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Document JOL_2005_066_R_0022_01

2005/202/: 2005/202/CE:
Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
Protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

GU L 66 del 12.3.2005, p. 22–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 199–203 (MT)

12.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2005

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(2005/202/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2 (1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea (2) e dei suoi Stati membri il 29 aprile 2004.

(2)

È opportuno approvare il protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica secondo quanto previsto dall’articolo 5 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 34.

(2)  Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «Stati membri della Comunità europea»,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata la «Comunità»,

GLI STATI UNITI DEL MESSICO,

in appresso denominati «Messico»,

e

LA REPUBBLICA CECA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

in appresso denominati «i nuovi Stati membri»,

CONSIDERANDO che l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra, in appresso denominato «l’accordo», è stato firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2000;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione, l’adesione dei nuovi Stati membri all’accordo è approvata mediante la conclusione di un protocollo dell’accordo;

CONSIDERANDO che l’articolo 55 dell’accordo stabilisce che: «Ai fini del presente accordo, per “parti” si intendono, da un lato, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Messico»;

CONSIDERANDO che l’articolo 56 dell’accordo recita: «Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate e, dall'altra, al territorio degli Stati uniti del Messico»;

CONSIDERANDO che l’articolo 59 dell’accordo recita: «Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede»;

CONSIDERANDO che la Comunità, in vista della data di adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea, potrebbe dover applicare le disposizioni del presente protocollo prima del completamento delle rispettive procedure interne richieste per l'entrata in vigore dello stesso;

CONSIDERANDO che l’articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo consentirebbe l’applicazione provvisoria del protocollo da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri prima di aver completato tutte le procedure interne richieste per l'entrata in vigore dello stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano parti dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra.

Articolo 2

Entro sei mesi dalla sigla del presente protocollo, la Comunità europea trasmette agli Stati membri e al Messico le versioni in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese dell’accordo. Subordinatamente all’entrata in vigore del presente protocollo, le nuove versioni linguistiche fanno fede alle stesse condizioni delle versioni redatte nelle attuali lingue dell’accordo.

Articolo 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 5

1.   Il presente protocollo è approvato dalla Comunità europea, dal Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e dagli Stati uniti del Messico secondo le rispettive procedure.

2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, le parti concordano che, in attesa del completamento delle procedure interne della Comunità europea e dei suoi Stati membri relative all’entrata in vigore del protocollo, essi applicano le disposizioni del presente protocollo per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e i suoi Stati membri procedono alla notifica del completamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine e in cui il Messico procede alla notifica del completamento delle proprie procedure necessarie per l’entrata in vigore del protocollo.

4.   Le notifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario dell’accordo.


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