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Document 32003R1854

Regolamento (CE) n. 1854/2003 del Consiglio, del 20 ottobre 2003, che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

GU L 272 del 23.10.2003, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1854/oj

32003R1854

Regolamento (CE) n. 1854/2003 del Consiglio, del 20 ottobre 2003, che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 23/10/2003 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1854/2003 del Consiglio

del 20 ottobre 2003

che modifica le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (in appresso denominato "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Nel maggio 2002, con il regolamento (CE) n. 769/2002(2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. I dazi consistevano in un dazio specifico.

2. Apertura

(2) Il 30 ottobre 2002, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

(3) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione al fine di valutare l'adeguatezza delle misure in vigore. Le attuali misure, che consistono in un dazio antidumping specifico, non contemplano i casi di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.

3. Inchiesta

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Due importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dell'adeguatezza delle misure in vigore.

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

(7) L'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni per l'applicazione di un codice doganale comunitario(4) prevede, per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana, una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile in caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.

(8) Per evitare il pagamento di un dazio antidumping eccessivo, il dazio specifico dovrebbe, nei casi di deterioramento delle merci, essere ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Conformemente alle norme stabilite dal codice doganale comunitario, il valore in dogana è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

(9) Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni o argomentazioni contro tale proposta.

(10) Si conclude pertanto che, in assenza di argomentazioni motivate fornite dalle parti interessate, in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica e qualora il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia, ai fini della determinazione del valore in dogana, proporzionalmente ridotto, il dazio specifico dovrebbe essere ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 769/2002, si aggiunge il seguente paragrafo:

"3. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni per l'applicazione di un codice doganale comunitario, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. Maroni

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1.

(3) GU C 264 del 30.10.2002, pag. 10.

(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

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