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Document 32005R0436
Commission Regulation (EC) No 436/2005 of 17 March 2005 amending Regulation (EC) No 796/2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione, del 17 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione, del 17 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
GU L 72 del 18.3.2005, p. 4–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 162–163
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R1122
18.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 436/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quando segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l’altro, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa. |
(2) |
Conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test per determinare i tassi di tetraidrocannabinolo rilevati nelle varietà di canapa seminate nel 2004. Detti risultati devono essere tenuti in considerazione nel redigere l'elenco delle varietà di canapa in relazione ai regimi di aiuto per superficie per le successive campagne di commercializzazione e l’elenco delle varietà accettate provvisoriamente per la campagna 2005/2006. Alcune di tali varietà potrebbero essere sottoposte alla procedura B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 796/2004. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 239/2005 (GU L 42 del 12.2.2005, pag. 3).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
VARIETÀ DI CANAPA DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FIBRE CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI
a) |
Varietà di canapa destinate alla produzione di fibre
|
b) |
Varietà di canapa destinate alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2005/2006
|
(1) Per la campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica la procedura B dell’allegato I.
(2) Esclusivamente in Polonia, come autorizzato dalla decisione 2004/297/CE della Commissione (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 66).