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Dokumentas 32005R0341
Commission Regulation (EC) No 341/2005 of 25 February 2005 amending Regulations (EC) No 1432/94 and (EC) No 1458/2003, as regards the maximum quantity to which licence applications for import of pigmeat must relate
Regolamento (CE) n. 341/2005 della Commissione, del 25 febbraio 2005, che modifica i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1458/2003 per quanto concerne i quantitativi massimi per le domande di titoli di importazione di carni suine
Regolamento (CE) n. 341/2005 della Commissione, del 25 febbraio 2005, che modifica i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1458/2003 per quanto concerne i quantitativi massimi per le domande di titoli di importazione di carni suine
GU L 53 del 26.2.2005, p. 28—28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 88—89
(MT)
Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 13/07/2007; abrog. impl. da 32007R0806
26.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 341/2005 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2005
che modifica i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1458/2003 per quanto concerne i quantitativi massimi per le domande di titoli di importazione di carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (2), in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito alla vigilia della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (3), in particolare l’articolo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d’applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine (5), hanno aperto contingenti di importazione per le carni suine e stabilito condizioni precise che disciplinano l’accesso degli operatori a detti contingenti. |
(2) |
Negli ultimi anni, il ricorso ai due contingenti di importazione è stato scarso e la fissazione di un quantitativo massimo relativamente ristretto per una domanda di titoli potrebbe essere stato un fattore disincentivante. Per favorire gli scambi di carni suine nell’ambito di ambo i contingenti è necessario aumentare detto quantitativo massimo. |
(3) |
È opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1458/2003 di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1432/94, la percentuale del «10 %» è sostituita da «20 %».
Articolo 2
Nell’articolo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1458/2003, la percentuale del «10 %» è sostituita da «20 %».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di titoli presentate a decorrere dal 1o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).
(2) GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).
(3) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(4) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2004 (GU L 360 del 7.12.2004, pag. 12).
(5) GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2083/2004.