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Document 32004D0514
2004/514/EC:Council Decision of 14 June 2004 amending Decision 98/161/EC authorising the Kingdom of the Netherlands to apply a measure derogating from Articles 2 and 28a(1) of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
2004/514/CE:Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2004, recante modifica della decisione 98/161/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 2 e all’articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
2004/514/CE:Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2004, recante modifica della decisione 98/161/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 2 e all’articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
GU L 219 del 19.6.2004, p. 11–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 70–71
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
19.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 219/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2004
recante modifica della decisione 98/161/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(2004/514/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. |
(2) |
Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 26 novembre 2003, il governo olandese ha chiesto la proroga della decisione 98/161/CE (2) che lo autorizza ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei rifiuti riciclabili. |
(3) |
Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 14 gennaio 2004. |
(4) |
La decisione 98/161/CE ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi ad applicare le seguenti misure fino al 31 dicembre 2003:
|
(5) |
I soggetti passivi le cui operazioni rientrano nell'ambito di applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 della decisione 98/161/CE possono essere autorizzati a non assoggettare le loro cessioni e i loro acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami al regime particolare previsto dalla medesima decisione. |
(6) |
La misura di deroga era necessaria a causa delle difficoltà nel combattere la frode in tale settore, in cui alcuni operatori, in particolare i piccoli commercianti, non adempiono i loro obblighi, stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, di pagare alle autorità l'imposta riscossa sulle forniture. L’effettiva riscossione dell'imposta nel settore è particolarmente ardua a causa delle difficoltà di individuazione e di controllo delle attività dei commercianti inadempienti. Le suddette disposizioni costituiscono pertanto un'efficace misura di prevenzione della frode. |
(7) |
Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su una strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel breve periodo, in cui si è impegnata a procedere a una razionalizzazione del gran numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe risultate particolarmente efficaci. La comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2003 ripropone tale soluzione di compromesso. |
(8) |
È opportuno concedere al Regno dei Paesi Bassi l'autorizzazione a prorogare la deroga attuale fino alla data di entrata in vigore di un regime particolare per l'applicazione dell'IVA al settore dei rifiuti riciclati, ma non oltre il 31 dicembre 2005. |
(9) |
La deroga non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né incide sull'ammontare dell'IVA dovuta nella fase finale. |
(10) |
Per garantire la continuità giuridica, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2004, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'articolo 1 della decisione 98/161/CE la data «31 dicembre 2003» è sostituita dalla seguente dicitura: «fino alla data di entrata in vigore di un regime particolare per l'applicazione dell'IVA al settore dei rifiuti riciclati, regime recante modifica della direttiva 77/388/CEE, ma non oltre il 31 dicembre 2005».
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2004.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. COWEN
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva (CE) n. 290/2004 della Commissione (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 5).
(2) GU L 53 del 24.2.1998, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/435/CE (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24).