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Document 32004D0514

    2004/514/CE:Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2004, recante modifica della decisione 98/161/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 2 e all’articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

    GU L 219 del 19.6.2004, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 30.5.2006, p. 70–71 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/514/oj

    19.6.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 219/11


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 14 giugno 2004

    recante modifica della decisione 98/161/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

    (2004/514/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

    (2)

    Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 26 novembre 2003, il governo olandese ha chiesto la proroga della decisione 98/161/CE (2) che lo autorizza ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei rifiuti riciclabili.

    (3)

    Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 14 gennaio 2004.

    (4)

    La decisione 98/161/CE ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi ad applicare le seguenti misure fino al 31 dicembre 2003:

    un’esenzione per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami effettuati da imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 2,5 milioni di NLG. Per il calcolo di tale soglia, può essere escluso il fatturato relativo ai metalli non ferrosi,

    un’esenzione per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di metalli non ferrosi.

    (5)

    I soggetti passivi le cui operazioni rientrano nell'ambito di applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 della decisione 98/161/CE possono essere autorizzati a non assoggettare le loro cessioni e i loro acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami al regime particolare previsto dalla medesima decisione.

    (6)

    La misura di deroga era necessaria a causa delle difficoltà nel combattere la frode in tale settore, in cui alcuni operatori, in particolare i piccoli commercianti, non adempiono i loro obblighi, stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, di pagare alle autorità l'imposta riscossa sulle forniture. L’effettiva riscossione dell'imposta nel settore è particolarmente ardua a causa delle difficoltà di individuazione e di controllo delle attività dei commercianti inadempienti. Le suddette disposizioni costituiscono pertanto un'efficace misura di prevenzione della frode.

    (7)

    Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su una strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel breve periodo, in cui si è impegnata a procedere a una razionalizzazione del gran numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe risultate particolarmente efficaci. La comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2003 ripropone tale soluzione di compromesso.

    (8)

    È opportuno concedere al Regno dei Paesi Bassi l'autorizzazione a prorogare la deroga attuale fino alla data di entrata in vigore di un regime particolare per l'applicazione dell'IVA al settore dei rifiuti riciclati, ma non oltre il 31 dicembre 2005.

    (9)

    La deroga non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né incide sull'ammontare dell'IVA dovuta nella fase finale.

    (10)

    Per garantire la continuità giuridica, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2004,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'articolo 1 della decisione 98/161/CE la data «31 dicembre 2003» è sostituita dalla seguente dicitura: «fino alla data di entrata in vigore di un regime particolare per l'applicazione dell'IVA al settore dei rifiuti riciclati, regime recante modifica della direttiva 77/388/CEE, ma non oltre il 31 dicembre 2005».

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2004.

    Articolo 3

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. COWEN


    (1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva (CE) n. 290/2004 della Commissione (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 5).

    (2)  GU L 53 del 24.2.1998, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/435/CE (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24).


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