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Document 22003A1224(02)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Kazakstan siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 1999

GU L 340 del 24.12.2003, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

Related Council decision

22003A1224(02)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Kazakstan siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 1999

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 24/12/2003 pag. 0057 - 0058


Accordo in forma di scambio di lettere

tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Kazakstan siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1993, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 1999

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor ...,

1. Mi pregio fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Kazakstan siglato il 15 ottobre 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 1999 (in appresso denominato "l'accordo").

2. Dato che l'accordo scadrà il 31 dicembre 2003, la Comunità europea propone, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo accordo, di mantenerlo in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1. L'allegato I, che elenca e definisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:"Esso si applica fino al 31 dicembre 2004."

2.3. Alle categorie tessili 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applica il sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il sistema di duplice controllo viene automaticamente ripristinato per le categorie in questione.

3. Qualora la Repubblica del Kazakstan diventi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-5, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento.

4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

L'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea e il Kazakstan sul commercio dei prodotti tessili siglato il 15 ottobre 1993, in cui figurano le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93(1). Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

(1) Nel 2002 l'allegato è stato pubblicato nella GU L 357 del 31.12.2002.

B. Lettera del governo della Repubblica del Kazakstan

Signor ...,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..., così redatta:

"1. Mi pregio fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Kazakstan siglato il 15 ottobre 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 1999 (in appresso denominato 'l'accordo').

2. Dato che l'accordo scadrà il 31 dicembre 2003, la Comunità europea propone, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo accordo, di mantenerlo in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1. L'allegato I, che elenca e definisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

2.2. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo sono sostituite dal testo seguente:'Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.'

2.3. Alle categorie tessili 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applica il sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, le cui modalità sono specificate nel protocollo A. Se in un dato anno i livelli delle importazioni di prodotti di queste categorie tessili superano quelli specificati all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il sistema di duplice controllo viene automaticamente ripristinato per le categorie in questione.

3. Qualora la Repubblica del Kazakstan diventi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2-5, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continueranno ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento.

4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità."

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica del Kazakstan

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