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Document 32003D0904

2003/904/CE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) nei pesci e che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4727]

GU L 340 del 24.12.2003, p. 69–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/904/oj

32003D0904

2003/904/CE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) nei pesci e che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4727]

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 24/12/2003 pag. 0069 - 0073


Decisione della Commissione

del 15 dicembre 2003

che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) nei pesci e che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE

[notificata con il numero C(2003) 4727]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/904/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/634/CE della Commissione(2) approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. I programmi intendono autorizzare lo Stato membro ad avviare, per una zona o un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(2) Con lettera in data 5 settembre 2002, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nell'azienda Incubattoio ittico di valle nella regione del Piemonte. Al momento della domanda l'azienda era sottoposta a controllo dal gennaio 2000. Erano stati tuttavia introdotti pesci provenienti da aziende che, al momento dell'introduzione, non erano riconosciute ai sensi degli articoli 5 o 6 della direttiva 91/67/CEE.

(3) La domanda presentata è stata ritenuta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE e occorre pertanto approvarla e modificare in conformità l'allegato II della decisione 2003/634/CE. A causa dell'introduzione di pesci provenienti da zone non riconosciute, il programma deve essere attuato in quattro anni a partire dalla data di approvazione.

(4) Con lettera in data 20 ottobre 2003, la Finlandia ha chiesto di modificare il programma elencato al punto 6.2 dell'allegato I della decisione 2003/634/CE. In seguito ad un focolaio di VHS nelle trote arcobaleno sulla costa occidentale della Finlandia, le autorità hanno deciso di applicare in questa nuova zona misure di eradicazione della malattia analoghe a quelle applicate nelle zone di cui al punto 6.2 dell'allegato I della decisione 2003/634/CE. Occorre pertanto approvare la modifica del programma.

(5) Alcuni dei programmi approvati con la decisione 2003/634/CE relativi alla Francia e alla Germania sono stati portati a termine. Le zone interessate hanno conseguito la qualifica di zone riconosciute e sono state incluse nell'allegato I della decisione 2002/308/CE della Commissione(3). Esse devono pertanto essere depennate dall'allegato I della decisione 2003/634/CE.

(6) È opportuno modificare in conformità la decisione 2003/634/CE.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le modifiche del programma presentato dalla Finlandia conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE per ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), sono approvate.

2. Il programma presentato dall'Italia conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE per ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci VHS e IHN, è approvato.

Articolo 2

La decisione 2003/634/CE è modificata come segue:

1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione;

2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri interessati mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi approvati.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003 pag. 1).

(2) GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8.

(3) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/839/CE (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 21).

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

Programmi intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

1. DANIMARCA

I programmi presentati dalla Danimarca il 22 maggio 1995, che comprendono:

- Il bacino idrografico di FISKEBÆK Å

- Tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å

- La DANIMARCA INSULARE

2. GERMANIA

Il programma presentato dalla Germania il 25 febbraio 1999, che comprende:

- Una zona situata nel bacino idrografico "OBERN NAGOLD"

3. SPAGNA

Il programma presentato dalla Spagna il 1o agosto 2002, che comprende:

- LA COMUNITÀ AUTONOMA DELLA RIOJA

4. FRANCIA

5. ITALIA

5.1. Il programma presentato dall'Italia nella provincia autonoma di Bolzano il 6 ottobre 2001, come modificato dalla lettera del 27 marzo 2003, che comprende:

ZONA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

- La zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano

La zona comprende la parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE, vale a dire i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella provincia di Bolzano, fino al confine con la provincia di Trento

(NB:

La rimanente parte inferiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica)

5.2. I programmi presentati dall'Italia nella provincia autonoma di Trento il 23 dicembre 1996 e il 14 luglio 1997, che comprendono:

ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di Santa Giustina

ZONA VAL DELL'ADIGE - parte inferiore

- I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano sino alla diga di Ala (centrale idroelettrica)

(NB:

La parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica)

ZONA DEL TORRENTE ARNÒ

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca

ZONA VAL BANALE

- Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica

ZONA VARONE

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata

ZONA ALTO E BASSO CHIESE

- Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico

ZONA DEL TORRENTE PALVICO

- Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga in calcestruzzo e pietre

5.3. Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 21 febbraio 2001, che comprende:

ZONA DEL TORRENTE ASTICO

- Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone

5.4. Il programma presentato dall'Italia nella regione Umbria il 20 febbraio 2002, che comprende:

ZONA FOSSO DI MONTERIVOSO

Il bacino idrografico del fiume Monterivoso, dalla sorgenti alle dighe di Ferentillo

5.5. Il programma presentato dall'Italia nella regione Lombardia il 1o febbraio 2002, che comprende:

ZONA VAL BREMBANA:

Il bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti allo sbarramento nel comune di Ponte S. Pietro

6. FINLANDIA

6.1. Il programma presentato dalla Finlandia il 29 maggio 1995, che comprende:

- Tutte le zone continentali e costiere della FINLANDIA, tranne

- la PROVINCIA DI ÅLAND

- l'area soggetta a restrizioni di PYHTÄÄ

- l'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di UUSIKAUPUNKI, PYHÄRANTA e RAUMA

6.2. Il programma recante misure specifiche di eradicazione presentato dalla Finlandia il 29 maggio 1995, come modificato con lettere del 27 marzo 2002, 4 giugno 2002, 12 marzo 2003, 12 giugno 2003 e 20 ottobre 2003, che comprende:

- L'insieme della PROVINCIA DI ÅLAND

- L'area soggetta a restrizioni di PYHTÄÄ

- L'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di UUSIKAUPUNKI, PYHÄRANTA e RAUMA."

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

Programmi intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

1. ITALIA

1.1. Il programma presentato dall'Italia nella regione Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine, il 2 maggio 2000, che comprende:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

- Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio

1.2. Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 5 aprile 2002, che comprende:

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Sile:

- Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 - Loc. S. Cristina di Quinto

1.3. Il programma presentato dall'Italia nella regione Piemonte il 5 settembre 2002, che comprende:

L'azienda:

- Incubatoio ittico di valle - Loc. Cascina Prelle - Traversella (TO)"

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