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Document 32004R0357

Regolamento (CE) n. 357/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

GU L 63 del 28.2.2004, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/357/oj

32004R0357

Regolamento (CE) n. 357/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 28/02/2004 pag. 0009 - 0009


Regolamento (CE) n. 357/2004 della Commissione

del 27 febbraio 2004

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte(2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 212/2004 della Commissione(3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dal Belgio e dal Lussemburgo in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 212/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 212/2004 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commisssione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17).

(3) GU L 36 del 7.2.2004, pag. 3.

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