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Dokument 32003R1198
Commission Regulation (EC) No 1198/2003 of 3 July 2003 specifying the extent to which applications lodged in June 2003 for import rights in respect of young male bovine animals for fattening may be accepted
Regolamento (CE) n. 1198/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso
Regolamento (CE) n. 1198/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso
GU L 167 del 4.7.2003, str. 22–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1198/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 04/07/2003 pag. 0022 - 0022
Regolamento (CE) n. 1198/2003 della Commissione del 3 luglio 2003 che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 977/2003 della Commissione, del 7 giugno 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2003 - 30 giugno 2004)(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando quanto segue: L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 977/2003 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004. I quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. Stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 977/2003. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ogni domanda di diritto di importazione presentata negli Stati membri salvo l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 977/2003 è soddisfatta entro il limite del 2,4324 % del quantitativo richiesto. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 141 del 7.6.2003, pag. 5.