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Document 32003D0377

2003/377/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/67/CE del Consiglio recante misure di protezione relative alla malattia di Newcastle negli Stati Uniti d'America (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1636]

GU L 130 del 27.5.2003, pp. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2003; abrog. impl. da 32003D0572

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/377/oj

32003D0377

2003/377/CE: Decisione della Commissione, del 22 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/67/CE del Consiglio recante misure di protezione relative alla malattia di Newcastle negli Stati Uniti d'America (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1636]

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 27/05/2003 pag. 0025 - 0026


Decisione della Commissione

del 22 maggio 2003

che modifica la decisione 2003/67/CE del Consiglio recante misure di protezione relative alla malattia di Newcastle negli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2003) 1636]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/377/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(2), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(3), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(4), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE(5), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 14 bis,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(6), modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione(7), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla conferma di focolai della malattia di Newcastle nell'ottobre 2002 in alcune regioni occidentali degli Stati Uniti d'America, è stata adottata la decisione 2003/67/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2003, recante misure di protezione relative alla malattia di Newcastle negli Stati Uniti d'America e che deroga alle decisioni 94/984/CE, 96/482/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE e 2001/751/CE(8) della Commissione, per proteggere la Comunità dai rischi connessi all'importazione di pollame vivo e carni di pollame degli stati di California, Nevada e Arizona.

(2) L'11 aprile 2003 le autorità veterinarie degli Stati Uniti d'America hanno notificato alla Commissione l'insorgenza di un focolaio della malattia di Newcastle nello Stato del Texas, in prossimità del confine con lo stato del New Mexico. In alcune contee di questi Stati sono state applicate misure di emergenza.

(3) Le misure applicate nel Texas e nel New Mexico sono equivalenti a quelle già applicate negli Stati di California, Nevada e Arizona.

(4) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/67/CE per inserire nel suo allegato le contee colpite dalla malattia negli Stati del Texas e del New Mexico.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/67/CE è modificata come segue:

1) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

2) La data del "1o giugno 2003" che figura all'articolo 6 è sostituita dal "1o agosto 2003".

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni dagli Stati Uniti d'America dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2003/67/CE per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo appropriato le misure adottate.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 30 maggio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(4) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

(5) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

(6) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(7) GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

(8) GU L 26 del 31.1.2003, pag. 48.

ALLEGATO

US-1:

Il territorio degli Stati Uniti d'America, tranne i seguenti Stati:

- California

- Nevada

- Arizona

- Texas: contee di El Paso e Hudspeth

- New Mexico: contee di Dona Ana, Luna e Otero

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