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Document 32003R1905
Council Regulation (EC) No 1905/2003 of 27 October 2003 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of furfuryl alcohol originating in the People's Republic of China
Regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese
Regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese
GU L 283 del 31.10.2003, pp. 1–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2008
Regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0001 - 0007
Regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (in seguito denominato: "il regolamento base"), in particolare l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA 1. Misure provvisorie (1) La Commissione, con il regolamento (CE) n. 781/2003(2) (in seguito denominato: "il regolamento provvisorio"), ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcole furfurilico (in seguito denominato: "AF") originarie della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata: "Cina"), espressi sotto forma di un importo specifico del dazio compreso tra 21 e 181 EUR per tonnellata metrica, corrispondente ai diversi margini di dumping. 2. Fase successiva della procedura (2) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. (3) Le osservazioni presentate verbalmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, se del caso, sono state tenute in considerazione ai fini delle risultanze definitive. (4) La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Oltre alle visite di verifica effettuate presso le sedi delle società menzionate nei considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio, va osservato che dopo l'istituzione delle misure provvisorie è stata effettuata una visita in loco presso la sede del seguente utilizzatore comunitario: - Bakelite AG, Iserlohn-Lethmate, Germania. B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (5) Poiché non sono pervenute osservazioni circa il prodotto in esame e il prodotto simile, vengono confermati il contenuto e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando dal 12 al 17 del regolamento provvisorio. C. DUMPING 1. Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ("SEM") (6) Non sono stati presentati ulteriori elementi di prova per quanto riguarda la decisione di non accordare l'SEM ai quattro produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta. Sono quindi confermate le risultanze di cui al considerando 20 del regolamento provvisorio. 2. Trattamento individuale (7) Nel regolamento provvisorio la richiesta di trattamento individuale era stata accolta nel caso di tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e respinta per un altro produttore esportatore. Le motivazioni della concessione o meno del trattamento individuale dipendevano dai criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento base. L'industria comunitaria ha espresso il dubbio che la Commissione potesse effettivamente basare le sue conclusioni sull'articolo in questione, dato che esso è entrato in vigore solo dopo l'inizio del presente procedimento. (8) La determinazione sulla questione del trattamento individuale si è basata sui criteri già d'applicazione al momento dell'avvio del presente procedimento. Si tratta degli stessi criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento base, e ai quali si fa riferimento ormai da parecchi anni. Pertanto, il riferimento a tale articolo 9, paragrafo 5, del regolamento base contenuto nel regolamento provvisorio è giustificato e avvalorato da una prassi ormai consolidata. (9) Nella sua determinazione provvisoria la Commissione aveva respinto la richiesta di trattamento individuale presentata da un produttore esportatore cinese che aveva collaborato all'inchiesta, Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd (in seguito denominata: "Huilong"), una società che operava non solo come produttore ma anche come rivenditore di AF, in quanto non era possibile stabilire il livello di interferenza statale cui era soggetta questa impresa nello svolgimento delle sue attività commerciali. Tuttavia, al considerando 29 del regolamento provvisorio era indicato che la questione sarebbe stata esaminata in modo più approfondito nella fase definitiva dell'inchiesta. (10) Il produttore esportatore in questione sostiene che la determinazione provvisoria non era corretta e che la Commissione dovrebbe anzi accordarle il trattamento individuale richiesto. A sostegno della sua affermazione, la Huilong sottolinea che non erano emersi elementi di prova di interferenze statali dirette di alcun tipo nelle attività della società in sé, e inoltre che i quantitativi di AF venduti rappresentavano meno del 5 % della sua produzione durante il periodo dell'inchiesta (PI). Inoltre, parte di questo volume di prodotto in esame venduto era stata acquistata da un altro produttore esportatore che aveva collaborato all'inchiesta e che ha già ottenuto il trattamento individuale. (11) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, non sono emerse nuove informazioni o elementi di prova che indichino che le attività commerciali della Huilong siano soggette a interferenze da parte dello Stato. La Huilong ha accettato di cessare la sua attività di vendita di AF qualora le venga concesso il trattamento individuale. (12) Di conseguenza, la Commissione è giunta ora alla conclusione che le eventuali interferenze statali subite dalla Huilong nello svolgimento delle sue attività commerciali non possono essere significative e, in ogni caso, il livello di tali interferenze non è tale da permettere l'elusione delle misure. Si è quindi deciso di rivedere la determinazione provvisoria e di concedere alla Huilong il trattamento individuale richiesto. 3. Paese analogo (13) I produttori esportatori hanno contestato la scelta degli Stati Uniti d'America quale paese analogo e hanno ribadito che la Thailandia rappresenterebbe una soluzione migliore. L'affermazione si basa sulle seguenti argomentazioni: i) in Thailandia i costi di produzione sono inferiori; ii) la maggior parte delle importazioni di AF nella Comunità sono originarie della Thailandia; e iii) i denunzianti riconoscono che non vi sono prove del fatto che le importazioni dalla Thailandia siano effettuate a prezzi in dumping. (14) Come si è già indicato nel considerando 33 del regolamento base, un solo produttore degli Stati Uniti d'America si è dichiarato disposto a collaborare all'inchiesta. Era stato inoltre stabilito in via provvisoria che gli Stati Uniti rispondevano ai criteri necessari per costituire un paese analogo appropriato. (15) Non vi è alcuna indicazione che la Thailandia, né d'altra parte il Sudafrica, possa rappresentare una soluzione migliore per la scelta del paese analogo. I produttori esportatori non hanno presentato alcun elemento di prova circa i costi di produzione dei produttori di AF tailandesi o sudafricani, se si eccettua una loro estrapolazione basata sui dati relativi ai prezzi all'esportazione menzionati nella denuncia e riportati nelle statistiche di Eurostat. Inoltre, il produttore tailandese ha rifiutato di collaborare alle inchieste. Si è quindi ritenuto che i due paesi in questione non possano ragionevolmente servire per costruire il valore normale, data la mancanza di elementi di prova attendibili e verificabili sui quali basare qualsiasi risultanza in materia. (16) Di conseguenza, in assenza di nuovi elementi di prova a dimostrazione del contrario, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui al considerando 33 del regolamento provvisorio. 4. Dumping 4.1. Valore normale (17) I produttori esportatori hanno affermato che il valore normale costruito è talmente elevato da non potersi considerare ragionevole. A sostegno di quanto affermano fanno notare i prezzi più bassi delle importazioni di AF dalla Thailandia, prezzi che non sono considerati in dumping, come pure il valore normale più basso indicato dai denunzianti prima che venisse aperto il procedimento. (18) Va osservato a tale proposito che il valore normale è stato determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento base, vale a dire in base alle informazioni fornite dal paese analogo, in questo caso dagli Stati Uniti d'America. Viene inoltre confermato che il valore normale costruito è stato calcolato in base ai prezzi e ai costi effettivi, opportunamente verificati durante una visita in loco presso la sede del produttore statunitense di AF che ha collaborato all'inchiesta. (19) Si ritiene pertanto che, in mancanza di dati sottoposti a verifica per quanto riguarda il Sudafrica o la Thailandia, i dati forniti dal produttore di AF degli Stati Uniti rappresentino le informazioni più attendibili a disposizione ai fini della costruzione del valore normale. Pertanto, vengono confermate le risultanze di cui al considerando 34 del regolamento provvisorio. 4.2. Prezzo all'esportazione (20) A seguito di osservazioni, debitamente suffragate da elementi di prova, presentate in merito alle spese di trasporto utilizzate nel calcolo, ai prezzi all'esportazione è stato applicato un modesto adeguamento. (21) I produttori esportatori hanno altresì contestato il metodo adoperato per calcolare il prezzo all'esportazione per le società che non hanno collaborato all'inchiesta, metodo esposto nel considerando 36 del regolamento provvisorio. (22) Va ricordato a questo proposito che nel caso in questione il grado di cooperazione è stato basso e che, di conseguenza, si sono dovuti basare i prezzi all'esportazione sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento base. Nel regolamento provvisorio erano stati utilizzati i dati relativi ai prezzi e ai volumi forniti dal produttore che ha collaborato all'inchiesta e al quale non era stato concesso il trattamento individuale, vale a dire la Huilong. (23) Ora a questo produttore è stato accordato il trattamento individuale, perciò si è provveduto a calcolare il suo margine di dumping individuale sulla base delle vendite che aveva realizzato nell'Unione europea durante il PI. Data questa nuova situazione, il valore delle esportazioni per le società che non hanno collaborato ha dovuto essere ricalcolato. Il nuovo calcolo è stato effettuato sulla base di un volume rappresentativo delle vendite realizzate nell'Unione europea dai quattro produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Per far sì che le operazioni di vendita utilizzate potessero considerarsi attendibili, si è fatto ricorso ad un campione pari al 25 % in volume. Il campione comprendeva le fatture emesse dai quattro produttori esportatori che hanno collaborato su cui erano riportati i prezzi medi più bassi per le operazioni di vendita. Si è ritenuto opportuno utilizzare i prezzi medi più bassi, in quanto non si aveva motivo di ritenere che le vendite delle società che hanno collaborato all'inchiesta fossero state realizzate a prezzi più alti rispetto alle vendite dei produttori che hanno collaborato. Il prezzo medio così calcolato è stato quindi utilizzato per determinare i margini di dumping e di pregiudizio residui. 4.3. Confronto (24) In assenza di ulteriori osservazioni al riguardo, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio. 4.4. Margine di dumping (25) I margini di dumping, una volta riveduti alla luce delle considerazioni suesposte, sono ora i seguenti (espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria): >SPAZIO PER TABELLA> D. INDUSTRIA COMUNITARIA (26) I quattro produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta sostengono che Transfurans Chemicals BVBA (in seguito denominata: "TFC"), Belgio, e International Furan Chemicals BV, Paesi Bassi (in seguito denominata: "IFC"), non costituiscono l'"industria comunitaria" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento base, giacché le due società hanno dimensioni molto modeste, se si tiene conto della forza lavoro che impiegano, e sono di proprietà della Central Romana Corporation (in seguito denominata: "CRC"), un'impresa privata della Repubblica dominicana. (27) Non si sono potute accogliere queste osservazioni. In primo luogo, le piccole e medie imprese hanno pieno diritto di presentare una denuncia e possono inoltre costituire l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento base. (28) In secondo luogo, l'inchiesta ha dimostrato, come viene spiegato nel considerando 43 del regolamento provvisorio, che l'AF prodotto da TFC è di origine comunitaria e che le operazioni di fabbricazione, gli investimenti nelle tecnologie e nei capitali connessi a tali operazioni e le attività di vendita avvengono nella Comunità. Inoltre, il fatto che TFC, IFC e CRC siano collegate in quanto appartengono allo stesso gruppo, come stabilito nel considerando 42 del regolamento provvisorio, non esclude l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento base. (29) Le obiezioni sollevate dai produttori esportatori cinesi sono state quindi respinte e vengono confermate le risultanze di cui al considerando 44 del regolamento provvisorio. E. PREGIUDIZIO 1. Consumo di AF nella Comunità (30) In mancanza di nuove informazioni in merito al consumo, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 46 a 48 del regolamento provvisorio. 2. Importazioni di AF nella Comunità (31) In mancanza di nuove informazioni sulle importazioni di AF nella Comunità, sono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 49 a 63 del regolamento provvisorio. 3. Situazione economica dell'industria comunitaria (32) I quattro produttori esportatori cinesi hanno affermato che l'industria comunitaria non aveva subito un pregiudizio, dal momento che la maggior parte dei relativi indicatori (in particolare il volume e i prezzi delle vendite, le scorte, la redditività, il flusso di cassa e gli investimenti) stabiliti dalla Commissione non trovavano riscontro nei documenti contabili certificati e pubblicati di IFC e/o TFC. Secondo quanto affermavano, i valori di alcuni indicatori, quali le scorte, la redditività e il flusso di cassa, riportati nei conti certificati di IFC e/o TFC, davano conto di un andamento in crescita o stabile. (33) Va osservato che il contenuto dei documenti contabili certificati e pubblicati di IFC e TFC riguarda anche altre attività oltre alla produzione del prodotto in esame. Inoltre, questi conti certificati e pubblicati delle due società si riferiscono al periodo compreso tra l'ottobre 2001 e il settembre 2002, mentre il PI menzionato nel considerando 4 del regolamento provvisorio corrisponde al periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 30 giugno 2002. Inoltre, come menzionato nei considerando 41 e 44 del regolamento provvisorio, si è accertato che TFC fa parte di un'unica entità economica strutturata in tre società (TFC, IFC e CRC). Pertanto, per poter procedere ad una valutazione significativa di taluni indicatori di pregiudizio, era necessario anche tener conto di una serie di dati di CRC. Va ricordato inoltre che l'attività commerciale propria di IFC menzionata nei considerando 105 e 106 del regolamento provvisorio, pur non rientrando nella portata della presente inchiesta, è tuttavia contemplata nei documenti contabili di IFC. Inoltre, in tali documenti contabili sono comprese anche le vendite all'esportazione di IFC menzionate nei considerando da 101 a 104 del regolamento provvisorio, mentre l'inchiesta riguardava esclusivamente la situazione economica dell'industria comunitaria per quanto concerne il mercato comunitario. (34) Sulla scorta di tutte queste considerazioni, non è possibile accogliere la proposta dei quattro produttori esportatori cinesi di determinare i valori degli indicatori di pregiudizio sulla base dei conti certificati e pubblicati di IFC e TFC. Va poi ricordato che le risultanze della Commissione sono conformi alle informazioni contenute nei dossier o file informatici consultabili da tutte le parti interessate. (35) Le obiezioni sollevate dai produttori esportatori cinesi sono state quindi respinte e vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 86 a 91 del regolamento provvisorio. F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO (36) I quattro produttori esportatori cinesi sostengono che, poiché non vi è un pregiudizio, non sussiste neppure la causa del medesimo. Se di un pregiudizio si può parlare, secondo loro, non sono le importazioni dalla Cina, bensì quelle dalla Thailandia ad aver contribuito alla situazione economica negativa dell'industria comunitaria. (37) I produttori esportatori cinesi, tuttavia, non hanno fornito nuovi elementi di prova a sostegno di questa loro affermazione. Si deve ricordare che nei considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento base, la Commissione aveva provveduto a esaminare, quale fattore noto del pregiudizio diverso dalle importazioni oggetto di dumping, le importazioni complessive di AF nella Comunità provenienti da altri paesi terzi. Nell'analisi erano incluse le importazioni dalla Thailandia per quanto riguardava i volumi e i prezzi. (38) Le importazioni dalla Thailandia rappresentano circa il 96 % delle importazioni di AF nella Comunità provenienti da paesi terzi. I volumi delle importazioni di AF nella Comunità provenienti dalla Thailandia sono aumentati seguendo gli andamenti descritti nel considerando 109 del regolamento provvisorio. Si è constatato inoltre che i prezzi delle importazioni da questo paese erano di molto superiori ai prezzi dei produttori esportatori cinesi (oltre il 24 % nel PI) e persino a quelli dell'industria comunitaria (oltre il 6 % nel PI). (39) Le obiezioni sollevate dai produttori esportatori cinesi sono state quindi respinte e vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 92 a 113 del regolamento provvisorio. G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (40) I produttori esportatori cinesi e un'associazione hanno affermato che le misure provvisorie hanno un'incidenza sugli utilizzatori e sull'industria della fonderia superiore a quella che sembra emergere dalle risultanze delle Commissione. Sostengono, in particolare, che l'interesse degli utilizzatori dovrebbe prevalere in questo caso, dato il basso tasso di occupazione dell'industria comunitaria rispetto al tasso elevato che si registra invece nel settore della fonderia. (41) Per quanto riguarda l'argomentazione addotta dai produttori esportatori cinesi, va osservato che essi non hanno presentato nuovi elementi di prova che possano essere considerati rilevanti per l'analisi dell'interesse della Comunità. In ogni caso, detti produttori esportatori cinesi non possono essere definiti a nessun titolo parti interessate ai fini della determinazione dell'interesse della Comunità. (42) Quanto invece alle argomentazioni dell'associazione, si deve sottolineare che esse sono state esaminate dalla Commissione benché l'associazione in questione non abbia collaborato all'inchiesta né abbia presentato nuovi elementi di prova a sostegno di quanto afferma. La Commissione ha svolto a tal fine una seconda visita di verifica in loco presso la sede di un utilizzatore in Germania. Questo più approfondito esame ha confermato le conclusioni dell'analisi svolta nella fase provvisoria, riassunte nel considerando 126 del regolamento provvisorio e, inoltre, che l'incidenza globale delle misure definitive proposte sarà trascurabile. (43) Le obiezioni sollevate dai produttori esportatori cinesi e dalla suddetta associazione sono state quindi respinte e vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 114 a 133 del regolamento provvisorio. H. MISURE DEFINITIVE (44) Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene che sia opportuno istituire misure antidumping definitive affinché l'industria comunitaria non subisca un ulteriore pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. 1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio (45) Si ricorda che si era concluso in via provvisoria che un margine di utile del 10 % sul fatturato totale delle vendite di AF poteva essere considerato un minimo appropriato che l'industria comunitaria avrebbe ragionevolmente potuto ottenere in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli. Tale margine di utile consentirebbe inoltre all'industria comunitaria di realizzare i necessari investimenti a lungo termine. (46) L'industria comunitaria ha affermato che il margine del 10 % stabilito dal considerando 136 del regolamento provvisorio non rifletteva l'utile che essa avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli, e ha chiesto di aumentare il margine di utile fino ad almeno il 23,15 % sul fatturato, una percentuale calcolata sulla base delle sue prestazioni negli anni precedenti. (47) Per poter esaminare la richiesta, è stata svolta un'analisi più approfondita di tutte le informazioni disponibili sul margine di utile da potersi considerare un minimo appropriato che l'industria comunitaria avrebbe ragionevolmente potuto ottenere in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli. Sono stati quindi riesaminati i margini di utile registrati dall'industria negli anni precedenti il periodo dell'inchiesta, accertando così che in quegli anni la percentuale di utile era effettivamente molto superiore al 10 %. Si è pertanto concluso che un margine di utile del 15,17 %, calcolato sulla base dell'utile medio effettivamente realizzato nel triennio precedente il periodo dell'inchiesta, avrebbe potuto essere ragionevolmente ottenuto dall'industria comunitaria, tenuto conto dell'andamento della sua redditività e della presenza delle importazioni in dumping sul mercato comunitario. Questo metodo è pienamente conforme alla giurisprudenza esistente, con particolare riguardo alla decisione adottata nella causa "EFMA contro il Consiglio"(3). (48) La richiesta dell'industria comunitaria di vedersi attribuire nei calcoli un margine di utile del 23,15 % è stata quindi respinta. Alla luce delle considerazioni suesposte, i calcoli della Commissione sono stati rivisti sulla base del margine di utile riveduto come sopra. (49) Se si esclude questa modifica apportata al margine di utile, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato ricorrendo allo stesso metodo illustrato nel considerando 137 del regolamento provvisorio. Si è quindi calcolato un livello di prezzo non pregiudizievole, tale cioè da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e realizzare il profitto che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza di importazioni in dumping dal paese interessato. Da questi calcoli, rivisti come indicato sopra, sono risultati margini di pregiudizio compresi tra l'8,9 % e il 32,1 %. 2. Forma e livello del dazio definitivo (50) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento base, dal momento che i margini di pregiudizio sono risultati inferiori ai margini di dumping accertati per tutti i produttori esportatori interessati, il dazio definitivo dovrebbe essere fissato al livello dei margini di pregiudizio. (51) L'industria comunitaria ha chiesto che l'applicazione delle misure definitive avvenga sotto forma della combinazione di un dazio specifico (importo fisso in EUR/t) e di un dazio variabile (pari alla differenza tra il prezzo all'importazione e un prezzo minimo prestabilito), o come un dazio variabile sotto forma di un prezzo minimo all'importazione. Inoltre, l'industria comunitaria ha affermato che le differenze tra i diversi importi del dazio imposti nei confronti degli esportatori erano di tale entità che potevano derivarne ulteriori rischi di elusione, ad esempio sotto forma di accordi di compensazione o di un assorbimento. (52) Per esaminare tale richiesta, sono state passate in rassegna le diverse forme di possibile applicazione delle misure. Data l'esigenza di garantire l'efficacia delle misure, si è ritenuto che né l'applicazione combinata di un dazio specifico (importo fisso in EUR/t) e di un dazio variabile né quella del solo dazio variabile sarebbero state sufficienti ad eliminare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping. Alla prima soluzione si ricorre solo eccezionalmente qualora lo richiedano le particolari circostanze di un caso, ad esempio quando vi siano chiare indicazioni di una manipolazione dei prezzi; la seconda, invece, presenta difficoltà intrinseche di applicazione delle misure. Come è stato stabilito nel regolamento provvisorio, il dazio dovrebbe essere applicato in forma di un importo specifico in EUR/t, al fine di assicurare l'efficacia delle misure e ridurre al minimo il rischio tuttora esistente di eventuali sostituzioni tra il prodotto in esame e altri prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, come ad esempio il furfurolo, in particolare perché si sono osservate in passato manipolazioni dei prezzi nel quadro di taluni procedimenti relativi al furfurolo(4). (53) Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti al livello significativo di omessa collaborazione (pari al 40 %) e alle considerevoli differenze tra i diversi importi del dazio, si ritiene che, nella fattispecie, siano necessarie disposizioni speciali per garantire un'adeguata applicazione dei dazi antidumping. Tali disposizioni speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che dev'essere conforme ai requisiti illustrati nell'allegato. Solo le importazioni accompagnate da una fattura di questo tipo possono essere dichiarate in corrispondenza dei codici addizionali TARIC applicabili al produttore in questione. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori. Le società interessate sono state inoltre invitate a presentare periodiche relazioni alla Commissione per consentirle di monitorare adeguatamente le loro vendite di AF nella Comunità. Qualora tali relazioni non siano presentate, o qualora dalle relazioni emerga che le misure non sono adeguate ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, potrà rendersi necessario avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base. (54) Il calcolo della soglia di pregiudizio relativa al prezzo CIF all'importazione determina dazi compresi tra 84 e 250 EUR/t. (55) Le correzioni apportate ai margini di dumping e di pregiudizio non hanno avuto alcuna incidenza sull'applicazione della regola del dazio inferiore. Viene pertanto confermato il metodo impiegato per calcolare le aliquote del dazio antidumping illustrato nel considerando 138 del regolamento provvisorio. I dazi definitivi sono quindi i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> I. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO (56) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati per i produttori esportatori cinesi e del livello di pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché i dazi definitivi sono superiori a quelli provvisori, devono essere riscossi in via definitiva soltanto gli importi depositati a titolo di dazi provvisori. (57) Le eventuali richieste di applicazione delle summenzionate aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di AF attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90 ), originarie della Repubblica popolare cinese. 2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio indicate per le quattro società di cui al paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti previsti dall'allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati nel paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori, a norma del regolamento provvisorio sulle importazioni di AF, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90 ), originarie della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva come segue: gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Matteoli (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1). (2) GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 16. (3) Sentenza del Tribunale di primo grado del 28 ottobre 1999 nella causa T-210/95. (4) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1. (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16). ALLEGATO La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società in questione contenente le seguenti informazioni: 1) Nome e funzione ricoperta dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale. 2) La seguente dichiarazione: "Il sottoscritto certifica che [volume] di alcole furfurilico, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90 ), venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] della Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte." 3) Data e firma.