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Document 32004D0063

    2004/63/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province dell'Italia sono indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5063]

    GU L 13 del 20.1.2004, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/63(1)/oj

    32004D0063

    2004/63/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province dell'Italia sono indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5063]

    Gazzetta ufficiale n. L 013 del 20/01/2004 pag. 0032 - 0033


    Decisione della Commissione

    del 23 dicembre 2003

    che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province dell'Italia sono indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica

    [notificata con il numero C(2003) 5063]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/63/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), in particolare l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

    considerando quanto segue:

    (1) Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini(2).

    (2) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Cremona, Lodi e Pavia della regione Lombardia sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (3) L'Italia ha inoltre presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Milano, Lodi e Cremona della regione Lombardia e per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena della regione Toscana sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (4) Dalla valutazione dei documenti presentati dall'Italia risulta che occorre dichiarare ufficialmente indenni da brucellosi bovina le province di Cremona, Lodi e Pavia della regione Lombardia e ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica le province di Milano, Lodi e Cremona della regione Lombardia e le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena della regione Toscana.

    (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

    ALLEGATO

    Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

    1) All'allegato II, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

    "CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

    In Italia:

    - Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

    - Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese

    - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno

    - Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari

    - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento

    In Portogallo:

    - Regione autonoma delle Azzorre: isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo

    Nel Regno Unito:

    - Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles."

    2) All'allegato III, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

    "CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

    In Italia:

    - Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

    - Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Sondrio, Varese

    - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno

    - Regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

    - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento

    - Regione Val d'Aosta: provincia di Aosta."

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