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Document 32004R2054

Regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territoriTesto rilevante ai fini del SEE

GU L 355 del 1.12.2004, p. 14–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 336–339 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2054/oj

1.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/14


REGOLAMENTO (CE) N. 2054/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1) in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le regole relative ai controlli di tali movimenti. La parte C dell’allegato II di questo regolamento contiene un elenco di paesi terzi per i quali si è stimato che il rischio d’introduzione della rabbia nella Comunità, in seguito a movimenti di animali da compagnia provenienti dal loro territorio, non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi doveva essere stabilito entro il 3 luglio 2004. Per figurare su questo elenco, un paese terzo deve dimostrare il suo status rispetto alla rabbia e il fatto che esso rispetta talune condizioni in materia di notifica, sorveglianza, servizi sanitari, prevenzione e lotta contro la rabbia e per quanto riguarda le disposizioni regolamentari concernenti i vaccini.

(3)

Al fine di evitare qualunque perturbazione inutile dei movimenti di animali da compagnia e dare il tempo ai paesi terzi di fornire eventualmente garanzie supplementari, è opportuno redigere un elenco provvisorio di paesi terzi. Questo elenco deve essere basato sui dati messi a disposizione dall’Ufficio internazionale dell’epizootia (UIE — organizzazione mondiale per la salute animale), sui risultati delle ispezioni effettuati dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati e sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

(4)

Questo elenco deve inoltre essere basato sui dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Centro OMS per la sorveglianza e la ricerca della rabbia di Wusterhausen e dal Rabies Bulletin.

(5)

L’elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere paesi indenni dalla rabbia e paesi per i quali è stato stimato che il rischio di un’introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(6)

In seguito alla richiesta delle autorità competenti della Federazione russa di figurare sull’elenco della parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, è opportuno modificare l’elenco provvisorio stabilito conformemente all’articolo 10.

(7)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno sostituire l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 nella sua totalità.

(8)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato in modo conforme.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2004/650/CE del Consiglio (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI

PARTE A

 

IE — Irlanda

 

MT — Malta

 

SE — Svezia

 

UK — Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

a)

DK — Danimarca, compresa GL — Groenlandia e FO — Isole Faerøer;

b)

ES — Spagna, compreso il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;

c)

FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Réunion;

d)

GI — Gibilterra;

e)

PT — Portogallo, compreso il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;

f)

Stati membri diversi da quelli che figurano nella parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

 

AD — Andorra

 

CH — Svizzera

 

IS — Islanda

 

LI — Liechtenstein

 

MC — Monaco

 

NO — Norvegia

 

SM — San Marino

 

VA — Stato della città del Vaticano

PARTE C

 

AC — Isole dell’Ascensione

 

AE — Emirati arabi uniti

 

AG — Antigua e Barbuda

 

AN — – Antille olandesi

 

AU — Australia

 

AW — Aruba

 

BB — Barbados

 

BH — Bahrein

 

BM — Bermuda

 

CA — Canada

 

CL — Cile

 

FJ — Figi

 

FK — Isole Falkland

 

HK — Hong Kong

 

HR — Croazia

 

JM — Giamaica

 

JP — Giappone

 

KN — Saint Kitts e Nevis

 

KY — Isole Cayman

 

MS — Montserrat

 

MU — Maurizio

 

NC — Nuova Caledonia

 

NZ — Nuova Zelanda

 

PF — Polinesia francese

 

PM — Saint Pierre e Miquelon

 

RU — Federazione russa

 

SG — Singapore

 

SH — Sant’Elena

 

US — Stati Uniti d’America

 

VC — Saint Vincent e Grenadine

 

VU — Vanuatu

 

WF — Wallis e Futuna

 

YT — Mayotte»


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