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Dokument 32003R1869
Council Regulation (EC) No 1869/2003 of 20 October 2003 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Community and the Government of Mauritius on fishing in Mauritian waters for the period 3 December 2002 to 2 December 2003
Regolamento (CE) n. 1869/2003 del Consiglio, del 20 ottobre 2003, sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003
Regolamento (CE) n. 1869/2003 del Consiglio, del 20 ottobre 2003, sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003
GU L 275 del 25.10.2003, str. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 02/12/2003
Regolamento (CE) n. 1869/2003 del Consiglio, del 20 ottobre 2003, sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 25/10/2003 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 1869/2003 del Consiglio del 20 ottobre 2003 sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio(3), prima della fine del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati per determinare di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato. (2) Poiché il governo di Maurizio non era pronto ad avviare i negoziati, in mancanza di informazioni richieste, le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale(4), approvato con il regolamento (CE) n. 444/2001(5), per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo. (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga. (4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003(6). Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate nell'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio: - tonniere con reti da circuizione: Francia 20, Spagna 20, Italia 2, Regno Unito 1, - pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 13, Portogallo 8, - pescherecci con lenze: Francia 25 tsl/mese in media annua. Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro. Articolo 3 Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Maurizio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione(7). Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente P. Maroni (1) Proposta dell'8 maggio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere espresso il 24 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2. (4) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 30. (5) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 1. (6) GU L 147 del 14.6.2003, pag. 40. (7) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.