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Document 32003R2296

    Regolamento (CE) n. 2296/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

    GU L 340 del 24.12.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2296/oj

    32003R2296

    Regolamento (CE) n. 2296/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

    Gazzetta ufficiale n. L 340 del 24/12/2003 pag. 0035 - 0036


    Regolamento (CE) n. 2296/2003 della Commissione

    del 23 dicembre 2003

    recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT(1), in particolare l'articolo 1,

    vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT(2), in particolare l'articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) L'adesione all'Unione europea, il 1o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso stabiliti dal regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione(3), a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.

    (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1o maggio 2004, è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia invariati i quantitativi totali previsti dagli accordi internazionali conclusi ai sensi degli articoli XXIII e XXIV, paragrafo 6, del GATT, e cioè un contingente di importazione annuale di 63000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero, un contingente di 20000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20, a dazio fisso di 88 EUR per tonnellata e un contingente di 80000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40, con una riduzione di 28 EUR per tonnellata del dazio all'importazione.

    (3) Le modifiche e gli adeguamenti previsti dal presente regolamento devono sostituire per il 2004 le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, per l'anno 2004 i contingenti annuali previsti dall'articolo 1 del suddetto regolamento sono aperti per l'importazione nella Comunità alle seguenti condizioni:

    a) la ripartizione per quote e per paese d'origine del contingente di 63000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 (numero d'ordine del contingente: 09.4076) è la seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) la ripartizione per quote e per paese d'origine del contingente di 20000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 (numero d'ordine del contingente: 09.4077) è la seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) la ripartizione per quote e per paese d'origine del contingente di 80000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 (numero d'ordine del contingente: 09.4078) è la seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è applicabile dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

    (2) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

    (3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001 (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10).

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