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Document 32003R0781
Commission Regulation (EC) No 781/2003 of 7 May 2003 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of furfuryl alcohol originating in the People's Republic of China
Regolamento (CE) n. 781/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese
Regolamento (CE) n. 781/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese
GU L 114 del 8.5.2003, pp. 16–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/12/2003
Regolamento (CE) n. 781/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 114 del 08/05/2003 pag. 0016 - 0037
Regolamento (CE) n. 781/2003 della Commissione del 7 maggio 2003 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (di seguito denominato "il regolamento di base"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA 1. Denuncia (1) In data 25 giugno 2002 l'International Furan Chemicals BV, Paesi Bassi ("IFC") ha presentato una denuncia relativa alle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) a nome della società collegata Transfurans Chemicals BVBA, Belgio ("TFC"), l'unico produttore della Comunità, che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di alcole furfurilico. (2) La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping per il prodotto in questione e del conseguente pregiudizio grave, che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento. 2. Avviso di apertura (3) Il 9 agosto 2002 il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura(3). 3. Periodo dell'inchiesta (4) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2001 e il 30 giugno 2002 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). Nel quadro della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato le tendenze relative al periodo 1o gennaio 1998-30 giugno 2002 ("periodo considerato"). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all'eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI. 4. Parti interessate dal procedimento (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunciante, i produttori esportatori e gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni notoriamente interessate e i rappresentanti della Repubblica popolare cinese (RPC). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. (6) Il denunciante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. (7) Al fine di permettere ai produttori esportatori cinesi di presentare, eventualmente, una domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato (SEM) o una richiesta di trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari alle società cinesi notoriamente interessate. Cinque società hanno chiesto lo status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base o un trattamento individuale nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa una non rispondenza alle condizioni stabilite per il SEM. (8) Nell'avviso di apertura la Commissione indicava che in questa inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento. Tuttavia, in considerazione del numero relativamente limitato dei produttori esportatori della RPC che hanno manifestato la propria disponibilità a cooperare, si è deciso che non era necessario un campionamento per la valutazione degli esportatori che hanno cooperato. (9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono state ricevute risposte dal produttore comunitario autore della denuncia, da quattro produttori esportatori, tre importatori indipendenti e 11 utilizzatori indipendenti della Comunità. (10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping e del conseguente pregiudizio ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società: a) Produttore comunitario e società collegate - TransFurans Chemicals BVBA, Geel, Belgio, ("TFC"), - International Furan Chemicals BV, Rotterdam, Paesi Bassi, ("IFC"), - Central Romana Corporation, LTD, La Romana, Repubblica dominicana, ("CRC"). b) Produttori esportatori della RPC - Gaoping Chemical Industry Co. Ltd, - Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd, - Linzi Organic Chemical Inc, - Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd. (11) Data la necessità di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC ai quali non potrà eventualmente essere riconosciuto il SEM, si è proceduto ad un accertamento presso la sede della seguente società: c) Produttore negli USA - Penn Speciality Chemicals Inc. 5. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 5.1. Prodotto in esame (12) Il prodotto in questione è costituito da alcole furfurilico ("AF") originario della RPC, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00. (13) L'AF è un prodotto chimico appartenente alla famiglia dei composti eterociclici, che sono caratterizzati da un nucleo insaturo consistente di quattro atomi di carbonio e uno di ossigeno. Si tratta di un liquido mobile, incolore o giallo chiaro, solubile in vari solventi organici comuni. La materia prima per la produzione di AF, il furfurolo, si ottiene da residui agricoli quali le pannocchie, la canna da zucchero o la pula di riso. (14) L'AF è un prodotto di base, utilizzato principalmente nella produzione di resine per fonderia, le quali sono impiegate per effettuare le colate di metalli a fini industriali. L'AF è utilizzato anche per la produzione, tra l'altro, di una malta resistente alla corrosione, di resine per laminazione e di elementi di rinforzo delle fibre di vetro. (15) Dall'inchiesta è emerso che vi sono due tipi di AF, uno di purezza superiore al 98 % e l'altro di purezza superiore al 99 %, noto come tetraidrofurfurilalcool ("THFA"). Si è constatato che il THFA rappresenta meno dell'1 % del consumo comunitario. Si tratta di un prodotto speciale utilizzato in applicazioni particolari. Si è anche rilevato che l'AF e il THFA non hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali. Di conseguenza, il THFA, che è un prodotto di qualità superiore, non è stato considerato costituire lo stesso prodotto dell'AF ai fini della presente inchiesta. 5.2. Prodotto simile (16) L'inchiesta ha dimostrato che le caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali dell'AF prodotto e venduto dall'industria comunitaria, dell'AF prodotto e venduto sul mercato interno cinese, dell'AF importato nella Comunità dalla RPC e dell'AF prodotto e venduto negli Stati Uniti sono le stesse e che tutti questi AF sono destinati allo stesso uso. (17) Si è pertanto concluso in via provvisoria che tutti questi prodotti costituiscono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. B. DUMPING 1. Status di economia di mercato ("SEM") (18) Quattro produttori esportatori della RPC hanno chiesto il SEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito il formulario destinato ai produttori esportatori per tale tipo di richiesta. (19) Perché sia riconosciuto loro il SEM, le società devono dimostrare che soddisfano tutti e cinque i criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di raffronto si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica. 1) Le decisioni delle società in materia di prezzi e costi sono prese in risposta a tendenze del mercato. 2) I documenti contabili sono soggetti ad una revisione contabile indipendente e sono di applicazione in ogni caso. 3) Non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. 4) Vi sono leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscono la certezza del diritto e la stabilità. 5) Le conversioni del tasso di cambio si effettuano ai tassi di mercato. (20) Nessuno dei quattro produttori esportatori cinesi soddisfaceva tutte le condizioni per la concessione del SEM; pertanto le richieste sono state tutte respinte. Nella tabella che segue sono riportati i singoli criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base con l'indicazione, per ciascuna società, se il criterio è soddisfatto o non soddisfatto. TABELLA 1 I cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base soddisfatti o non soddisfatti da ciascuna società >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposte al questionario, verificate, degli esportatori cinesi che hanno cooperato. (21) Per quanto riguarda la società n. 4, nel caso del criterio n. 3, non è stato possibile accertare se le partecipazioni statali fossero state vendute con una procedura aperta e a prezzi di mercato nel quadro della privatizzazione della società. Poiché si è constatato che la società non soddisfaceva uno degli altri criteri e poiché l'onere della prova per dimostrare che tutte le condizioni sono soddisfatte incombe all'esportatore, si è stabilito che non era necessaria una decisione riguardo a questo criterio, essendo sufficiente il fatto che il secondo criterio non era soddisfatto. (22) Alle società interessate e al denunciante è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze. Due delle società hanno contestato la decisione sostenendo che esse dovrebbero beneficiare del SEM. (23) Una società ha affermato che la sua contabilità era del tutto conforme agli standard internazionali e che nella valutazione della società non vi erano state distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Si è constatato, tuttavia, che il revisore dei conti della società aveva riscontrato errori nei documenti contabili, che non erano pertanto conformi alle norme contabili applicabili nella RPC. Si è osservato inoltre che taluni errori nella contabilità si ripetevano negli anni successivi e che quindi la società non li aveva corretti. A causa di questi errori il revisore ha giudicato i dati relativi agli utili inattendibili e ha ritenuto che gli utili distribuiti fossero eccessivi. Si è pertanto constatato che la società non dispone di "documenti contabili di base ... in linea con le norme internazionali in materia di contabilità", come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. La richiesta dell'esportatore in questione è pertanto respinta. (24) Alla luce di questa constatazione e in assenza di nuovi elementi di prova, è confermata la conclusione di rifiutare provvisoriamente il SEM a questa società. (25) La seconda società ha sostenuto di soddisfare tutti e cinque criteri prescritti dal regolamento di base. In particolare essa ha asserito che le sue decisioni in materia di prezzi e costi erano adottate in risposta a tendenze del mercato e che i suoi documenti contabili erano perfettamente conformi agli standard internazionali. Per quanto riguarda il primo punto, la società non è stata in grado di dimostrare quale fosse il metodo da essa normalmente adottato per valutare le scorte della sua principale materia prima, il furfurolo. Né ha potuto spiegare le ragioni di taluni adeguamenti apportati anche a questa valutazione non verificabile. Pertanto, la società non ha potuto dimostrare che "i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato", come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. (26) In merito al secondo punto, si è accertato che la società si è basata per la distribuzione dei dividendi su un ammontare degli utili più elevato del dato relativo agli utili utilizzato ad altri fini, che è invece più basso. La società non è stata in grado di spiegare in modo soddisfacente come questi due diversi dati relativi agli utili potessero essere considerati compatibili. In queste circostanze, non si poteva concludere che la società disponeva di "una serie ben definita di documenti contabili di base (...) che siano d'applicazione in ogni caso", come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Di conseguenza, la richiesta della società è stata respinta. 2. Trattamento individuale (27) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, tranne i casi in cui le imprese possono dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, di essere libere di determinare i propri prezzi all'esportazione e quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti. (28) I quattro produttori esportatori in questione, oltre a chiedere il riconoscimento del SEM, hanno domandato che fosse loro applicato il trattamento individuale, qualora non venisse loro riconosciuto il SEM. Si è constatato, in base alle informazioni disponibili, che tutte e quattro le società determinavano liberamente i prezzi all'esportazione, i quantitativi da esportare, le condizioni e i termini di vendita e che le conversioni del tasso di cambio erano effettuate ai tassi di mercato. (29) Riguardo ad uno dei produttori cinesi si è constatato che, durante il PI, la società, oltre all'AF prodotto in proprio, ha comprato e rivenduto una quantità sostanziale del prodotto in esame da almeno altri due produttori cinesi concorrenti, nessuno dei quali ha cooperato all'inchiesta. Si è così constatato che questa società operava non solo come produttore, ma anche come rivenditore di AF. Considerando che non è possibile distinguere l'origine della produzione, quando il prodotto è stato ormai esportato nella Comunità, e visto che i produttori concorrenti in questione non hanno cooperato e pertanto non si hanno informazioni sulle loro relazioni con il produttore cinese interessato, si ritiene, in assenza di altre informazioni, che, se a detto produttore cinese fosse concesso il trattamento individuale, sussisterebbe un forte rischio di elusione del dazio. In materia di interferenza statale, la società in questione non ha fornito alcuna spiegazione né alcuna prova a sostegno della sua affermazione di non essere soggetta ad alcuna interferenza statale. Pertanto, anche in considerazione delle circostanze sopra descritte, la Commissione non ha ricevuto sufficienti informazioni che le consentissero di accogliere la richiesta di un esame individuale, ma continuerà ad investigare sulla questione nel restante periodo dell'inchiesta. Si considera dunque che la società in questione non sia riuscita a dimostrare che soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e si conclude in via provvisoria che non è possibile determinare un dazio individuale per tale società. (30) Si è pertanto concluso che il trattamento individuale poteva essere concesso solo a tre dei produttori esportatori della RPC, ossia a Gaoping Chemical Industry Co. Ltd, Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd e Linzi Organic Chemical Inc. 3. Paese analogo (31) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le società alle quali non si è potuto accordare il SEM, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento. (32) Nell'avviso di apertura erano stati presi in considerazione ai fini della designazione come paese analogo per la determinazione del valore normale per la RPC gli Stati Uniti e il Sudafrica e le parti interessate erano state invitate ad esprimersi sulla scelta del paese. (33) Gli esportatori cinesi e altre parti interessate hanno dichiarato che il Sudafrica o anche la Tailandia sarebbero stati i paesi più appropriati, soprattutto perché le condizioni della concorrenza e del mercato in questi paesi erano maggiormente paragonabili alla situazione della RPC di quanto lo fossero gli Stati Uniti. Gli esportatori cinesi hanno anche rilevato l'esistenza di legami commerciali tra il produttore comunitario e l'unico produttore degli Stati Uniti. La Commissione ha preso contatto con tutti gli esportatori noti di AF dei paesi in questione, ma solo il produttore degli Stati Uniti si è dichiarato disposto a cooperare all'inchiesta. L'inchiesta ha rivelato anche che il mercato statunitense era sostanzialmente e sufficientemente rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell'UE. Si è constatata inoltre l'esistenza di un consistente volume di importazioni e la presenza di vari acquirenti sul mercato USA. Per quanto riguarda i presunti legami commerciali tra il produttore comunitario e il produttore statunitense, si è accertato che, se esistevano, non avevano un impatto distorsivo su prezzi, costi e redditività del produttore statunitense selezionato per determinare il valore normale. Di conseguenza, si conclude in via provvisoria che gli Stati Uniti costituiscono un paese analogo appropriato. 4. Dumping 4.1. Valore normale (34) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori cinesi è stato determinato in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese analogo, successivamente verificate. Si è constatato che l'AF esportato dai produttori cinesi era identico a quello venduto dal produttore del paese analogo che ha cooperato. Il valore normale è stato pertanto calcolato sulla base dei prezzi delle vendite di alcole furfurilico effettuate dalla società del paese analogo che ha cooperato nel corso di normali operazioni commerciali. 4.2. Prezzo all'esportazione (35) I tre produttori cui è stato concesso il trattamento individuale hanno venduto il prodotto in esame nella Comunità a rivenditori comunitari indipendenti oppure direttamente agli utilizzatori finali. Per questi tre produttori il prezzo all'esportazione è stato determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente insediato nella Comunità. (36) Il volume delle esportazioni effettuate dagli esportatori cinesi che hanno cooperato rappresentava il 59,8 % delle importazioni totali nell'UE durante il PI. Si considera pertanto che il grado di cooperazione sia stato basso. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione per tutte le altre società è stato basato sugli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Nella fattispecie il prezzo all'esportazione è stato calcolato utilizzando i dati relativi ai prezzi e ai volumi forniti dal produttore che ha cooperato e al quale non è stato concesso il trattamento individuale, ovvero Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd. Sono stati quindi aggiunti nel calcolo i restanti tonnellaggi delle imprese che non hanno cooperato, ai quali è stato attribuito un prezzo medio pari al prezzo medio più basso indicato dai produttori esportatori che hanno cooperato. Pertanto, il margine di dumping per tutte le altre società della RPC è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi indicati dalla società che ha cooperato e alla quale non è stato concesso il trattamento individuale e in base al prezzo più basso constatato per ciascuna operazione delle imprese che non hanno cooperato. 4.3. Confronto (37) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati al livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano convenienti, accurati e giustificati da elementi di prova accertati. Sono state così apportate, ove possibile e giustificato da prove verificate, correzioni per differenze nelle spese di trasporto, di assicurazione e di credito. 4.4. Margine di dumping (38) Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento antidumping di base. (39) Il suddetto confronto ha rivelato l'esistenza di dumping, con un margine pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione. Il margine di dumping è stato espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria. I margini di dumping provvisori così ottenuti sono i seguenti: 4.4.1. >SPAZIO PER TABELLA> 4.4.2. >SPAZIO PER TABELLA> C. INDUSTRIA COMUNITARIA 1. Definizione della produzione comunitaria (40) Vi è un unico produttore di AF nella Comunità: TFC, Belgio, che fa parte della società denunciante. Pertanto, l'AF prodotto dal denunciante costituisce la produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. 2. Definizione dell'industria comunitaria (41) Si è constatato che la produzione comunitaria è pienamente integrata in un'unica entità economica strutturata in tre società, che funzionano nel modo seguente. (42) TFC trasforma la materia prima, il furfurolo, fornitole dalla società madre, Central Romana Corporation ("CRC"), Repubblica dominicana, nel prodotto in esame. IFC, insediata nei Paesi Bassi, funge da agente mondiale delle vendite del prodotto in esame fabbricato da TFC. TFC, IFC e CRC sono collegate in quanto appartengono allo stesso gruppo. (43) L'inchiesta ha dimostrato che l'AF prodotto da TFC è di origine comunitaria e che le operazioni di fabbricazione, gli investimenti nelle tecnologie e nei capitali connessi a tali operazioni e le attività di vendita avvengono nella Comunità. (44) In base a quanto precede, TFC e IFC costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Va notato che, per poter procedere ad una valutazione significativa di taluni indicatori di pregiudizio, era necessario tener conto anche dei dati di CRC, che costituisce un'entità economica insieme alle suddette società. D. PREGIUDIZIO 1. Nota preliminare (45) Poiché l'industria comunitaria consiste solo di TFC e IFC, i dati particolari riguardanti l'industria comunitaria, riportati nelle risposte al questionario verificate, il consumo e la quota di mercato dei produttori esportatori cinesi sono stati indicizzati per preservare la riservatezza dei dati comunicati, conformemente all'articolo 19 del regolamento di base. 2. Consumo nella Comunità (46) Il consumo comunitario è stato determinato in base al volume combinato delle vendite effettuate dall'industria comunitaria nella Comunità, a dati Eurostat sulle importazioni da altri paesi terzi e a dati relativi alle importazioni dal paese in questione. (47) Per quanto riguarda il volume delle importazioni dal paese in questione, si è deciso di utilizzare i dati delle esportazioni cinesi piuttosto che le statistiche sulle importazioni di Eurostat, poiché i primi sembravano più accurati grazie alle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno cooperato e da altre parti interessate. TABELLA 2 Consumo comunitario (basato sul volume delle vendite) >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario, Eurostat, statistiche cinesi sulle esportazioni. (48) La tabella che precede indica che il consumo di AF nella Comunità è aumentato del 28 % nel periodo in esame. Tra il 2000 e il PI il consumo è aumentato del 5 %, mentre tra il 2001 e il PI è sceso leggermente. 3. Importazioni in questione 3.1. Volume delle importazioni in questione (49) Tra il 1998 e il PI le importazioni nella Comunità originarie del paese in questione, misurate in tonnellate metriche ("TM"), hanno avuto il seguente andamento: TABELLA 3 Volume delle importazioni in questione >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Statistiche cinesi sulle esportazioni. (50) Nel corso del periodo considerato le importazioni dalla RPC sono più che raddoppiate. Durante il PI esse erano addirittura superiori del 108 % ai livelli del 1998. La tabella che precede indica che le importazioni in questione sono aumentate del 43 % [ossia di circa 2100 TM tra il 1998 e il 2000 e ancora del 46 % (ossia di circa 3300 TM) nel periodo tra il 2000 e il PI, mentre il consumo è aumentato solo del 5 % (ossia di circa 2000 TM)] nello stesso periodo. (51) La precedente tabella indica anche che le importazioni dal paese in questione sono diminuite tra il 1999 e il 2000 (- 10 % ossia circa 800 TM). Questo calo si spiega con la siccità che ha colpito la RPC nel 2000 provocando una diminuzione della produzione agricola e una conseguente forte penuria di furfurolo, materia prima dell'AF. Questa situazione è all'origine della riduzione della produzione e quindi dell'offerta di AF da parte dei produttori esportatori cinesi. Per questo motivo i produttori esportatori cinesi non hanno potuto mantenere il livello di esportazione del 1999. (52) Dopo la siccità, protrattasi fino al terzo trimestre del 2000, i produttori esportatori cinesi hanno potuto aumentare nuovamente la produzione superando ampiamente il livello delle esportazioni del 1999. Tra il 2000 e il PI la loro quota di mercato è aumentata sensibilmente seguendo l'evoluzione delle loro esportazioni. Infatti, nel periodo tra il 2000 e il PI le esportazioni sono aumentate del 46 % (ossia di circa 3300 TM). 3.2. Quota di mercato delle importazioni in questione (53) La tabella che segue indica l'andamento della quota di mercato delle importazioni dal paese in questione. TABELLA 4 Quota di mercato delle importazioni dal paese in questione (in base al volume delle vendite) >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario, Eurostat e statistiche cinesi sulle esportazioni. (54) Durante il PI la quota di mercato delle importazioni dalla RPC si situava tra il 20 % e il 30 %. Nel periodo considerato la quota di mercato delle importazioni in dumping è aumentata di più di 9,6 punti percentuali (ossia del 63 %). (55) Tra il 1999 e il 2000 i produttori esportatori cinesi hanno perso quote di mercato (- 4,4 punti percentuali ossia 19 %). Questa flessione è giustificata dalla siccità che ha colpito la RPC durante il 2000, menzionata al considerando 51. (56) Passata la siccità, i produttori esportatori cinesi hanno potuto riconquistare quote di mercato, superando il livello del 1999. Tra il 2000 e il PI la loro quota di mercato ha registrato un notevole incremento, coerentemente con l'andamento del volume delle esportazioni illustrato sopra. In questo lasso di tempo la quota di mercato dei produttori esportatori è aumentata di circa 7 punti percentuali (ossia del 39 %). 3.3. Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping (57) La tabella che segue illustra l'andamento del prezzo dell'AF cinese venduto sul mercato comunitario. TABELLA 5 Prezzo medio delle importazioni in dumping >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposte, verificate, al questionario dei produttori esportatori che hanno cooperato, statistiche cinesi sulle esportazioni e denuncia. (58) I prezzi medi indicati nella tabella comprendono i costi di trasporto fino alla frontiera comunitaria. (59) Durante il periodo considerato il prezzo medio delle importazioni in dumping è diminuito del 19 %. Questo calo è stato particolarmente evidente tra il 1998 e il 2000 (-17 %). Tra il 2000 e il 2001 i prezzi sono risaliti (+17 %) a seguito della penuria di AF cinese causata dalla siccità (cfr. considerando 51). Passata la siccità, i produttori esportatori cinesi hanno potuto ritornare ai precedenti livelli di produzione continuando a diminuire i prezzi, come avevano già fatto durante il 1998 e il 2000. In effetti, tra il 2001 e il PI i prezzi dei produttori esportatori cinesi sono diminuiti nuovamente del 16 %. Tra il 2000 e il PI il calo dei prezzi è stato del 2 %. 3.4. Sottoquotazione e conseguente depressione dei prezzi (60) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato dati relativi al PI. Si ricorda che l'analisi della sottoquotazione dei prezzi ha riguardato solo un tipo di AF, che è quello prodotto e venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità e rappresenta il 98 % circa del consumo su questo stesso mercato. La sottoquotazione è stata determinata confrontando i prezzi applicati a detto tipo di AF dall'industria comunitaria e quelli applicati dai produttori esportatori interessati. Per lo stesso tipo di prodotto tutti i prezzi sono stati raffrontati previa deduzione di sconti e riduzioni. (61) Sono stati presi in considerazione i prezzi cif dei produttori esportatori interessati alla frontiera comunitaria, dazi inclusi. I prezzi dell'industria comunitaria considerati sono stati adeguati, ove necessario, al livello franco fabbrica previa detrazione dei costi di trasporto. (62) Il confronto (effettuato tra le medie ponderate) ha rivelato, per la RPC, margini medi di sottoquotazione dei prezzi, espressi in percentuale dei prezzi medi dell'industria comunitaria, superiori al 10 %. (63) Questo grado di sottoquotazione deve essere visto anche alla luce del notevole calo dei prezzi verificatosi nel periodo considerato e può pertanto essere giudicato come un livello depresso. 4. Situazione economica dell'industria comunitaria 4.1. Nota preliminare (64) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria. 4.2. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti TABELLA 6 Produzione >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (65) Nel periodo considerato la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 4 % e tra il 2001 e il PI è diminuita del 2 %. TABELLA 7 Capacità di produzione >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (66) Le capacità di produzione dell'industria comunitaria sono rimaste immutate durante il periodo considerato. Contrariamente a quanto affermato da talune parti interessate, non si è constatato che l'industria comunitaria registrasse problemi riguardo alle capacità di produzione nel periodo considerato. TABELLA 8 Utilizzazione degli impianti >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (67) La tabella che precede rivela che nel periodo considerato l'utilizzo degli impianti è diminuito del 4 %, seguendo l'andamento della produzione. Tra il 2001 e il PI l'utilizzo degli impianti dell'industria comunitaria è sceso del 2 %. 4.3. Volume delle vendite e prezzi TABELLA 9 Volume delle vendite >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (68) Le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti della Comunità sono aumentate del 9 % tra il 1998 e il PI. Nel periodo 1998-2000, nonostante la sua produzione fosse diminuita, l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare il suo volume di vendite del 23 %, principalmente vendendo le scorte costituite durante il 1999. Tra il 2000 e il PI si è registrata una flessione del 12 % nel volume delle vendite, in coincidenza con l'aumento in volume dei consumi (5 %). TABELLA 10 Prezzi praticati dall'industria comunitaria per l'AF >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (69) Nel periodo tra il 1998 e il PI i prezzi medi ai quali l'industria comunitaria ha venduto l'AF sul mercato comunitario sono scesi sensibilmente (11 %). Questa flessione è stata particolarmente evidente tra il 1998 e il 2000 (- 20 %). Tra il 2000 e il PI i prezzi sono risaliti dell'11 %, senza però mai ritornare al livello del 1998. Nel 2001 l'industria comunitaria ha potuto aumentare i prezzi approfittando delle difficoltà di produzione e fornitura attraversate dai produttori esportatori cinesi in seguito alla siccità di cui è stata vittima la Cina in quel periodo (cfr. considerando 51). 4.4. Quota di mercato TABELLA 11 Quota di mercato >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (70) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita in modo sostanziale (16 %) nel periodo considerato e nel periodo tra il 2000 e il PI. 4.5. Scorte TABELLA 12 Scorte >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (71) Come mette in evidenza la tabella che precede, nel periodo considerato le scorte dell'industria comunitaria sono aumentate dell'83 %. Tra il 2000 e il PI l'incremento è stato dell'81 %. Il livello delle scorte era alla fine del PI sensibilmente più alto che nel 2001. (72) Questo andamento indica che, benché la produzione sia diminuita del 2 % nel periodo tra il 2001 e il PI, la quota non venduta sul mercato comunitario o in paesi terzi è aumentata considerevolmente ed è andata ad aumentare le scorte. Durante il PI le scorte rappresentavano il 70 % circa del volume di vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità. 4.6. Redditività e cash flow (73) La tabella che segue illustra l'andamento della redditività espressa in percentuale del valore netto delle vendite nel periodo considerato. TABELLA 13 Redditività >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (74) Tra il 1998 e il PI la redditività si è deteriorata, a causa di un calo dei prezzi del 92 %. Tra il 2000 e il PI essa è peggiorata del 69 % parallelamente alla pressione esercitata sui prezzi dell'industria comunitaria nel mercato della Comunità. (75) Nel 2001 la situazione è leggermente migliorata grazie agli sforzi di ristrutturazione e riduzione dei costi dell'industria comunitaria e ai prezzi più elevati che essa ha potuto ottenere. Tuttavia, nello stesso periodo il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria comunitaria sono diminuiti, mentre le importazioni dalla RPC sono di nuovo notevolmente aumentate e hanno sottratto all'industria comunitaria una parte della sua quota di mercato. Inoltre, la depressione che hanno subito i prezzi dell'industria comunitaria durante il PI ha vanificato gli sforzi di quest'ultima compromettendo i leggeri miglioramenti da essa conseguiti nel 2001. Ciò fa pensare che, se l'industria comunitaria non avesse ristrutturato le sue attività, il calo della sua redditività sarebbe stato ancora maggiore. (76) Il cash flow è peggiorato del 91 % nel periodo considerato, in linea con l'andamento della redditività. TABELLA 14 Cash flow >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. 4.7. Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali TABELLA 15 Investimenti >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (77) Il significativo incremento degli investimenti, in particolare tra il 2001 e il PI, si spiega con l'inasprimento delle norme di sicurezza e ambientali derivante da una modifica della legge belga. Un altro investimento significativo effettuato nel periodo considerato è stato l'ampliamento dei magazzini per aumentarne la capacità di stoccaggio. (78) L'inchiesta ha rivelato che l'utile sul capitale investito si è deteriorato durante il PI, in linea con l'andamento della redditività. TABELLA 16 Utile sul capitale investito >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (79) Tuttavia, non si è potuto constatare che l'industria comunitaria avesse difficoltà a reperire capitali. 4.8. Occupazione, produttività e salari TABELLA 17 Occupazione >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (80) La tabella che precede rivela che nel periodo considerato l'occupazione è aumentata del 9 %, nonostante le difficoltà incontrate dall'industria comunitaria. (81) Dato il livello della produzione e l'aumento degli effettivi, la produttività è scesa del 12 % nel periodo considerato, come mostra la tabella che segue. TABELLA 18 Produttività >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario. (82) Nel periodo considerato i salari medi dei dipendenti dell'industria comunitaria sono aumentati del 25 % circa. Tuttavia, tra il 2000 e il PI l'aumento dei salari è stato inferiore al 4 %. 4.9. Entità del margine di dumping (83) L'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile in considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni in questione. L'inchiesta ha mostrato infatti che in generale le importazioni originarie della RPC sono state vendute a prezzi di dumping sul mercato comunitario durante il PI. La pressione sui prezzi della Comunità sarebbe stata ovviamente meno forte o addirittura non sarebbe esistita in assenza di dumping. 4.10. Crescita (84) Si osserva che la crescita dell'industria comunitaria è stata particolarmente negativa, in termini di volume delle vendite (- 12 %) e di perdita di quote di mercato (- 16 %) tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono aumentate di 3200 MT circa e la quota di mercato delle importazioni a basso prezzo, oggetto di dumping, è aumentata di 7 punti percentuali. 4.11. Recupero dagli effetti del dumping subito in passato (85) Benché si sia constatato che i prezzi dei produttori esportatori cinesi sono diminuiti del 17 % tra il 1998 e il 2000, si ritiene che il recupero dagli effetti del dumping subito in passato non fosse un indicatore pertinente. 4.12. Conclusioni relative al pregiudizio (86) Nel periodo considerato la presenza di importazioni a basso prezzo, oggetto di dumping, provenienti dalla RPC sono aumentate sensibilmente sul mercato comunitario e i principali indicatori di pregiudizio pertinenti relativi all'industria comunitaria hanno messo in evidenza un'evoluzione negativa. (87) La situazione è particolarmente evidente per il periodo tra il 2000 e il PI. Infatti, l'inchiesta ha rivelato che in questo periodo il consumo nella Comunità è aumentato del 5 %, ma il volume delle importazioni in dumping è cresciuto del 46 %. Ciò ha consentito ai produttori esportatori cinesi di conquistare una significativa quota addizionale del mercato comunitario (7 punti percentuali), per lo più a spese dell'industria comunitaria. Si dimostra inoltre in tal modo che durante il PI le importazioni dalla RPC sottoquotavano i prezzi dell'industria comunitaria di oltre il 10 % e che i prezzi di quest'ultima erano eccessivamente bassi. (88) Si è ritenuto appropriato concentrare l'attenzione sul periodo tra il 2000 e il PI, ossia la parte più recente del periodo considerato, perché nel 2000 le importazioni dalla RPC sono ritornate ai livelli del 1998, aumentando poi nel 2001 e nel PI per raggiungere punte prima ineguagliate. Inoltre, per quanto riguarda i prezzi delle importazioni cinesi, nel 2000 essi erano già considerevolmente inferiori al 1998, ma sono ancora leggermente diminuiti durante il PI. (89) L'andamento negativo della situazione economica dell'industria comunitaria è stato registrato principalmente nel medesimo periodo, tra il 2000 e il PI: il volume delle vendite è diminuito del 12 %, le scorte sono aumentate (+ 81 %), la quota di mercato perduta dall'industria comunitaria ha raggiunto il 16 %. La redditività è peggiorata parallelamente all'aumentata pressione che l'industria comunitaria ha dovuto sostenere al livello dei prezzi di vendita sul mercato comunitario (- 69 %). Si sono deteriorati anche il cash flow, gli utili sugli investimenti e la produttività. (90) È vero che alcuni indicatori, quali la produzione, l'utilizzo della capacità e i prezzi di vendita, dell'industria comunitaria hanno registrato un'evoluzione positiva nel periodo tra il 2000 e il PI, ma questo dato può essere spiegato in gran parte dalle difficoltà in cui versavano nel 2000 i produttori esportatori cinesi sul fronte della produzione e dell'offerta, difficoltà dalle quali l'industria comunitaria ha temporaneamente tratto giovamento. Questi elementi positivi non cambiano pertanto il quadro generale della situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria. (91) Alla luce di quanto precede, in particolare delle perdite di redditività e quote di mercato registrate dall'industria comunitaria, soprattutto nel periodo tra il 2000 e il PI, la Commissione è giunta in via provvisoria alla conclusione che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. E. NESSO DI CAUSALITÀ 1. Introduzione (92) Per poter trarre conclusioni provvisorie in merito all'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato in primo luogo l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato sulla situazione di tale industria. (93) Sono stati esaminati in secondo luogo i fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, quali l'andamento del consumo, l'attività di esportazione dell'industria comunitaria, l'attività commerciale di IFC e le importazioni provenienti da paesi terzi, che avrebbero potuto pregiudicare allo stesso tempo l'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio causato eventualmente da altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping. 2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato (94) Il volume delle importazioni di AF cinese nella Comunità è sempre stato consistente. Nel periodo considerato il volume delle importazioni in dumping dalla RPC è aumentato del 108 % e la loro quota di mercato è cresciuta del 63 %, con un incremento di 9,6 punti percentuali acquisito a spese del produttore comunitario. (95) Come si è indicato al considerando 57, i prezzi dei produttori esportatori cinesi sono diminuiti del 17 % tra il 1998 e il 2000. Se essi sono aumentati del 17 % tra il 2000 e il 2001, risultano però diminuiti nel complesso del 2 % nel periodo tra il 2000 e il PI. Ciò è dovuto ad un calo dei prezzi del 16 % verificatosi tra il 2001 e il PI. Questa situazione rivela che i prezzi dell'industria comunitaria erano sottoposti a pressioni, esacerbate dalle importazioni in dumping sul mercato comunitario. Tali pressioni sui prezzi sono ulteriormente dimostrati dalla sottoquotazione dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi e dal livello dei prezzi dell'industria comunitaria, che è stato in gran parte eccessivamente basso nel PI. (96) Il nesso tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping è dimostrato in particolare dagli sviluppi osservati tra il 2000 e la fine del PI. In questo arco di tempo le importazioni in dumping dalla RPC sono aumentate del 46 % in termini di volume e l'incremento della quota del mercato comunitario è stato pari a 7 punti percentuali (ossia 39 %). (97) I suddetti sviluppi hanno coinciso con un significativo deterioramento dei principali indicatori economici relativi all'industria comunitaria tra il 2000 e il PI: il volume delle vendite è diminuito del 12 % e la quota di mercato del 16 %, con la conseguenza che la redditività dell'industria comunitaria si è considerevolmente ridotta (69 %). 3. Effetti di altri fattori 3.1. Andamento del consumo (98) L'inchiesta ha rivelato che il consumo è aumentato durante il periodo considerato. Nel complesso il consumo sul mercato comunitario è cresciuto del 28 % (ossia di più di 9100 TM). Nel periodo tra il 2000 e il PI l'aumento del consumo si è limitato al 5 %. (99) Nel periodo considerato le importazioni cinesi sono aumentate del 108 % (ossia di circa 5400 TM). L'incremento delle importazioni tra il 2000 e il PI è stato pari al 48 % (ossia di circa 3300 TM), mentre il consumo è cresciuto solo del 5 % (ossia di circa 2000 TM) in questo periodo. (100) Si ritiene pertanto che l'andamento del consumo non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. 3.2. Attività di esportazione dell'industria comunitaria (101) Tra il 1998 e il 2001 il volume delle esportazioni dell'industria comunitaria in paesi terzi hanno rappresentato il 40 % circa delle sue vendite totali. Durante il PI tali esportazioni hanno rappresentato il 35 % circa delle vendite totali. (102) Sulla base di questi dati, la Commissione non esclude che una tale diminuzione delle esportazioni abbia inciso sulla situazione economica globale dell'industria comunitaria. In particolare, il calo dell'attività di esportazione può spiegare in una certa misura l'aumento delle scorte durante il PI. Tuttavia, l'incremento delle scorte constatato è molto più alto delle diminuzione delle esportazioni. Questa risultanza indica che il contributo dell'attività di esportazione dell'industria comunitaria all'incremento delle scorte è stata limitata. (103) Occorre inoltre ricordare che la presente inchiesta verte esclusivamente sulla situazione economica dell'industria comunitaria per quanto riguarda il mercato comunitario. Di conseguenza, i prezzi e gli utili realizzati dalle esportazioni sono stati esclusi dall'analisi relativa al pregiudizio. Pertanto, qualsiasi effetto del calo di volume delle esportazioni sulla situazione dell'industria comunitaria è stato molto limitato. (104) Si ritiene quindi, in via provvisoria, che l'attività di esportazione dell'industria comunitaria non abbia contribuito in modo significativo al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. 3.3. Attività commerciale propria di IFC (105) L'inchiesta ha rivelato che IFC acquista determinate quantità di AF da paesi terzi, tra cui la RPC, e vende il prodotto in questione nel quadro della propria attività commerciale. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato anche che tali quantità sono limitate e che nulla indica che il prodotto sia mai arrivato sul mercato comunitario. A questo proposito va notato che questa attività commerciale ha avuto un effetto positivo sulla situazione finanziaria globale di IFC. Senza tale attività la situazione dell'industria comunitaria sarebbe stata anche peggiore e avrebbe determinato perdite finanziarie ancora più gravi. (106) Si ritiene pertanto che l'attività commerciale propria di IFC non abbia contribuito in modo significativo al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. 3.4. Importazioni nella CE da altri paesi terzi (107) Come indica la tabella che segue, le importazioni nella Comunità di AF proveniente da paesi diversi dalla RPC hanno registrato un aumento del 40 % in termini di volume. Anche il prezzo medio è aumentato. TABELLA 19 Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Eurostat. (108) Si è sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalle importazioni provenienti da altri paesi terzi, alla luce in particolare del loro aumento di volume tra il 1998 e il PI. (109) La tabella che precede indica che le importazioni di AF da altri paesi terzi sono aumentate nel complesso di circa 2300 TM nel periodo considerato. Tra il 2000 e il PI l'aumento si è limitato a 1200 TM circa. Questi sviluppi devono essere considerati alla luce dell'evoluzione del consumo e delle importazioni in dumping dalla RPC. Come indicato ai considerando 47 e 48, il consumo è cresciuto del 28 % (ossia di più di 9100 TM) nel periodo considerato, ma tale crescita si è limitata al 5 % (ossia a circa 2000 TM) tra il 2000 e il PI. Come illustrato al considerando 49, le importazioni dalla RPC sono aumentate di circa 5400 TM nel periodo considerato, con l'aumento più pronunciato (circa 3300 TM) tra il 2000 e il PI. Va notato anche che la quota di mercato totale delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi era, anche dopo il loro notevole aumento, inferiore a quella delle importazioni dalla RPC del 20 % circa durante il PI. (110) Si è constatato inoltre che i prezzi delle importazioni da questi paesi erano superiori ai prezzi dei produttori esportatori cinesi (del 32 % circa nel PI) e persino a quelli dell'industria comunitaria (del 13 % circa nel PI). Queste constatazioni inducono a ritenere che il contributo di tali importazioni al deterioramento dei prezzi rilevato sul mercato comunitario, se vi è stato, è stato limitato. (111) Si ritiene pertanto che le importazioni nella Comunità provenienti da altri paesi terzi non abbiano contribuito in modo significativo al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria. 4. Conclusioni sul nesso di causalità (112) Le importazioni oggetto di dumping, che sono aumentate sensibilmente nel periodo considerato, come pure la sottoquotazione e la depressione dei prezzi constatate hanno avuto notevoli conseguenze negative sulla situazione dell'industria comunitaria, in particolare in termini di volume e prezzi delle vendite, che a loro volta hanno inciso sulla quota di mercato e sulla redditività di tale industria. L'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria è stata tale da causare a quest'ultima un pregiudizio grave. (113) Alla luce di quest'analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria, si conferma che detti altri fattori non sono sufficienti ad annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Osservazioni preliminari (114) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping possa essere contraria all'interesse complessivo della Comunità. L'analisi si è basata sulla valutazione complessiva degli interessi in gioco, vale a dire quelli dell'industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali indipendenti e degli utilizzatori del prodotto in esame, nella misura in cui tutte le parti interessate abbiano fornito le informazioni richieste al riguardo. (115) Per valutare il probabile impatto derivante dall'adozione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate. In particolare, essa ha inviato questionari all'industria comunitaria, agli importatori e agli utilizzatori del prodotto in esame. (116) Su questa base si è esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sulla causa del pregiudizio, esistano motivi convincenti per concludere che, nella fattispecie, non è nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping. 2. Interesse dell'industria comunitaria (117) L'industria comunitaria ha risentito delle importazioni a basso prezzo di AF. Dato il carattere del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione prevede che, in assenza di misure antidumping, si verificherà inevitabilmente un ulteriore deterioramento della situazione di tale industria. Esso comporterà con ogni probabilità un ulteriore pregiudizio e, a medio termine, potenzialmente la scomparsa dell'industria comunitaria, se si considera l'entità del deterioramento dei suoi utili nel periodo considerato. Inoltre, essendovi un unico produttore di AF nella Comunità, se venisse meno, il mercato di AF della Comunità dipenderebbe totalmente dalle importazioni da paesi terzi. (118) Se invece si adotteranno misure antidumping, verranno ristabilite condizioni di scambio leali. In queste circostanze l'industria comunitaria sarà in grado di mantenersi come produttore efficiente di AF. Essa ha proceduto a investimenti considerevoli per conformarsi a rigorose norme di protezione ambientale e di sicurezza. Inoltre, essa migliora costantemente i suoi prodotti a base di AF e ne sviluppa di nuovi. (119) L'adozione di misure antidumping sarebbe quindi nell'interesse dell'industria comunitaria. 3. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori e possibile incidenza sui consumatori (120) Al fine di valutare l'incidenza delle eventuali misure, la Commissione ha inviato questionari agli importatori indipendenti e agli utilizzatori di AF noti della Comunità. (121) Tre importatori indipendenti e 11 utilizzatori hanno presentato risposte significative. L'insieme di questi importatori e utilizzatori rappresentava, durante il PI, il 74 % circa delle importazioni e il 47 % del consumo comunitari di AF. 4. Possibile incidenza delle misure sugli importatori (122) Per quanto riguarda i tre importatori che hanno cooperato, il segmento AF rappresentava in media nel PI il 28,9 % del loro fatturato totale. (123) La Commissione ha esaminato la prevedibile incidenza delle misure antidumping proposte sulla redditività globale degli importatori. In considerazione della quota rappresentata dal segmento AF sul fatturato globale di queste imprese e presupponendo che i costi delle misure siano totalmente trasferiti sugli utilizzatori, l'impatto negativo massimo delle misure proposte sui tre importatori dovrebbe essere minimo. 5. Possibile incidenza sugli utilizzatori (124) Gli utilizzatori del prodotto in esame sono fabbricanti di resina di furano, un prodotto usato nel settore della fonderia. 11 utilizzatori hanno inviato una risposta significativa al questionario. Essi rappresentano il 31 % circa del consumo totale di AF nella Comunità. Sono state ricevute anche osservazioni di associazioni di utilizzatori comunitarie. (125) Per questi 11 utilizzatori che hanno cooperato il segmento AF rappresentava in media, durante il PI, il 4,6 % (con variazioni tra l'1 % e il 37 %) del fatturato totale. (126) Complessivamente si è accertato che gli utilizzatori che hanno cooperato hanno realizzato effettivamente un margine di utile medio dell'8,7 % circa nelle loro attività globali durante il PI. Si è constatato inoltre che l'AF incide per il 60 %-90 % sui costi di produzione totali dei fabbricanti di resina di furano, poiché l'AF costituisce la parte principale del costo della resina. Non si può pertanto escludere che le misure proposte abbiano un'incidenza sugli utilizzatori. Tuttavia, dato che l'AF rappresenta una quota piuttosto bassa dei costi globali dell'industria della fonderia (meno del 3 %), si può presumere che gli utilizzatori trasferiranno i costi delle misure su tale industria. La possibile incidenza delle misure proposte sui costi dell'industria della fonderia sarà così inferiore allo 0,3 %. Non si possono dunque escludere determinati effetti negativi su taluni utilizzatori. Tuttavia, data la porzione limitata rappresentata dall'AF sul totale delle loro attività e tenendo conto del livello delle misure proposte e dello stato della redditività degli utilizzatori che hanno cooperato, si conclude che i possibili effetti negativi delle misure proposte sugli utilizzatori non possono essere considerati di entità tale da annullare i previsti benefici per l'industria comunitaria. (127) In queste circostanze, è ragionevole pensare che i costi delle misure saranno in gran parte, se non totalmente, trasferiti dagli utilizzatori all'industria delle fonderie. Si ritiene pertanto che l'incidenza globale delle misure sarà trascurabile. 6. Possibile incidenza sui consumatori (128) Dato che il prodotto in esame è un prodotto industriale di base, sembra improbabile che le misure proposte si ripercuotano in qualche modo sui singoli consumatori. 7. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi (129) Si è sostenuto che l'adozione di misure antidumping rafforzerebbe la presunta posizione dominante dell'industria comunitaria autrice della denuncia, che deteneva già una quota sostanziale del mercato comunitario durante il PI, in quanto le permetterebbe di acquisire una posizione di quasi monopolio del mercato di AF. (130) Tuttavia, dato che il tenore delle misure proposte non è tale, sotto il profilo economico, da chiudere il mercato comunitario ai produttori esportatori interessati, la presenza sul mercato di AF originario della RPC continuerà ad essere assicurata. Inoltre, continuerà a sussistere la concorrenza con le importazioni di AF provenienti da altri paesi. (131) Alcune parti hanno sostenuto inoltre che le misure rischiano di ridurre la scelta degli utilizzatori e dei consumatori. Tuttavia, come si è già rilevato, l'AF originario della RPC sarà con ogni probabilità ancora disponibile sul mercato comunitario, come pure le importazioni da altri paesi. Gli utilizzatori continueranno perciò ad avere la scelta tra prodotti concorrenti, anche se a prezzi leali. Al contrario, tale libertà di scelta sarebbe ridotta se si lasciasse scomparire l'industria comunitaria, cosa che potrebbe accadere qualora non fossero adottate misure antidumping. (132) Le misure dovrebbero ripristinare una concorrenza effettiva e leale sul mercato comunitario, correggendo soltanto gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole praticato dai produttori esportatori cinesi. Non istituire misure nella fattispecie significherebbe mantenere e ampliare la distorsione della concorrenza e determinerebbe un ulteriore deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. La scomparsa dell'industria comunitaria ridurrebbe la concorrenza e quindi la scelta di prodotti per gli utilizzatori del mercato comunitario. 8. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità (133) In base ai fatti e alle considerazioni che precedono, si conclude, in via provvisoria, che non esistono motivi validi per non istituire misure sulle importazioni di AF originario della RPC. G. MISURE PROVVISORIE 1. Livello provvisorio di eliminazione del pregiudizio (134) Avendo stabilito che le importazioni in dumping in esame hanno causato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria e che non esistono motivi validi che impediscano di adottare misure, i dazi previsti dovrebbero essere istituiti ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato da dette importazioni senza superare i margini di dumping stabiliti. (135) Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e ottenere complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. (136) Su questa base si è concluso in via provvisoria che un margine di utile del 10 % sul fatturato totale possa essere considerato un minimo appropriato per l'industria comunitaria in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli. Questo margine di utile è ritenuto congruo alla luce dell'andamento della redditività dell'industria comunitaria nel periodo considerato, che era in media superiore in assenza di importazioni in dumping. (137) I livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati quindi calcolati in base alla differenza tra il costo di produzione dell'industria comunitaria, maggiorato del margine di utile suddetto e il prezzo di vendita effettivo netto dell'AF importato, usato per il calcolo della sottoquotazione. La differenza è stata poi espressa in percentuale del prezzo all'importazione CIF a livello frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto. Da questi calcoli sono risultati margini di pregiudizio che si situano tra il 2,2 % e il 23,0 %. 2. Dazio antidumping provvisorio proposto (138) In considerazione di quanto sopra esposto e in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il dazio antidumping provvisorio dovrebbe essere fissato al livello di eliminazione del pregiudizio. (139) Gli esportatori interessati vendono una varietà di altri prodotti oltre all'AF agli importatori e agli utilizzatori della Comunità. Per assicurare l'efficacia delle misure e ridurre al minimo il rischio di evasione del dazio mediante manipolazioni dei prezzi, come si è osservato in taluni procedimenti passati relativi alla stessa categoria generale di prodotti, ossia agli FF(4), si ritiene appropriato dare al dazio antidumping la forma di un importo specifico in euro per tonnellata metrica. Il calcolo della soglia di pregiudizio relativa al prezzo cif all'importazione determina dazi varianti tra 21 e 181 EUR per tonnellata metrica. H. DISPOSIZIONI FINALI (140) Ai fini di una buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole furfurilico attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90 ), originarie della Repubblica popolare cinese. 2. Il dazio provvisorio applicabile al prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati al paragrafo 2, va ridotto di una percentuale che corrisponda all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 5. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente regolamento è stato adottato, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1. (3) GU C 189 del 9.8.2002, pag. 30. (4) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.