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Document 32003R0445

Regolamento (CE) n. 445/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2003 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

GU L 67 del 12.3.2003, pp. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/445/oj

32003R0445

Regolamento (CE) n. 445/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2003 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 12/03/2003 pag. 0006 - 0008


Regolamento (CE) n. 445/2003 della Commissione

dell'11 marzo 2003

relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2003 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1),

visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98(2), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 623/2002(4), in particolare l'articolo 18 bis, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione al regime di premi(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/2002(6), in particolare l'articlo 43,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000(8), per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1o gennaio dell'anno nel corso del quale è adottata la decisione di concedere l'aiuto. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il tasso di cambio da utilizzare corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore.

(2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999, il tasso di cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1o gennaio del periodo annuo di riferimento.

(3) Conformemente all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 2550/2001, il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine è costituito dall'inizio dell'anno civile per il quale il premio o il pagamento è concesso. Il tasso di cambio da applicare è la media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede la data del fatto generatore.

(4) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999, la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l'anno di imputazione del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio di destagionalizzazione e del pagamento per l'estensivizzazione. Per quanto riguarda il premio alla macellazione, l'anno di imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione. A norma dell'articolo 43 del summenzionato regolamento, i premi e pagamenti nel settore delle carni bovine sono convertiti in moneta nazionale in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno di imputazione.

(5) Pertanto, occorre fissare il tasso di cambio applicabile per il 2003 agli importi in questione in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'anno 2003, il tasso di cambio figurante nell'allegato si applica ai seguenti importi:

a) importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio;

b) massimale per ettaro dell'aiuto alla commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio(10);

c) importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine di cui agli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio(11);

d) importi dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni bovine di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio(12).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

(3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

(4) GU L 95 del 12.4.2002, pag. 12.

(5) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(6) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 119.

(7) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(8) GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 9.

(9) GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16.

(10) GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6.

(11) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

(12) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

ALLEGATO

Tasso di cambio di cui all'articolo 1

1 EUR = (media 1.12.2002-31.12.2002)

>SPAZIO PER TABELLA>

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