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Document 32005R0436

    Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione, del 17 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    GU L 72 del 18.3.2005, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 306M del 15.11.2008, p. 162–163 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R1122

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/436/oj

    18.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 72/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 436/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 17 marzo 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quando segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l’altro, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa.

    (2)

    Conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test per determinare i tassi di tetraidrocannabinolo rilevati nelle varietà di canapa seminate nel 2004. Detti risultati devono essere tenuti in considerazione nel redigere l'elenco delle varietà di canapa in relazione ai regimi di aiuto per superficie per le successive campagne di commercializzazione e l’elenco delle varietà accettate provvisoriamente per la campagna 2005/2006. Alcune di tali varietà potrebbero essere sottoposte alla procedura B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 796/2004.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

    (2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 239/2005 (GU L 42 del 12.2.2005, pag. 3).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    VARIETÀ DI CANAPA DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FIBRE CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI

    a)

    Varietà di canapa destinate alla produzione di fibre

     

    Beniko

     

    Carmagnola

     

    CS

     

    Delta-Llosa

     

    Delta 405

     

    Dioica 88

     

    Epsilon 68

     

    Ferimon — Férimon

     

    Fibranova

     

    Fibrimon 24

     

    Futura 75

     

    Juso 14

     

    Red Petiole

     

    Santhica 23

     

    Santhica 27

     

    Uso-31

    b)

    Varietà di canapa destinate alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2005/2006

     

    Bialobrzeskie

     

    Chamaeleon (1)

     

    Cannacomp

     

    Fasamo

     

    Fedora 17

     

    Felina 32

     

    Felina 34 — Félina 34

     

    Fibriko TC

     

    Finola

     

    Lipko

     

    Silesia (2)

     

    Tiborszállási

     

    UNIKO-B»


    (1)  Per la campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica la procedura B dell’allegato I.

    (2)  Esclusivamente in Polonia, come autorizzato dalla decisione 2004/297/CE della Commissione (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 66).


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