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Document 32004R0386

    Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    GU L 64 del 2.3.2004, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/386/oj

    32004R0386

    Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 064 del 02/03/2004 pag. 0025 - 0026


    Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione

    del 1o marzo 2004

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(2) stabilisce quali prodotti sono disciplinati dalla suddetta organizzazione comune.

    (2) L'allegato I al regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i prodotti di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento.

    (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), definisce i prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96.

    (4) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(4), sono state previste alcune modifiche alla nomenclatura combinata per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

    (5) È quindi opportuno adeguare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96 e, di conseguenza, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003.

    (6) È opportuno, altresì, che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1798/2003.

    (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2201/96 e il regolamento (CE) n. 1535/2003.

    (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue.

    1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera b), è modificato come segue:

    a) al codice " ex 2001 ", sesto trattino, il codice " ex 2001 90 96 " è sostituito dal codice " ex 2001 90 99 ";

    b) al codice " ex 2007 ", secondo trattino, il codice " ex 2007 99 58 " è sostituito dal codice " ex 2007 99 57 ";

    c) al codice " ex 2008 ", settimo trattino, il codice " ex 2008 99 68 " è sostituito dal codice " ex 2008 99 67 ".

    2) L'allegato I è modificato come segue:

    a) i codici " ex 2008 40 91 " e " ex 2008 40 99 " sono sostituiti dal codice " ex 2008 40 90 ";

    b) i codici " ex 2008 70 94 " e " ex 2008 70 99 " sono sostituiti dal codice " ex 2008 70 98 ".

    Articolo 2

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue:

    1) al punto 1), i termini " ex 2008 70 94 ed ex 2008 70 99 " sono sostituiti dai termini "ed ex 2008 70 98 ";

    2) al punto 2), i termini " ex 2008 40 91 ed ex 2008 40 99 " sono sostituiti dai termini "ed ex 2008 40 90 ";

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

    (2) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

    (3) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

    (4) GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

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