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Document 32004R0109

Regolamento (CE) n. 109/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

GU L 16 del 23.1.2004, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/109/oj

32004R0109

Regolamento (CE) n. 109/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 23/01/2004 pag. 0034 - 0034


Regolamento (CE) n. 109/2004 della Commissione

del 22 gennaio 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004(3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 53,024 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17.

(3) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

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