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Document 32004R0386
Commission Regulation (EC) No 386/2004 of 1 March 2004 amending Council Regulation (EC) No 2201/96 and Regulation (EC) No 1535/2003 as regards the combined nomenclature codes for certain products processed from fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 64 del 2.3.2004, p. 25–26
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No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 064 del 02/03/2004 pag. 0025 - 0026
Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione del 1o marzo 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(2) stabilisce quali prodotti sono disciplinati dalla suddetta organizzazione comune. (2) L'allegato I al regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i prodotti di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento. (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), definisce i prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96. (4) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(4), sono state previste alcune modifiche alla nomenclatura combinata per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. (5) È quindi opportuno adeguare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96 e, di conseguenza, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003. (6) È opportuno, altresì, che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1798/2003. (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2201/96 e il regolamento (CE) n. 1535/2003. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue. 1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera b), è modificato come segue: a) al codice " ex 2001 ", sesto trattino, il codice " ex 2001 90 96 " è sostituito dal codice " ex 2001 90 99 "; b) al codice " ex 2007 ", secondo trattino, il codice " ex 2007 99 58 " è sostituito dal codice " ex 2007 99 57 "; c) al codice " ex 2008 ", settimo trattino, il codice " ex 2008 99 68 " è sostituito dal codice " ex 2008 99 67 ". 2) L'allegato I è modificato come segue: a) i codici " ex 2008 40 91 " e " ex 2008 40 99 " sono sostituiti dal codice " ex 2008 40 90 "; b) i codici " ex 2008 70 94 " e " ex 2008 70 99 " sono sostituiti dal codice " ex 2008 70 98 ". Articolo 2 L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue: 1) al punto 1), i termini " ex 2008 70 94 ed ex 2008 70 99 " sono sostituiti dai termini "ed ex 2008 70 98 "; 2) al punto 2), i termini " ex 2008 40 91 ed ex 2008 40 99 " sono sostituiti dai termini "ed ex 2008 40 90 "; Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105). (2) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9). (3) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. (4) GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.