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Document 32003D0125

2003/125/CE: Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2003, relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2003 [notificata con il numero C(2003) 562]

GU L 50 del 25.2.2003, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/125(1)/oj

32003D0125

2003/125/CE: Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2003, relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2003 [notificata con il numero C(2003) 562]

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 25/02/2003 pag. 0022 - 0024


Decisione della Commissione

del 24 febbraio 2003

relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2003

[notificata con il numero C(2003) 562]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese e svedese sono i soli facenti fede)

(2003/125/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno concedere un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento della Comunità, da questa designati, al fine di agevolarne l'espletamento delle funzioni e dei compiti specificati dalle direttive e dalle decisioni seguenti:

- direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3),

- direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle(4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,

- direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(5), modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Svezia e Finlandia,

- direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini(6), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/60/CE(7),

- direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci(8), modificata da ultimo dalla decisione 2001/288/CE della Commissione(9),

- direttiva 95/70/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi(10), modificata da ultimo dalla decisione 2001/293/CE della Commissione(11),

- direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina(12), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,

- direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini(13),

- decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici(14),

- direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana(15),

- decisione del Consiglio 96/463/CE, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura(16).

(2) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.

(3) Per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità può essere concesso per un periodo di un anno.

(4) In un caso specifico occorre concedere, per lo stesso periodo, un contributo finanziario supplementare per l'organizzazione di un seminario annuale nel settore di competenza dei laboratori di riferimento comunitari.

(5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(17), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(6) Il regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione(18) fissa le spese ammissibili dei laboratori di riferimento comunitari che ricevono un contributo finanziario a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e le procedure per la presentazione delle spese e delle verifiche contabili.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la peste suina classica, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per le funzioni e i compiti di cui all'allegato IV della direttiva 2001/89/CE, che saranno espletati dall'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 190000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003. L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici per la peste suina classica è fissato ad un massimo di 20000 EUR.

Articolo 2

Per la malattia di Newcastle, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 60000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 3

Per l'influenza aviaria, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 120000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 4

Per la malattia vescicolare dei suini, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 95000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 5

Per le malattie dei pesci, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Danimarca per le funzioni e i compiti di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE, che saranno espletati dal Veterinaere Serumlaboratorium, Aarhus, Danimarca.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 135000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 6

Per le malattie dei molluschi bivalvi, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE, che saranno espletati dall'Ifremer, La Tremblade, Francia.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 85000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 7

Per la peste equina, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all'allegato I della direttiva 92/35/CEE, che saranno espletati dal Laboratorio de sanidad y producción animal, Algete, Spagna.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 45000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 8

Per la febbre catarrale degli ovini, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della direttiva 2000/75/CE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 120000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 9

Per i test sierologici della rabbia, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della decisione 2000/258/CE del Consiglio, che saranno espletati dal laboratorio dell'AFSSA Nancy, Francia.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 130000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 10

Per la peste equina, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 2002/60/CE che saranno espletati dal Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valedolmos, Madrid, Spagna.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 11

Per la valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura e l'uniformazione dei metodi di prova, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE, che saranno espletati dall'Interbull Centre, Uppsala, Svezia.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 60000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 12

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

(3) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

(4) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(5) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(6) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(7) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(8) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

(9) GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11.

(10) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

(11) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 30.

(12) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

(13) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(14) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(15) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(16) GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

(17) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(18) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 14.

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