducendo fortemente il margine di utile del denunciante, mentre il costo delle materie prime dell’altro produttore comunitario è aumentato solo di poco. L’aumento delle spese generali, amministrative e di vendita del denunciante è stato modesto in termini assoluti (5,5 % tra il 2000 e il PI), cosicché la causa principale della sua perdita di redditività è costituita dall’aumento di costo della materia prima. Il tentativo di compensare tale aumento di costi incrementando i prezzi dell’aldeide furanica ha determinato una riduzione delle vendite. |
h) Cash flow
Tabella 11
Cash flow
2000 2001 2002 PI Indice 100 141 104 107 Variazione annua 41,1 – 26,0 2,5
(42) |
Il cash flow ha seguito una tendenza simile a quella della redditività, aumentando sensibilmente tra il 2000 e il 2001, ma diminuendo negli anni successivi. In linea con i suoi utili, l’altro produttore comunitario, che sostiene la denuncia, ha registrato un cash flow eccezionalmente buono nel periodo considerato, mentre il denunciante ha subito una chiara flessione (– 42,7 %) nello stesso periodo. |
i) Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali
Tabella 12
Investimenti
2000 2001 2002 PI Indice 100 93 63 98 Variazione annua – 6,8 – 32,8 55,9
(43) |
Gli investimenti sono diminuiti considerevolmente tra il 2000 e il 2001 per poi aumentare nuovamente nel PI, quando l’altro produttore comunitario ne ha realizzati di consistenti nella linea di produzione della pasta di viscosa (l’aldeide furanica è un sottoprodotto del processo di produzione di tale pasta). Gli investimenti del denunciante si sono ridotti dell’80 % nel periodo considerato. L’inchiesta ha rivelato che l’utile sul capitale investito si è deteriorato nel periodo considerato, in linea con l’andamento della redditività. Tabella 13 Utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali
|
(44) |
La tabella che precede, che si riferisce solo al denunciante, rivela un chiaro deterioramento dell’utile sul capitale investito nel periodo considerato. L’altro produttore comunitario, sostenitore della denuncia, appartiene ad un gruppo di società il cui nucleo di attività principale non contempla l’aldeide furanica. In effetti, l’aldeide furanica è un piccolo sottoprodotto di una delle linee principali di produzione del gruppo. La società non è pertanto in grado di calcolare un congruo utile sul capitale investito nell’aldeide furanica. A causa del deterioramento della redditività e del cash flow, la capacità del denunciante di ottenere capitali è peggiorata sensibilmente nel periodo considerato. Questo peggioramento trova un chiaro riscontro negli investimenti del denunciante, che sono crollati (– 80 %) nel periodo considerato. |
j) Occupazione, produttività e salari
Tabella 14
Occupazione
2000 2001 2002 PI Indice 100 75 84 82 Variazione annua – 25,0 12,1 – 2,7
(45) |
La tabella che precede rivela una contrazione dell’occupazione del 18 % nel periodo considerato. Il calo dell’occupazione nel 2000/2001 rispecchia la cessazione della produzione di aldeide furanica in un impianto. |
(46) |
La produttività è cresciuta del 4 % nello stesso periodo, come indica la tabella che segue: Tabella 15 Produttività
|
(47) |
Nel periodo considerato i salari medi dei dipendenti dell’industria comunitaria sono aumentati del 6 %, ossia meno del tasso medio di inflazione rilevato nella Comunità Tabella 16 Salari
|
k) Entità del margine di dumping ed effetti di dumping o sovvenzioni precedenti
(48) |
Poiché il dumping ha continuato ad essere praticato a livelli analoghi, se non superiori, a quelli constatati nelle precedenti inchieste (cfr. considerando 1), l’incidenza dell’entità del margine di dumping effettivo sulla situazione dell’industria comunitaria non poteva essere considerata diversa da quella determinata durante tali inchieste. |
l) Crescita
(49) |
Mentre il consumo nella Comunità è cresciuto del 7 % nel periodo considerato, la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria comunitaria sono diminuiti. Allo stesso tempo, il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC sono aumentati considerevolmente. Se ne deduce che l’industria comunitaria non ha beneficiato completamente della crescita del mercato nel periodo considerato. |
4. Effetti di altri fattori
a) Prezzi delle materie prime
(50) |
La considerevole ascesa del prezzo della materia prima utilizzata dal denunciante nel biennio 2001-2002 ha avuto, naturalmente, un impatto negativo sulla sua redditività in questi anni. Tuttavia, la situazione è cambiata nel PI, quando i prezzi della materia prima sono calati. Ne consegue che le fluttuazioni dei prezzi della materia prima, benché possano aver contribuito a determinare la situazione precaria dell’industria comunitaria nel periodo considerato, non erano tanto incisive da causarle il pregiudizio subito durante il PI. |
b) Attività di esportazione dell’industria comunitaria
(51) |
Secondo i dati Eurostat, le esportazioni totali del prodotto in esame dalla Comunità verso paesi terzi sono state insignificanti nel periodo considerato, essendo ammontate a una o due tonnellate l’anno. Pertanto, l’attività di esportazione dell’industria comunitaria non può aver contribuito al pregiudizio da questa subito nel periodo considerato. |
c) Volumi e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi
(52) |
In base ai dati forniti da Eurostat, i volumi delle importazioni nella Comunità di aldeide furanica proveniente da paesi terzi diversi dalla RPC e i loro prezzi medi hanno seguito il seguente andamento: Tabella 17 Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (volume)
Tabella 18 Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (prezzo medio)
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I volumi delle importazioni di aldeide furanica dall’insieme dei paesi terzi diversi dalla RPC sono rimasti relativamente stabili nel periodo considerato, salvo nel 2001, quando le importazioni, soprattutto dal Sudafrica e dalla Repubblica dominicana, sono aumentate a causa del maggior consumo di aldeide furanica per la produzione di alcole furfurilico. Come già rilevato nell’inchiesta originaria, le importazioni dalla Repubblica dominicana sono costituite interamente da spedizioni di una società madre alla controllata europea per la produzione di alcole furfurilico. I prezzi ai quali sono effettuate tali transazioni sono pertanto prezzi di trasferimento tra società collegate e non rispecchiano i reali prezzi del mercato. L’aldeide furanica proveniente dalla Repubblica dominicana non è del resto disponibile sul libero mercato della Comunità. Non sono state pertanto riscontrate indicazioni del fatto che tali importazioni abbiano contribuito a determinare la precaria situazione dell’industria comunitaria. Le importazioni dal Sudafrica, per importanza il secondo paese esportatore di questo gruppo, sono diminuite dell’11 % nel periodo considerato. Durante il PI i prezzi medi all’importazione di tutti questi paesi terzi esclusa la Repubblica dominicana erano sensibilmente superiori a quelli delle importazioni per il perfezionamento attivo dalla RPC. Si conclude pertanto che, benché le altre importazioni possano aver contribuito alla precaria situazione dell’industria comunitaria, i loro volumi e prezzi sono tali da non far ritenere sostanziale il loro effetto. |
5. Conclusioni sulla situazione dell’industria comunitaria
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In seguito all’istituzione delle misure antidumping la situazione dell’industria comunitaria si è stabilizzata, ma resta fragile. La produzione, le capacità di produzione e le vendite dell’industria comunitaria sono diminuite, come pure i prezzi e la quota di mercato. Gli investimenti, l’utile sul capitale investito e l’occupazione sono anch’essi diminuiti, mentre le scorte sono aumentate, in particolare tra il 2001 e il 2002, seguendo il calo delle vendite e della quota di mercato. La redditività e il cash flow sono migliorati in media nel periodo considerato, ma dal 2001 sono in diminuzione. Non si può concludere, pertanto, in base agli indicatori di pregiudizio, di trovarsi di fronte ad una chiara situazione di pregiudizio. Va inoltre sottolineato che la situazione dei due produttori comunitari differisce sensibilmente, in quanto il denunciante si trova in una posizione molto più precaria dell’altro produttore comunitario che sostiene la denuncia. Una parte del pregiudizio subito dal denunciante può essere stata causata dai prezzi delle materie prime. In queste circostanze e in considerazione anche del fatto che le importazioni dalla RPC sono avvenute esclusivamente in regime di perfezionamento attivo, non è stato possibile accertare una situazione di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. Si è pertanto esaminato se, nel caso di un’abrogazione delle misure, vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio. |
F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
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Si ricorda che ai considerando 29 e 30 si era concluso che la scadenza delle misure poteva determinare un aumento notevole delle importazioni dalla RPC nella Comunità. |
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In effetti, il volume delle importazioni in dumping per il perfezionamento attivo è aumentato notevolmente nel periodo considerato. Come si è già rilevato, con ogni probabilità senza le misure antidumping in vigore verrebbero immessi sul mercato comunitario quantitativi ancora maggiori del prodotto in esame a prezzi molto bassi, sottoquotando notevolmente i prezzi dell’industria comunitaria. Attualmente la differenza di prezzo tra il prodotto importato dalla RPC e il prodotto venduto dall’industria comunitaria è superiore al 40 %. |
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Come indicato al considerando 26, si ritiene che le capacità di produzione inutilizzate esistenti nella RPC siano sufficienti a soddisfare l’intera domanda di aldeide furanica della Comunità. Se le misure in vigore dovessero essere abrogate, vi è il rischio reale che una porzione significativa delle capacità inutilizzate della RPC sia impiegata per invadere il mercato comunitario di aldeide furanica cinese. A quanto pare, non vi sono altri mercati che possano assorbire la capacità cinese. |
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Se si analizza il probabile impatto di un siffatto incremento di importazioni a basso prezzo sulla situazione dell’industria comunitaria, si nota che l’arrivo improvviso di un grande quantitativo di importazioni in dumping provocherebbe immediatamente una forte depressione dei prezzi sul mercato comunitario, in quanto l’industria comunitaria cercherebbe certamente in un primo tempo di conservare la quota di mercato e la produzione attuali, erodendo così la propria redditività e rischiando di accumulare perdite. È chiaro che in questo scenario i produttori comunitari subirebbero un pregiudizio grave a causa delle importazioni in dumping e rischierebbero persino di non sopravvivere alla situazione. |
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In base alle considerazioni che precedono si conclude che l’abrogazione delle misure in vigore comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni in dumping dalla RPC. |
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Osservazione preliminare
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Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare se la proroga delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contraria all’interesse della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell’industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori e fornitori del prodotto in esame. |
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Va ricordato che nelle inchieste precedenti, l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, l’inchiesta attuale è effettuata in previsione della scadenza e analizza perciò una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore. |
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Su questa base si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non è nell’interesse della Comunità. |
2. Interesse dell’industria comunitaria
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L’industria comunitaria ha dato prova di essere un’industria vitale, capace di adeguarsi al mutare delle condizioni del mercato. Ciò trova conferma in particolare nel fatto che, quando sono state ripristinate le condizioni per una concorrenza reale, ossia dopo l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni originarie della RPC, la situazione dell’industria comunitaria si è stabilizzata e ha registrato un andamento positivo. L’industria comunitaria dovrebbe essere in grado di continuare a compensare l’aumento di prezzo delle materie prime attraverso i prezzi da essa applicati. Tuttavia, si può concludere che, se cesserà l’applicazione di misure antidumping, la sua situazione con ogni probabilità si deteriorerà gravemente e si presenterà chiaramente la possibilità di ulteriori chiusure di impianti. |
3. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti
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La Commissione ha inviato questionari a sette importatori/operatori commerciali indipendenti. Un unico importatore/operatore ha collaborato all’indagine. Nella risposta al questionario, questa società ha spiegato che la soppressione delle misure aumenterebbe la scelta di fornitori, poiché essa potrebbe in tal caso vendere anche aldeide furanica cinese sul mercato comunitario. L’obiettivo delle misure antidumping non è quello di impedire le importazioni dalla RPC nella Comunità, ma di garantire che esse non vengano effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli. Sono inoltre disponibili sul mercato varie altre fonti di approvvigionamento. Infine, la proroga delle misure non inciderebbe seriamente sulle attività dell’importatore/operatore commerciale in questione, che ha realizzato utili ogni anno del periodo considerato. |
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Tenendo conto del basso livello di cooperazione degli importatori e operatori commerciali della Comunità nonché delle osservazioni ricevute dall’importatore/operatore che ha collaborato, si conclude che le misure in vigore non penalizzano indebitamente gli importatori o gli operatori commerciali e che pertanto il mantenimento delle misure avrebbe lo stesso risultato. |
4. Interesse degli utilizzatori
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La Commissione ha inviato questionari a 16 utilizzatori industriali di aldeide furanica. Un unico utilizzatore ha collaborato all’indagine. Nella risposta al questionario la società ha spiegato che la maggior parte dell’aldeide furanica da essa impiegata come materia prima per la produzione di alcole furfurilico le viene fornita dalla società madre avente sede nella Repubblica dominicana. Solo il venir meno di queste forniture obbligherebbe la società a cercare altri fornitori, che essa sceglierebbe innanzitutto tra i produttori della Comunità. |
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Alla luce dello scarso livello di reazione al questionario e delle osservazioni dell’unico utilizzatore che ha collaborato, si conclude che il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto significativo sugli utilizzatori. |
5. Aspetti relativi alla concorrenza
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Va notato che, oltre all’aldeide furanica dei due produttori comunitari, competono sul mercato comunitario importazioni originarie di Tailandia, Slovenia (all’epoca dei fatti non ancora membro della Comunità europea), Sudafrica e Repubblica dominicana. Qualora le misure in vigore venissero abrogate, è improbabile che la situazione della concorrenza migliorerebbe. Al contrario, si rischierebbe di eliminare, almeno parzialmente, i produttori comunitari dal mercato, poiché questi avrebbero grandi difficoltà ad operare ai prezzi ai quali viene attualmente venduta l’aldeide furanica cinese. Altri fornitori incontrerebbero probabilmente le stesse difficoltà a competere con il prodotto originario della RPC. Di conseguenza, non vi sono elementi che indichino che la proroga delle misure avrebbe un effetto negativo sulla situazione della concorrenza nel mercato comunitario. |
6. Conclusione relativa all’interesse della Comunità
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Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude che non esistono motivi validi attinenti all’interesse della Comunità per non prorogare le misure antidumping in vigore. |
H. DISPOSIZIONI FINALI
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Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento del dazio antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di aldeide furanica originarie della RPC. A seguito di tale comunicazione, non sono state ricevute osservazioni, entro il termine stabilito, in grado di modificare le suddette conclusioni. |
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Consegue da quanto sopra esposto che è opportuno mantenere le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di aldeide furanica originarie dalla RPC, consistenti in un dazio specifico pari a 352 EUR/tonnellata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 2-furaldeide (anche detta aldeide furanica o furfurolo), classificata al codice NC 2932 12 00, originaria della Repubblica popolare cinese.
2. L’importo del dazio applicabile è di 352 EUR per tonnellata.
3. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del summenzionato paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 15 del 21.1.1995, pag. 11.
(3) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.
(4) GU C 72 del 26.3.2003, pag. 2.
(5) GU C 308 del 18.12.2003, pag. 2.
(6) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).