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Document 32003R1162

Regolamento (CE) n. 1162/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

GU L 162 del 1.7.2003, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1162/oj

32003R1162

Regolamento (CE) n. 1162/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/2003 pag. 0044 - 0045


Regolamento (CE) n. 1162/2003 della Commissione

del 30 giugno 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003(4), ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia(5), al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia(6), al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia(7), al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania(8), al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca(9) e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca(10), a decorrere dal 1o luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria(11), a decorrere dal 1o luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

(3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

(4) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

(5) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

(6) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

(7) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

(8) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

(9) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

(10) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

(11) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

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