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Document 32004R2266
Council Regulation (EC) No 2266/2004 of 20 December 2004 on trade in certain steel products between the Community and Ukraine
Regolamento (CE) n. 2266/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunit` europea e l’Ucraina
Regolamento (CE) n. 2266/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunit` europea e l’Ucraina
GU L 395 del 31.12.2004, p. 20–37
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 153M del 7.6.2006, p. 431–448
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/09/2005; abrogato da 32005R1440
31.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 395/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2266/2004 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2004
relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e l’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’Ucraina (1) stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio devono essere subordinati ad un accordo specifico sul regime quantitativo. |
(2) |
Il precedente accordo bilaterale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo dell’Ucraina sul commercio di taluni prodotti di acciaio è scaduto il 31 dicembre 2001. |
(3) |
Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità europea ha ripreso gli obblighi internazionali della CECA. Di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti siderurgici con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale comunitaria. |
(4) |
Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le Parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2005 e per gli anni successivi. |
(5) |
In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorrerebbe stabilire i limiti quantitativi per il 2005. |
(6) |
Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2004 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2005 allo stesso livello del 2004, tenendo però pienamente conto dell’ampliamento dell’UE. |
(7) |
Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all’interno della Comunità in modo tale da agevolare l’applicazione del nuovo accordo. |
(8) |
A tal fine, occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa. |
(9) |
I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti. |
(10) |
Per un’applicazione effettiva del presente regolamento occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità alla presentazione di una licenza d'importazione comunitaria. |
(11) |
Per evitare che si superino i limiti quantitativi fissati, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica, dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari dell’Ucraina.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2).
4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
Articolo 2
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari dell’Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell’Ucraina, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine di cui all'allegato II e di una licenza d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 4.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d'importazione non superino in alcun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti elencate nell’allegato IV rilasciano licenze d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.
3. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno in cui i prodotti vengono spediti nel paese esportatore. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.
Articolo 3
1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.
Articolo 4
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenza d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascun gruppo di prodotti.
4. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le licenze d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati a norma degli articoli 12-16.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti dell’Ucraina. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti dell’Ucraina della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
Articolo 5
1. Qualora alla Commissione risulti che i prodotti elencati nell'allegato I, originari dell’Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo sul necessario adeguamento dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all’Ucraina di adottare le misure cautelative necessarie per poter procedere agli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette.
3. Se la Comunità e l’Ucraina non giungono ad una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, la Commissione detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell’Ucraina.
Articolo 6
1. È necessaria una licenza di esportazione (rilasciata dalle autorità competenti dell’Ucraina) per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio della licenza d'importazione di cui all'articolo 12.
Articolo 7
1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.
Articolo 8
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3.
Articolo 9
1. Le licenze di esportazione di cui all'articolo 6 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Le licenze di esportazione e le copie relative nonché i certificati di origine e le copie relative sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione ai sensi del presente regolamento.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
— |
due lettere che indicano il paese esportatore:
|
— |
due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
|
— |
un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 4 per il 2004; |
— |
un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore; |
— |
un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione. |
Articolo 10
La licenza di esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, deve recare la dicitura «issued retrospectively».
Articolo 11
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».
I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali.
Articolo 12
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di un qualsiasi Stato membro, indipendentemente da quello indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le licenze d’importazione valgono quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere la licenza d'importazione deve contenere:
a) |
il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; |
b) |
il nome e l'indirizzo completo dell'importatore; |
c) |
la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC; |
d) |
il paese d'origine delle merci; |
e) |
il paese di spedizione; |
f) |
il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione; |
g) |
il peso netto per ogni voce TARIC; |
h) |
il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC; |
i) |
se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; |
j) |
se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto; |
k) |
la data e il numero della licenza di esportazione; |
l) |
qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi; |
m) |
la data e la firma dell'importatore. |
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di una licenza d'importazione.
Articolo 13
La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti dell’Ucraina in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.
Articolo 14
Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito in quest'ultima, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Articolo 15
1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall’Ucraina per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari dell’Ucraina non coperti da licenze di esportazione rilasciate ai sensi degli articoli 6-11.
Articolo 16
1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all'articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell’allegato III.
2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 x 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura una casella dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti caselle equivalenti a quelle che figurano sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che esso si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. VAN GEEL
(1) GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).
ALLEGATO I
SA Prodotti laminati piatti
SA1. (Arrotolati)
|
7208 10 00 00 |
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7208 25 00 00 |
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7208 26 00 00 |
|
7208 27 00 00 |
|
7208 36 00 00 |
|
7208 37 00 10 |
|
7208 37 00 90 |
|
7208 38 00 10 |
|
7208 38 00 90 |
|
7208 39 00 10 |
|
7208 39 00 90 |
|
7211 14 00 10 |
|
7211 19 00 10 |
|
7219 11 00 00 |
|
7219 12 10 00 |
|
7219 12 90 00 |
|
7219 13 10 00 |
|
7219 13 90 00 |
|
7219 14 10 00 |
|
7219 14 90 00 |
|
7225 20 00 10 |
|
7225 30 10 00 |
|
7225 30 90 00 |
SA2. (Lamiera pressata)
|
7208 40 00 10 |
|
7208 51 20 10 |
|
7208 51 20 91 |
|
7208 51 20 93 |
|
7208 51 20 97 |
|
7208 51 20 98 |
|
7208 51 91 10 |
|
7208 51 91 90 |
|
7208 51 98 10 |
|
7208 51 98 91 |
|
7208 51 98 99 |
|
7208 52 91 10 |
|
7208 52 91 90 |
|
7208 52 10 00 |
|
7208 52 99 00 |
|
7208 53 10 00 |
|
7211 13 00 00 |
|
7225 40 12 30 |
|
7225 40 40 00 |
|
7225 40 60 00 |
|
7225 99 00 10 |
SA3. (Altri prodotti laminati piatti)
|
7208 40 00 90 |
|
7208 53 90 00 |
|
7208 54 00 00 |
|
7208 90 00 10 |
|
7209 15 00 00 |
|
7209 16 10 00 |
|
7209 16 90 00 |
|
7209 17 10 00 |
|
7209 17 90 00 |
|
7209 18 10 00 |
|
7209 18 91 00 |
|
7209 18 99 00 |
|
7209 25 00 00 |
|
7209 26 10 00 |
|
7209 26 90 00 |
|
7209 27 10 00 |
|
7209 27 90 00 |
|
7209 28 10 00 |
|
7209 28 90 00 |
|
7209 90 00 10 |
|
7210 11 00 10 |
|
7210 12 20 10 |
|
7210 12 80 10 |
|
7210 20 00 10 |
|
7210 30 00 10 |
|
7210 41 00 10 |
|
7210 49 00 10 |
|
7210 50 00 10 |
|
7210 61 00 10 |
|
7210 69 00 10 |
|
7210 70 10 10 |
|
7210 70 80 10 |
|
7210 90 30 10 |
|
7210 90 40 10 |
|
7210 90 80 91 |
|
7211 14 00 90 |
|
7211 19 00 90 |
|
7211 23 20 10 |
|
7211 23 30 10 |
|
7211 23 30 91 |
|
7211 23 80 10 |
|
7211 23 80 91 |
|
7211 29 00 10 |
|
7211 90 00 11 |
|
7212 10 10 00 |
|
7212 10 90 11 |
|
7212 20 00 11 |
|
7212 30 00 11 |
|
7212 40 20 10 |
|
7212 40 20 91 |
|
7212 40 80 11 |
|
7212 50 20 11 |
|
7212 50 30 11 |
|
7212 50 40 11 |
|
7212 50 61 11 |
|
7212 50 69 11 |
|
7212 50 90 13 |
|
7212 60 00 11 |
|
7212 60 00 91 |
|
7219 21 10 00 |
|
7219 21 90 00 |
|
7219 22 10 00 |
|
7219 22 90 00 |
|
7219 23 00 00 |
|
7219 24 00 00 |
|
7219 31 00 00 |
|
7219 32 10 00 |
|
7219 32 90 00 |
|
7219 33 10 00 |
|
7219 33 90 00 |
|
7219 34 10 00 |
|
7219 34 90 00 |
|
7219 35 10 00 |
|
7219 35 90 00 |
|
7225 40 12 90 |
|
7225 40 90 00 |
SB Prodotti lunghi
SB1. (Barre)
|
7207 19 80 10 |
|
7207 20 80 10 |
|
7216 31 10 10 |
|
7216 31 10 90 |
|
7216 31 90 00 |
|
7216 32 11 00 |
|
7216 32 19 00 |
|
7216 32 91 00 |
|
7216 32 99 00 |
|
7216 33 10 00 |
|
7216 33 90 00 |
SB2. (Vergella)
|
7213 10 00 00 |
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7213 20 00 00 |
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7213 91 10 00 |
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7213 91 20 00 |
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7213 91 41 00 |
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7213 91 49 00 |
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7213 91 70 00 |
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7213 91 90 00 |
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7213 99 10 00 |
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7213 99 90 00 |
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7221 00 10 00 |
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7221 00 90 00 |
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7227 10 00 00 |
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7227 20 00 00 |
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7227 90 10 00 |
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7227 90 50 00 |
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7227 90 95 00 |
SB3. (Altri prodotti lunghi)
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7207 19 12 10 |
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7207 19 12 91 |
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7207 19 12 99 |
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7207 20 52 00 |
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7214 20 00 00 |
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7214 30 00 00 |
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7214 91 10 00 |
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7214 91 90 00 |
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7214 99 10 00 |
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7214 99 31 00 |
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7214 99 39 00 |
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7214 99 50 00 |
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7214 99 71 10 |
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7214 99 71 90 |
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7214 99 79 10 |
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7214 99 79 90 |
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7214 99 95 10 |
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7214 99 95 90 |
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7215 90 00 10 |
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7216 10 00 00 |
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7216 21 00 00 |
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7216 22 00 00 |
|
7216 40 10 00 |
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7216 40 90 00 |
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7216 50 10 00 |
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7216 50 91 00 |
|
7216 50 99 00 |
|
7216 99 00 10 |
|
7218 99 20 00 |
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7222 11 11 00 |
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7222 11 19 00 |
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7222 11 81 10 |
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7222 11 81 90 |
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7222 11 89 10 |
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7222 11 89 90 |
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7222 19 10 00 |
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7222 19 90 00 |
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7222 30 97 10 |
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7222 40 10 00 |
|
7222 40 90 10 |
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7224 90 02 89 |
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7224 90 31 00 |
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7224 90 38 00 |
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7228 10 20 00 |
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7228 20 10 10 |
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7228 20 10 91 |
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7228 20 91 10 |
|
7228 20 91 90 |
|
7228 30 20 00 |
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7228 30 41 00 |
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7228 30 49 00 |
|
7228 30 61 00 |
|
7228 30 69 00 |
|
7228 30 70 00 |
|
7228 30 89 00 |
|
7228 60 20 10 |
|
7228 60 80 10 |
|
7228 70 10 00 |
|
7228 70 90 10 |
|
7228 80 00 10 |
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7228 80 00 90 |
|
7301 10 00 00 |
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
EESTI
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|
ΕΛΛΑΣ
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
DANMARK
|
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DEUTSCHLAND
|
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ITALIA
|
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
|
ESPAÑA
|
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FRANCE
|
|
IRELAND
|
|
ÖSTERREICH
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|
POLSKA
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LATVIJA
|
|
LIETUVA
|
|
LUXEMBOURG
|
|
MAGYARORSZÁG
|
|
MALTA
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|
NEDERLAND
|
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PORTUGAL
|
|
SLOVENIJA
|
|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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|
SUOMI
|
|
SVERIGE
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|
UNITED KINGDOM
|
ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI
(tonnellate) |
|
Prodotti |
2005 |
SA. Prodotti laminati piatti |
|
SA1. Arrotolati |
83 460 |
SA2. Lamiera pesante |
263 434 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
96 950 |
SB. Prodotti lunghi |
|
SB1. Barre |
17 430 |
SB2. Vergella |
81 790 |
SB3. Altri prodotti lunghi |
160 006 |