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Document 32005D0154
2005/154/EC: Commission Decision of 18 February 2005 amending Decision 2003/760/EC laying down special conditions governing imports of fishery and products from French Polynesia, as regards the designation of the competent authority and the model of health certificate (notified under document number C(2005) 356) (Text with EEA relevance)
2005/154/CE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica della decisione 2003/760/CE che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese per quanto concerne la designazione dell’autorità competente e il modello di certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 356] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/154/CE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica della decisione 2003/760/CE che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese per quanto concerne la designazione dell’autorità competente e il modello di certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 356] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 51 del 24.2.2005, p. 19–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 307–313
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664
24.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2005
recante modifica della decisione 2003/760/CE che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese per quanto concerne la designazione dell’autorità competente e il modello di certificato sanitario
[notificata con il numero C(2005) 356]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/154/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella decisione 2003/760/CE della Commissione (2) il «Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du service de développement rural du Ministère de l’agriculture et de l’élevage» è identificato quale autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. |
(2) |
A seguito della ristrutturazione dell’amministrazione della Polinesia l’autorità competente è ora il «Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de la recherche». |
(3) |
Questa nuova autorità è in grado di verificare in modo efficace l’applicazione delle norme in vigore. |
(4) |
Il DQAAV ha fornito assicurazioni ufficiali quanto alla conformità con le norme per i controlli sanitari e il monitoraggio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE e al rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate in detta direttiva. |
(5) |
La decisione 2003/760/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/760/CE è modificata come segue:
1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il “Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de la recherche” è l’autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.» |
2) |
L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 10 aprile 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 23.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca originari della POLINESIA FRANCESE e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma