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Document 32004D0482R(01)

    Rettifica della decisione n. 196 (2004/482/CE), del 23 marzo 2004, in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1 bis (GU L 160 del 30.4.2004)

    GU L 212 del 12.6.2004, p. 83–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/482/corrigendum/2004-06-12/oj

    12.6.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 212/83


    Rettifica della decisione n. 196 (2004/482/CE), del 23 marzo 2004, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 bis

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 30 aprile 2004 )

    La decisione n. 196 (2004/482/CE) si legge come segue: 

    DECISIONE N. 196

    del 23 marzo 2004

    in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 bis , del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia

    (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)

    (2004/482/CE)

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

    visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), a norma del quale essa è incaricata di trattare qualsiasi questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

    visto l'articolo 22, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    vista la decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del 31 marzo 2004, la Commissione amministrativa è stata incaricata di istituire un elenco delle prestazioni in natura, che per motivi pratici, richiedono un accordo preventivo tra il paziente e l'istituzione l'unità che eroga le prestazioni in modo da consentire l'erogazione di dette prestazioni nel corso di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente. Tale accordo ha lo scopo di facilitare la libera circolazione delle persone interessate in condizioni di sicurezza sanitaria.

    (2)

    L'accordo preventivo di cui all'articolo 22, paragrafo 1 bis, mira a garantire la continuità del trattamento necessario per l'assicurato nel corso di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro.

    (3)

    Visto l'obiettivo, i criteri essenziali per definire le prestazioni in natura che richiedono un accordo preventivo tra il paziente e l'unità che eroga le prestazioni in un altro Stato membro sono il carattere vitale del trattamento medico e il fatto che tale trattamento sia accessibile soltanto nelle unità mediche specializzate attrezzate e/o attraverso personale specializzato e/o attrezzature. Un elenco non esaustivo basato su tali criteri figura nell'allegato della presente decisione,

    DECIDE:

    1.

    Qualsiasi trattamento medico vitale, accessibile solo nelle unità mediche specializzate e/o attraverso personale specializzato e/o attrezzature, deve essere oggetto di un accordo preventivo tra il paziente e l'unità che eroga le prestazioni in questione in modo da garantire che il trattamento sia disponibile nel corso del soggiorno temporaneo dell'assicurato in un altro Stato membro.

    2.

    Un elenco non esaustivo dei trattamenti che corrispondono ai criteri di cui al primo punto della presente decisione figura nell'allegato.

    3.

    La presente decisione sostituisce la decisione n. 163 del 31 maggio 1996. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1o giugno 2004.

    Il presidente della Commissione amministrativa

    Tim QUIRKE

    ALLEGATO

    Elenco illustrativo dei trattamenti vitali che richiedono, in occasione di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro, l'accordo preventivo dell'istituzione con l'unità che eroga le prestazioni

    dialisi renale

    ossigenoterapia


    (1)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (2)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 241 del 21.9.1996, pag. 31.


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