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Document 32004R0382

    Regolamento (CE) n. 382/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante deroga al regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda i periodi di consegna di prugne secche ottenute da prugne d'Ente per la campagna 2003/2004

    GU L 64 del 2.3.2004, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/382/oj

    32004R0382

    Regolamento (CE) n. 382/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante deroga al regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda i periodi di consegna di prugne secche ottenute da prugne d'Ente per la campagna 2003/2004

    Gazzetta ufficiale n. L 064 del 02/03/2004 pag. 0015 - 0015


    Regolamento (CE) n. 382/2004 della Commissione

    del 1o marzo 2004

    recante deroga al regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda i periodi di consegna di prugne secche ottenute da prugne d'Ente per la campagna 2003/2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(2), l'aiuto per le prugne secche è concesso esclusivamente per le prugne ottenute da prugne d'Ente conferite all'industria di trasformazione tra il 15 agosto e il 15 gennaio.

    (2) Nel corso dell'estate del 2003 le regioni di produzione francesi sono state colpite da eventi climatici eccezionali, per cui la selezione delle partite di prugne ha richiesto tempi più lunghi ai produttori, creando ritardi nel calendario delle consegne.

    (3) Per evitare che i produttori siano penalizzati a causa delle suddette circostanze, appare opportuno derogare, in via eccezionale ed esclusivamente per la campagna 2003/2004, ai termini previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

    HA ADOTTATO PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 ed esclusivamente per la campagna 2003/2004, l'aiuto sarà concesso per le prugne secche ottenute a partire da prugne d'Ente consegnate all'industria di trasformazione tra il 15 agosto 2003 e il 31 gennaio 2004.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

    (2) GU L 218 del 29.8.2003, pag. 14.

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