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Document 32003D0639

2003/639/CE: Decisione della Commissione, del 4 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda perni per giunti strutturali (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3159]

GU L 226 del 10.9.2003, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/639/oj

32003D0639

2003/639/CE: Decisione della Commissione, del 4 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda perni per giunti strutturali (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3159]

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 10/09/2003 pag. 0018 - 0020


Decisione della Commissione

del 4 settembre 2003

relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda perni per giunti strutturali

[notificata con il numero C(2003) 3159]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/639/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), quale modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione, tra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE per l'attestazione della conformità di un prodotto, deve scegliere la "procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza". Occorre pertanto stabilire se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per motivi connessi all'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.

(2) L'articolo 13, paragrafo 4, prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche. È dunque opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti impiegato nei mandati e nelle specifiche tecniche.

(3) Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sono descritte dettagliatamente nell'allegato III alla direttiva 89/106/CEE. Occorre quindi specificare chiaramente i metodi con cui le due procedure saranno applicate ad ogni prodotto o gruppo di prodotti facendo riferimento all'allegato III, dato che in tale allegato si raccomandano determinati sistemi.

(4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2 ii). La procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2 i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2 ii).

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti relativi al benestare tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Perni per giunti strutturali:

Da usare per opere edilizie, al fine di consentire il gioco tra le parti collegate (tra lastre oppure tra lastre e pareti).

ALLEGATO II

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Nota:

per i prodotti destinabili a più di uno degli usi specificati alle seguenti voci "gruppo di prodotti", i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

Gruppo di prodotti: Perni per giunti strutturali (1/2)

Sistema di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente orientamento per il benestare tecnico europeo:

>SPAZIO PER TABELLA>

Sistema 2+: cfr. l'allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, in cui la possibilità 1 prevede la certificazione del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base ad una ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione e alla sorveglianza, alla valutazione e all'approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

Le specifiche del sistema devono potersi applicare anche nel caso in cui non sia necessario determinare le prestazioni in rapporto ad una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non stabilisce alcuna prescrizione per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, all'occorrenza, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

Gruppo di prodotti: Perni per giunti strutturali (2/2)

Sistema di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente orientamento per il benestare tecnico europeo:

>SPAZIO PER TABELLA>

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2 i), della direttiva 89/106/CEE, senza verifiche mediante campionatura.

Sistema 3: cfr. l'allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. l'allegato III, punto 2 iii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono potersi applicare anche nel caso in cui non sia necessario determinare le prestazioni in rapporto ad una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non stabilisce alcuna prescrizione per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, all'occorrenza, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

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