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Document 32003R1160

Regolamento (CE) n. 1160/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria

GU L 162 del 1.7.2003, p. 35–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1160/oj

32003R1160

Regolamento (CE) n. 1160/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/2003 pag. 0035 - 0039


Regolamento (CE) n. 1160/2003 della Commissione

del 30 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/298/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(5), in particolare l'articolo 3,

vista la decisione 2003/285/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(6), in particolare l'articolo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE hanno abrogato, rispettivamente, i regolamenti del Consiglio (CE) n. 2290/2000(7), (CE) n. 2433/2000(8), (CE) n. 2434/2000(9), (CE) n. 2435/2000(10), (CE) n. 2851/2000(11) e (CE) n. 1408/2002(12), regolamento, quest'ultimo, che aveva a sua volta abrogato il regolamento (CE) n. 1727/2000(13).

(2) In seguito all'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1727/2000, occorre eliminare i riferimenti fatti a questi atti nel regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione(14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/2002(15).

(3) Per i periodi annuali che cominciano il 1o luglio, occorre anche adeguare il regolamento (CE) n. 1898/97 alle disposizioni relative ai prodotti a base di carni suine, previste nelle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1898/97.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:"Le importazioni nella Comunità, dei prodotti di cui ai gruppi 1, 2, 3, 4, H1, 7, 8, 9, T1, T2, T3, S1, S2, B1, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime stabilito dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE, sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione;"

2) l'allegato I del regolamento (CE) n. 1898/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(2) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

(3) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

(4) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(5) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

(6) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.

(7) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

(8) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

(9) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

(10) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

(11) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

(12) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

(13) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

(14) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

(15) GU L 284 del 22.10.2002, pag. 9.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Le importazioni nella Comunità dei prodotti seguenti sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito

A. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA

>SPAZIO PER TABELLA>

B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA POLONIA

>SPAZIO PER TABELLA>

C. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA CECA

>SPAZIO PER TABELLA>

D. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

>SPAZIO PER TABELLA>

E. PRODOTTI ORIGINARI DELLA BULGARIA

>SPAZIO PER TABELLA>

F. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA

>SPAZIO PER TABELLA>"

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