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Document 32003R1334

    Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali

    GU L 187 del 26.7.2003, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/08/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1334/oj

    32003R1334

    Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2003 pag. 0011 - 0015


    Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione

    del 25 luglio 2003

    che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 della Commissione(2), in particolare gli articoli 3, 9D e 9E,

    considerando quanto segue:

    (1) Vari additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi sono stati autorizzati a talune condizioni in conformità alla direttiva 70/524/CEE, tramite i regolamenti (CE) n. 2316/98(3), (CE) n. 639/1999(4), (CE) n. 2293/1999(5), (CE) n. 2200/2001(6) e (CE) n. 871/2003(7).

    (2) Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, il tenore massimo di oligoelementi autorizzato nei mangimi è stato riesaminato per garantire l'applicazione ottimale delle condizioni d'autorizzazione stabilite nell'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE.

    (3) Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche consente di concludere che si dovrebbe ridurre il tenore massimo di ferro, cobalto, rame, manganese e zinco autorizzato nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE per rispettare più fedelmente le prescrizioni dell'articolo 3A, lettere a) e b), della suddetta direttiva, in virtù delle quali un additivo è principalmente inteso a soddisfare le esigenze nutrizionali, a migliorare la produzione animale, a ridurre gli effetti nocivi causati dalle deiezioni animali e ad attenuare le influenze sfavorevoli prodotte dagli attuali livelli di alcuni oligoelementi sulla salute umana e sull'ambiente.

    (4) Il tenore massimo di oligoelementi autorizzato nei mangimi va calcolato tenendo conto non solo del fabbisogno fisiologico degli animali, ma anche di altri aspetti quali il fabbisogno medio e la variabilità del fabbisogno nella dieta, la necessità di soddisfare le esigenze della maggior parte dei membri della popolazione animale, nonché le possibile inefficacia delle sostanze nutritive.

    (5) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha formulato un parere sull'impiego del rame e dello zinco nei mangimi, rispettivamente il 19 febbraio 2003 e il 14 marzo 2003. Il comitato ha concluso che gli attuali tenori massimi di tali oligoelementi autorizzati nei mangimi sono, nella maggior parte dei casi, più elevati del necessario per quanto concerne gli effetti di questi additivi e ne raccomanda la riduzione, adeguandoli al fabbisogno fisiologico degli animali.

    (6) In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche concernenti in particolare il tenore di ferro nei mangimi, i suini da latte devono assumere da 7 a 16 mg/kg di ferro al giorno, o 21 mg di ferro per kg d'aumento di massa corporea, per mantenere un livello adeguato di emoglobina. Il latte di scrofa contiene in media soltanto 1 mg di ferro per litro. Pertanto, i suini alimentati unicamente con latte divengono rapidamente anemici. Sarebbe opportuno pertanto somministrare ferro ai suinetti sotto forma di complementi alimentari ad alto contenuto di questo elemento, finché, durante il periodo di allattamento, la loro alimentazione è esclusivamente a base di latte.

    (7) È opportuno prevedere un periodo di transizione di sei mesi per l'attuazione delle nuove prescrizioni e un periodo di transizione di nove mesi per lo smaltimento delle scorte di mangimi esistenti etichettate in base alle condizioni precedenti stabilite in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

    (8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le condizioni per l'autorizzazione degli additivi E1 Ferro-Fe, E3 Cobalto-Co, E4 Rame-Cu, E5 Manganese-Mn e E6 Zinco-Zn appartenenti al gruppo degli oligoelementi(8) sono sostituite da quelle fissate nell'allegato in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Si applica a partire dal 26 gennaio 2004. Pur tuttavia, l'impiego delle scorte di mangimi esistenti etichettate a norma delle condizioni precedenti fissate in conformità alla direttiva 70/524/CEE è autorizzato durante un periodo transitorio che ha termine il 26 aprile 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

    (3) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.

    (4) GU L 82 del 26.3.1999, pag. 6.

    (5) GU L 284 del 6.11.1999, pag. 1.

    (6) GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.

    (7) GU L 125 del 21.5.2003, pag. 3.

    (8) L'elenco degli additivi autorizzati, compresi gli oligoelementi, è pubblicato nella GU C 329 del 31.12.2002, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 871/2003 (L 123 del 21.5.2003, pag. 3).

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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