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Document 32003D0126

2003/126/CE: Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2003, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni Laboratori Comunitari di Riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2003 [notificata con il numero C(2003) 565]

GU L 50 del 25.2.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/126(1)/oj

32003D0126

2003/126/CE: Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2003, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni Laboratori Comunitari di Riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2003 [notificata con il numero C(2003) 565]

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 25/02/2003 pag. 0025 - 0026


Decisione della Commissione

del 24 febbraio 2003

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni Laboratori Comunitari di Riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2003

[notificata con il numero C(2003) 565]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2003/126/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), da ultimo modificata dalla decisione 2001/572/CE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai Laboratori Comunitari di Riferimento che sono stati designati per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle direttive, alle decisioni e al regolamento seguenti:

- direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte(3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE(4),

- direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari(5), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE(6),

- decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine(7), modificata da ultimo dalla decisione 1999/312/CE(8),

- decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi(9),

- regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(10), da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1494/2002(11).

(2) L'aiuto comunitario dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in modo efficiente e che le autorità forniscano tutte le necessarie informazioni entro i termini di tempo stabiliti.

(3) Per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario dovrebbe essere concesso per un periodo di un anno.

(4) Un'ulteriore aiuto finanziario alla riorganizzazione dei seminari annuali nell'ambito delle responsabilità dei Laboratori Comunitari di Riferimento può essere concesso per lo stesso periodo.

(5) I programmi di lavoro e le relative stime di bilancio presentati dai Laboratori Comunitari di Riferimento per il 2003 sono stati valutati dalla Commissione.

(6) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999(12), le misure veterinarie e fitosanitarie applicate in virtù della normativa comunitaria sono finanziate nell'ambito della sezione Garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. A fini di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(7) Il regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione(13) fissa le spese ammissibili dei Laboratori Comunitari di Riferimento che beneficiano di un aiuto finanziario ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e stabilisce le procedure di presentazione di spese e controlli finanziari.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede un aiuto alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che deve esercitare il Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur l'Hygiène et la Qualité des Aliments, dell'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, precedentemente denominato Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Maisons-Alfort, France, per quanto riguarda l'analisi del latte e dei prodotti a base di latte di cui all'allegato D, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 155000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

3. L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 18000 EUR.

Articolo 2

1. La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato al "Bundesinstitut für Risikobewerung" (ex Bundesinstitut für Verbraucherschutz und Veterinärmedizin) di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda l'epidemiologia delle zoonosi.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 150000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

3. L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 38000 EUR.

Articolo 3

1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al "Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu" di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda le salmonelle.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 150000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

3. L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 26000 EUR.

Articolo 4

1. La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario destinato al "Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad" di Vigo, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 5 della decisione 93/383/CEE per quanto riguarda il controllo delle biotossine marine.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 110000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

3. L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 19000 EUR.

Articolo 5

1. La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al laboratorio del "Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science" di Weymouth, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 1999/313/CE per quanto riguarda il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 140000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

3. L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 26000 EUR.

Articolo 6

1. La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al laboratorio della Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Regno Unito, per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, di cui all'allegato X, capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 360000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

3. L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 52000 EUR.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

(4) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(5) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

(6) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12.

(7) GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31.

(8) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 37.

(9) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.

(10) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(11) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 3.

(12) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(13) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 14.

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