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Document 22005D0297

    2005/297/CE: Decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell’8 marzo 2005, concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE

    GU L 95 del 14.4.2005, p. 44–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 159M del 13.6.2006, p. 355–358 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/297/oj

    14.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 95/44


    DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

    dell’8 marzo 2005

    concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE

    (2005/297/CE)

    IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

    visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione n. 1/2001 del 30 gennaio 2001 il Comitato degli ambasciatori ACP-CE ha adottato tramite delega di competenze il regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE.

    (2)

    È necessario apportare talune modifiche per tener conto dell’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea.

    (3)

    Nella 29a sessione del Consiglio dei ministri ACP-CE, tenutasi il 6 maggio 2004 a Gaborone (Botswana), è stato deciso di modificare di conseguenza il regolamento interno,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Date e sedi delle riunioni

    1.   Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato ACP-CE, in appresso denominato «l’accordo ACP-CE», il Consiglio dei ministri ACP-CE, in appresso denominato «Consiglio», si riunisce, in linea di principio, una volta all’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

    2.   Il Consiglio è convocato dal suo presidente. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.

    3.   Il Consiglio si riunisce nelle sedi abituali delle sessioni del Consiglio dell’Unione europea, presso la sede del segretariato del gruppo degli Stati ACP, ovvero in una città di uno Stato ACP, secondo la decisione adottata dal Consiglio.

    Articolo 2

    Ordine del giorno delle sessioni

    1.   L’ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione è stabilito dal presidente ed è comunicato agli altri membri del Consiglio almeno trenta giorni prima dell’inizio della sessione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali al presidente sia giunta una domanda d’iscrizione al più tardi trenta giorni prima dell’inizio della sessione.

    All’ordine del giorno provvisorio vengono iscritti i punti la cui documentazione sia stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri del Consiglio e ai membri del comitato degli ambasciatori ACP-CE, in appresso denominato «comitato», almeno ventuno giorni prima dell’inizio della sessione.

    2.   L’ordine del giorno è adottato dal Consiglio all’inizio di ogni sessione. In caso di urgenza il Consiglio può decidere, su richiesta degli Stati ACP o della Comunità, l’iscrizione all’ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.

    3.   L’ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C.

    Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali è possibile l’approvazione del Consiglio senza dibattito.

    I punti iscritti nella parte B richiedono un dibattito del Consiglio prima di poter essere approvati.

    I punti iscritti nella parte C sono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

    Articolo 3

    Deliberazioni

    1.   Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo ACP-CE, il Consiglio si pronuncia per accordo comune delle parti.

    2.   Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti almeno la metà dei membri del Consiglio dell’Unione europea, un membro della Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata «Commissione», e due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP.

    3.   Ciascun membro del Consiglio che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.

    4.   I membri del Consiglio possono farsi assistere da consiglieri.

    5.   La composizione di ogni delegazione è comunicata al presidente prima dell’inizio di ogni sessione.

    6.   Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «la Banca», assiste alle sessioni del Consiglio quando all’ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la Banca.

    Articolo 4

    Procedure scritte

    Il Consiglio può essere tenuto a pronunciarsi per iscritto su una questione urgente. L’accordo su tale procedura può essere raggiunto nel corso di una delle sessioni del Consiglio oppure in sede di comitato.

    Contemporaneamente alla decisione di fare ricorso a tale procedura, può essere prevista la fissazione di un termine per darvi risposta. Alla scadenza di tale termine, il presidente del Consiglio constata, in base alle relazioni dei due segretari del Consiglio, se, tenuto conto delle risposte ricevute, il comune accordo possa considerarsi acquisito.

    Articolo 5

    Comitati e gruppi di lavoro

    Il Consiglio ha la facoltà di creare comitati o gruppi di lavoro incaricati di effettuare i lavori che esso giudica necessari e in particolare di preparare, se del caso, le deliberazioni relative al settore della cooperazione o ad aspetti specifici del partenariato.

    La supervisione dei lavori effettuati da tali comitati e gruppi di lavoro può essere delegata al comitato.

    Articolo 6

    Gruppi ministeriali ristretti

    Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, durante le sessioni il Consiglio può affidare a gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, il compito di preparare le proprie deliberazioni e conclusioni relative a punti precisi iscritti all’ordine del giorno.

    Articolo 7

    Comitati ministeriali

    1.   Ai sensi dell’articolo 83 dell’accordo ACP-CE, è istituito il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il regolamento interno di tale comitato è adottato dal Consiglio.

    2.   Il Consiglio esamina le questioni di politica commerciale e le relazioni del comitato ministeriale misto ACP-CE per il commercio istituito dall’articolo 38 dell’accordo ACP-CE.

    Articolo 8

    Stati che partecipano in qualità di osservatori

    1.   I rappresentanti degli Stati firmatari dell’accordo ACP-CE che alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all’articolo 93, paragrafi 1 e 2, di detto accordo, possono partecipare alle sessioni del Consiglio in qualità di osservatori. In tal caso possono essere autorizzati a partecipare ai dibattiti del Consiglio.

    2.   La stessa norma si applica ai paesi di cui all’articolo 93, paragrafo 6, dell’accordo ACP-CE.

    3.   Il Consiglio può autorizzare i rappresentanti di uno Stato candidato all’adesione all’accordo ACP-CE a partecipare in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio.

    Articolo 9

    Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

    1.   Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio non sono pubbliche. L’accesso alle sessioni del Consiglio è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.

    2.   Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale, sempreché il Consiglio non decida altrimenti.

    3.   Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni, le risoluzioni, le raccomandazioni e i pareri del Consiglio nell’ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

    Articolo 10

    Dialogo con gli operatori non governativi

    1.   In margine alle sessioni ordinarie, il Consiglio può invitare rappresentanti del mondo economico e sociale e della società civile degli Stati ACP e dell’Unione europea a partecipare a uno scambio di opinioni allo scopo di informarli e di sentire il loro parere e le loro proposte su punti precisi iscritti all’ordine del giorno.

    2.   Il segretariato del Consiglio ha il compito di organizzare gli scambi di opinioni con i rappresentanti del mondo economico e sociale e della società civile. A tal fine, in accordo con la Commissione, esso può segnatamente affidare alcuni compiti a organizzazioni rappresentative della società civile. In particolare, per quanto riguarda gli scambi di opinioni con il mondo economico e sociale ACP-CE, il segretariato del Consiglio può affidare alcuni compiti al Comitato economico e sociale delle Comunità europee.

    3.   I punti all’ordine del giorno che sono oggetto di un dialogo con gli operatori non governativi sono fissati dal presidente, su proposta del segretariato del Consiglio. Essi sono comunicati agli altri membri del Consiglio contemporaneamente all’ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione.

    Articolo 11

    Organizzazioni regionali e subregionali

    Le organizzazioni regionali e subregionali ACP possono farsi rappresentare alle sessioni del Consiglio e del comitato in veste di osservatori, previa decisione del Consiglio.

    Articolo 12

    Comunicazioni e processi verbali

    1.   Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti degli Stati ACP, al segretariato del gruppo degli Stati ACP, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri, al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione.

    Tali comunicazioni sono altresì inviate al presidente della Banca quando riguardano quest’ultima.

    2.   Di ogni sessione è redatto un processo verbale, in cui figurano in particolare le decisioni adottate dal Consiglio.

    Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, il processo verbale è firmato dal presidente in carica e dai due segretari del Consiglio ed è conservato negli archivi del Consiglio. Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

    Articolo 13

    Documentazione

    Salvo decisione contraria, il Consiglio delibera in base a una documentazione redatta nelle lingue ufficiali delle parti.

    Articolo 14

    Forma degli atti

    1.   Le decisioni, le risoluzioni, le raccomandazioni e i pareri di cui all’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo ACP-CE sono suddivisi in articoli.

    Gli atti di cui al primo comma terminano con la formula «Fatto a..., addì…»; la data è quella in cui il Consiglio li ha adottati.

    2.   Le decisioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo ACP-CE, recano nell’intestazione il titolo «Decisione», seguito dal numero d’ordine, dalla data di adozione e dall’indicazione dell’oggetto.

    Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore. Esse contengono la frase seguente: «Gli Stati ACP-CE, la Comunità e gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all’esecuzione della presente decisione».

    3.   Le risoluzioni, le raccomandazioni e i pareri di cui all’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo ACP-CE recano nell’intestazione il titolo «Risoluzione», «Raccomandazione» o «Parere», seguito dal numero d’ordine, dalla data di adozione e dall’indicazione dell’oggetto.

    4.   Il testo degli atti adottati dal Consiglio è firmato dal presidente e conservato negli archivi del Consiglio.

    Questi atti sono notificati ai destinatari di cui all’articolo 12, paragrafo 1, a cura dei due segretari del Consiglio.

    Articolo 15

    Presidenza

    La presidenza del Consiglio è esercitata a turno nel modo seguente:

    dal 1o aprile al 30 settembre, da un membro del governo di uno Stato ACP,

    dal 1o ottobre al 31 marzo, da un membro del Consiglio dell’Unione europea.

    Articolo 16

    Il comitato

    1.   Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo ACP-CE, il Consiglio può delegare alcune competenze al comitato.

    2.   Le modalità secondo cui il comitato si riunisce sono stabilite nel suo regolamento interno.

    3.   Il comitato ha l’incarico di preparare le sessioni del Consiglio e di eseguire i mandati che il Consiglio può conferirgli.

    Articolo 17

    Partecipazione all’assemblea parlamentare paritetica

    Il Consiglio, quando partecipa alle riunioni dell’assemblea parlamentare paritetica, è rappresentato dal suo presidente.

    In caso di impedimento del presidente, questi designa il membro che deve sostituirlo.

    Articolo 18

    Coerenza delle politiche comunitarie e incidenza sull’applicazione dell’accordo ACP-CE

    1.   Allorquando gli Stati ACP richiedono una consultazione ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo ACP-CE, tale consultazione ha luogo a breve termine, che in generale non dovrebbe superare quindici giorni dalla richiesta.

    2.   L’organo competente può essere il Consiglio, il comitato, uno dei due comitati ministeriali di cui all’articolo 7 o un gruppo ad hoc.

    Articolo 19

    Segretariato

    Il segretariato del Consiglio e del comitato è assicurato da due segretari su base paritetica.

    Questi due segretari sono nominati l’uno dagli Stati ACP e l’altro dalla Comunità, previa consultazione reciproca.

    I segretari assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza, tenendo unicamente presenti gli interessi dell’accordo ACP-CE, senza chiedere né accettare istruzioni da governi, organizzazioni, ovvero autorità che non siano il Consiglio e il comitato.

    La corrispondenza destinata al Consiglio è inviata al suo presidente, all’indirizzo del segretariato del Consiglio.

    Articolo 20

    La presente decisione annulla e sostituisce la decisione n. 1/2001, del 30 gennaio 2001, del Comitato degli ambasciatori ACP-CE concernente l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2005.

    Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

    Il presidente

    J. ASSELBORN


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