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Έγγραφο 32004R0381

    Regolamento (CE) n. 381/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 276/2004

    GU L 64 del 2.3.2004, σ. 13 έως 14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/381/oj

    32004R0381

    Regolamento (CE) n. 381/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 276/2004

    Gazzetta ufficiale n. L 064 del 02/03/2004 pag. 0013 - 0014


    Regolamento (CE) n. 381/2004 della Commissione

    del 1o marzo 2004

    che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 276/2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 276/2004 della Commissione(2).

    (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69(3), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 276/2004 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 23 febbraio 2004 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

    (2) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 16.

    (3) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/1995 (GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39).

    ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Επάνω