Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0542

    Regolamento (CE) n. 542/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, recante deroga per l'anno 2004 ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame

    GU L 87 del 25.3.2004, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/542/oj

    32004R0542

    Regolamento (CE) n. 542/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, recante deroga per l'anno 2004 ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame

    Gazzetta ufficiale n. L 087 del 25/03/2004 pag. 0007 - 0007


    Regolamento (CE) n. 542/2004 della Commissione

    del 24 marzo 2004

    recante deroga per l'anno 2004 ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13, e l'articolo 15,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione(3), e del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione(4), recanti modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione rispettivamente nel settore delle uova e delle carni di pollame, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

    (2) Tenuto conto dei giorni festivi del 2004 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tali giorni, risulta che il periodo di riflessione è troppo breve ai fini della corretta gestione del mercato e che occorre quindi prolungarlo.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95, i titoli sono rilasciati alle date indicate nella tabella seguente, sempreché anteriormente a tali date non sia stata adottata una delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento 806/2003.

    (3) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2260/2001 (GU L 305 del 22.11.2001, pag. 11).

    (4) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26).

    Top