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Document 32003R1166

Regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

GU L 162 del 1.7.2003, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1166/oj

32003R1166

Regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/2003 pag. 0057 - 0058


Regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione

del 30 giugno 2003

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98(4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1423/95, il prezzo cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, in appresso denominato "prezzo rappresentativo", viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 260/96(6). Tale prezzo s'intende fissato per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punto I e punto II del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, le quotazioni presso le borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. Tuttavia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68, non si deve tener conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi dell'andamento effettivo del mercato.

(3) Per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 784/68. Per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

(4) Il prezzo rappresentativo viene modificato solo quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prezzo rappresentativo fissato, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 1,20 EUR/100 kg.

(5) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per lo scatto del meccanismo d'intervento per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare taluni dazi addizionali all'importazione secondo quanto disposto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95.

(6) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

(3) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

(4) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

(5) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 10.

(6) GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

>SPAZIO PER TABELLA>

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