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Document 32003D0004

2003/205/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2003/4)

GU L 78 del 25.3.2003, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2013; abrogato da 32013D0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/205/oj

32003D0004

2003/205/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2003/4)

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 25/03/2003 pag. 0016 - 0019


Decisione della Banca centrale europea

del 20 marzo 2003

relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro

(BCE/2003/4)

(2003/205/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 106, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello statuto prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. Tali articoli prevedono, inoltre, che la BCE e le banche centrali nazionali possano emettere banconote. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(1), la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (in seguito denominate "BCN"), immettono in circolazione banconote in euro.

(2) L'Istituto monetario europeo (IME) ha eseguito lavori preparatori per la produzione e l'emissione delle banconote in euro e, in particolare, con riguardo ai disegni delle banconote in euro, ciò ha facilitato il riconoscimento e l'assuefazione ai tagli e alle specifiche delle nuove banconote in euro da parte degli utilizzatori tenendo conto delle specifiche esigenze visive e tecniche delle associazioni europee di utilizzatori di banconote.

(3) In qualità di successore dell'IME, la BCE è titolare del diritto d'autore sui disegni delle banconote in euro in origine detenuto dall'IME. La BCE e le BCN, agenti per conto della BCE, possono far valere tale diritto relativamente alle riproduzioni emesse o distribuite in violazione dello stesso, quali, inter alia, quelle riproduzioni che possano influenzare negativamente la reputazione delle banconote in euro.

(4) Il diritto della BCE e delle BCN di emettere banconote in euro comprende altresì la competenza ad adottare tutte le misure legali necessarie a proteggere l'integrità delle banconote in euro quale mezzo di pagamento. La BCE dovrebbe adottare misure atte a fornire un livello minimo di protezione in tutti gli Stati membri partecipanti al fine di assicurare che la generalità del pubblico sia in grado di distinguere le banconote in euro originali da quelle riprodotte. È necessario, quindi, stabilire regole comuni ai sensi delle quali consentire la riproduzione delle banconote in euro.

(5) Le disposizioni della presente decisione non dovrebbero recare pregiudizio all'applicazione della normativa penale, in particolare, in materia di contraffazione.

(6) Le riproduzioni di banconote in euro in formato elettronico dovrebbero essere considerate lecite solo in quanto il produttore adotti misure tecniche appropriate per scoraggiare le stampe, laddove tali stampe siano confondibili da parte della generalità del pubblico con le banconote in euro originali.

(7) La competenza ad adottare misure volte a proteggere l'integrità delle banconote in euro quale mezzo di pagamento comprende altresì quella ad adottare un regime comune ai sensi della quale le BCN siano disposte a sostituire le banconote in euro mutilate o danneggiate. Conformemente a tale regime sono individuate determinate categorie di banconote in euro che dovrebbero essere trattenute dalle BCN al momento della presentazione ad esse per la sostituzione.

(8) La parte di banconota in euro originale da presentarsi perché possa essere considerata idonea alla sostituzione è soggetta a requisiti minimi di misura. Queste misure dovrebbero essere espresse quale percentuale della superficie della banconota in euro originale prima della mutilazione o del danneggiamento, ciò al fine di prevenire distorsioni di misurazione, per esempio in situazioni in cui la banconota in euro fosse mutilata o danneggiata a causa di restringimento.

(9) Al fine di incoraggiare tutti i soggetti che maneggiano banconote professionalmente ad utilizzare gli strumenti antifurto in maniera appropriata, è opportuno che, al momento della richiesta alle BCN di sostituzione delle banconote in euro mutilate o danneggiate dall'uso di strumenti antifurto, le BCN applichino una commissione a carico dei predetti soggetti a compensazione dell'analisi dalle stesse eseguita relativamente alla sostituzione delle suddette banconote in euro.

(10) Tale commissione non deve essere applicata qualora la mutilazione o il danneggiamento siano la conseguenza di rapina o furto, tentati o consumati, al fine di evitare commissioni di importo non significativo, essa si applica solo allorché un numero minino di banconote in euro mutilate o danneggiate sia presentato per la sostituzione.

(11) Le banconote in euro, mutilate o danneggiate in blocco a causa dell'utilizzo di dispositivi antifurto, dovrebbero essere presentate per la sostituzione in gruppi composti da un numero di banconote non inferiore a un determinato numero minimo di banconote.

(12) Il diritto esclusivo della BCE di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno della Comunità include altresì il diritto di ritirare le banconote in euro e di stabilire un regime comune in base al quale la BCE e le BCN possano effettuare tale ritiro.

(13) Per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno consolidare la decisione BCE/2001/7, del 30 agosto 2001, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro(2), modificata dalla decisione BCE/2001/14(3) e rendere più trasparenti i compiti della BCE e delle BCN per quanto concerne le regole relative alla riproduzione, alla sostituzione e al ritiro delle banconote in euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tagli e specifiche

1. La prima serie di banconote in euro comprende sette tagli con valori compresi tra 5 euro e 500 euro, raffiguranti il tema "Epoche e stili in Europa", con le seguenti caratteristiche essenziali.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte (recto) e di ponti sul retro (verso). Tutti i tagli sono caratteristici dei diversi periodi dell'arte europea sopra indicati. Tra gli elementi del disegno figurano: il simbolo dell'Unione europea; il nome della valuta negli alfabeti latino e greco; l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali; il simbolo © a indicare che il diritto d'autore appartiene alla BCE; la firma del presidente della BCE.

Articolo 2

Regole sulla riproduzione delle banconote in euro

1. Per "riproduzione" si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro come specificato nell'articolo 1, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, quali, inter alia, colore, dimensioni e uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l'impressione generale di una banconota in euro, indipendentemente da:

a) la dimensione dell'immagine; o

b) il materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usate per produrla; o

c) se siano stati aggiunti o meno all'immagine elementi o illustrazioni non provenienti da banconote; o

d) se il disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli, sia stato alterato o meno.

2. Le riproduzioni che la generalità del pubblico possa confondere per banconote in euro originali sono considerate illecite.

3. Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte della generalità del pubblico con banconote in euro originali:

a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritta nell'articolo 1, a condizione che le dimensioni delle stesse siano pari almeno al 125 % ovvero al massimo al 75 %, sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta nell'articolo 1; o

b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come descritta nell'articolo 1, a condizione che le dimensioni delle stesse siano pari almeno al 200 % ovvero al massimo al 50 %, sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta nell'articolo 1; o

c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell'articolo 1, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; o

d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell'originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell'articolo 1; o

e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o

f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, a condizione che:

- la parola SPECIMEN sia stampata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere; la lunghezza della parola SPECIMEN sia pari almeno al 75 % della lunghezza della riproduzione e l'altezza sia almeno pari al 15 % dell'ampiezza della riproduzione, e tale parola sia in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro come descritta nell'articolo 1; e

- la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione originale non ecceda i 72 dpi.

4. La BCE e le BCN, su ricevimento di una richiesta scritta, devono confermare che sono lecite anche riproduzioni non in linea con i criteri di cui al paragrafo 3, in quanto non siano confondibili da parte della generalità del pubblico con le banconote in euro originali come descritte nell'articolo 1. In caso una riproduzione venga prodotta nel territorio di un solo Stato membro partecipante, le richieste di cui sopra saranno indirizzate alla BCN di tale Stato membro. In ogni altro caso, tali richieste devono essere indirizzate alla BCE.

5. Le regole sulla riproduzione delle banconote in euro si applicano altresì alle banconote in euro ritirate o che abbiano perso il loro corso legale ai sensi della presente decisione.

Articolo 3

Sostituzione di banconote mutilate o danneggiate

1. Le BCN, su richiesta e alle condizioni stabilite nel paragrafo 2, sostituiscono le banconote in euro originali aventi corso legale mutilate o danneggiate nei seguenti casi:

a) qualora sia presentato più del 50 % della banconota in euro;

b) qualora sia presentato il 50 % o meno della banconota in euro, qualora il richiedente possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte.

2. In aggiunta a quanto stabilito al paragrafo 1, la sostituzione delle banconote in euro aventi corso legale danneggiate o mutilate deve avvenire conformemente alle seguenti ulteriori condizioni:

a) in caso di dubbio circa la titolarità del richiedente relativamente alle banconote, ovvero circa l'autenticità delle banconote stesse: il richiedente deve fornire la propria identificazione;

b) in caso siano presentate banconote macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate: è necessario che venga fornita una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione;

c) qualora le banconote in euro siano state scolorite dall'attivazione di dispositivi antifurto e siano presentate da soggetti che maneggiano professionalmente le banconote in euro quali indicati all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione(4): è necessario che venga fornita, da parte dei soggetti che maneggiano professionalmente le banconote in euro, una dichiarazione scritta sulla causa e sulla natura dell'annullamento;

d) qualora le banconote in euro siano state mutilate o danneggiate in blocco a causa dell'utilizzo di dispositivi antifurto: le banconote in questione devono essere presentate in raggruppamenti di 100 banconote, a condizione che l'ammontare di banconote presentate sia sufficiente a formare tali raggruppamenti.

3. Senza pregiudizio a quanto sopra:

a) nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro siano state intenzionalmente mutilate o danneggiate, le BCN stesse rifiutano la sostituzione e le trattengono al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione ad altra BCN. Tuttavia, le BCN sostituiscono le banconote in euro mutilate o danneggiate se hanno la certezza o motivo sufficiente di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di mutilazione o danneggiamento modesto, perché recano ad esempio annotazioni, numeri o brevi frasi, non saranno in linea di principio considerate intenzionalmente mutilate o danneggiate; e

b) nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, queste rifiutano la sostituzione delle banconote in euro mutilate o danneggiate e le trattengono, a fronte di apposita ricevuta, al fine di presentarle quale prova alle autorità competenti per dare inizio o contribuire a un'indagine penale già in corso. Salvo che le autorità competenti decidano altrimenti, le banconote in euro sono restituite al richiedente al termine dell'indagine e pertanto sono da considerarsi idonee alla sostituzione.

Articolo 4

Imposizione di una commissione per la sostituzione di banconote mutilate o danneggiate

1. Le BCN impongono il pagamento di una commissione in capo ai soggetti che maneggiano professionalmente le banconote quando questi facciano richiesta alle BCN, ai sensi dell'articolo 3, di sostituire banconote in euro aventi corso legale mutilate o danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto.

2. La commissione ammonta a 10 cent di euro per banconota in euro mutilata o danneggiata.

3. La commissione è imposta solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro. La commissione è imposta su tutte le banconote in euro sostituite.

4. Non viene imposto il pagamento di alcuna commissione nell'ipotesi di banconote in euro mutilate o danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, tentati o consumati.

Articolo 5

Ritiro delle banconote in euro

Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro è regolato mediante decisione del Consiglio direttivo, pubblicata per informazione generale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri mezzi di comunicazione. Tale decisione verte, come minimo, sui seguenti punti:

- il tipo o la serie di banconote in euro che devono essere ritirati dalla circolazione,

- la durata del periodo di sostituzione,

- la data a partire dalla quale il tipo o la serie di banconote in euro non avrà più corso legale, e

- il trattamento delle banconote in euro presentate dopo la scadenza del periodo di ritiro e/o dopo che queste abbiano cessato di avere corso legale.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. La presente decisione abroga le decisioni BCE/2001/7 e BCE/2001/14.

2. Qualsiasi rinvio alle decisioni BCE/1998/6(5), BCE/1999/2(6), BCE/2001/7 e BCE/2001/14 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.

3. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(2) GU L 233 del 31.8.2001, pag. 55.

(3) GU L 5 del 9.1.2002, pag. 26.

(4) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(5) Decisione BCE/1998/6, del 7 luglio 1998, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 36).

(6) Decisione BCE/1999/2, del 26 agosto 1999, che modifica la decisione BCE/1998/6, del 7 luglio 1998, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 258 del 5.10.1999, pag. 29).

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