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Document 32003R0520
Commission Regulation (EC) No 520/2003 of 20 March 2003 prohibiting fishing for cod by vessels flying the flag of Belgium
Regolamento (CE) n. 520/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Regolamento (CE) n. 520/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
GU L 76 del 22.3.2003, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
Regolamento (CE) n. 520/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 22/03/2003 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 520/2003 della Commissione del 20 marzo 2003 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003. (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato. (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM VII da b a k, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1o marzo 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM VII da b a k, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque della CE) eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM VII da b a k, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica con effetti a decorrere dal 1o marzo 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (3) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.