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Dokument 32003R1198

Regolamento (CE) n. 1198/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

GU L 167 del 4.7.2003, str. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1198/oj

32003R1198

Regolamento (CE) n. 1198/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 04/07/2003 pag. 0022 - 0022


Regolamento (CE) n. 1198/2003 della Commissione

del 3 luglio 2003

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 977/2003 della Commissione, del 7 giugno 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2003 - 30 giugno 2004)(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 977/2003 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004. I quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. Stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 977/2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentata negli Stati membri salvo l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 977/2003 è soddisfatta entro il limite del 2,4324 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 141 del 7.6.2003, pag. 5.

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