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Document 32003R0345

    Regolamento (CE) n. 345/2003 della Commissione, del 24 febbraio 2003, relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1° marzo 2003 al 30 giugno 2003

    GU L 50 del 25.2.2003, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/345/oj

    32003R0345

    Regolamento (CE) n. 345/2003 della Commissione, del 24 febbraio 2003, relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1° marzo 2003 al 30 giugno 2003

    Gazzetta ufficiale n. L 050 del 25/02/2003 pag. 0013 - 0014


    Regolamento (CE) n. 345/2003 della Commissione

    del 24 febbraio 2003

    relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o marzo 2003 al 30 giugno 2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, e l'articolo 39, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio(3), con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) che sono parte contraente del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro.

    (2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario. Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, contingenti tariffari a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consentano di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna. Con il regolamento (CE) n. 1096/2002 della Commissione(4) sono stati aperti contingenti per il periodo dal 1o luglio 2002 al 28 febbraio 2003. Poiché i dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna sono ora disponibili per la campagna di commercializzazione 2002/2003, occorre aprire un contingente per la seconda parte della campagna. A causa del fabbisogno massimo estimativo di raffinazione fissato per Stato membro e dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni d'importazione per ogni Stato membro di raffinazione per il periodo dal 1o marzo 2003 al 30 giugno 2003.

    (3) Ai sensi degli accordi conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna di commercializzazione 2002/2003.

    (4) Va precisato che il regolamento (CE) n. 2513/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione(5), deve essere applicato al nuovo contingente.

    (5) Per evitare un'interruzione delle forniture è necessario prevedere che, per i quantitativi da importare a norma del regolamento (CE) n. 1096/2002 per i quali non sono stati richiesti titoli anteriormente al 1o marzo 2003, gli Stati membri interessati siano autorizzati a rilasciare i titoli corrispondenti dopo tale data nel corso della campagna di commercializzazione 2002/2003.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il periodo dal 1o marzo 2003 al 30 giugno 2003 è aperto nell'ambito della decisione 2001/870/CE, per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, un contingente tariffario di 33798 t, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP.

    Il contingente tariffario suddetto reca il numero d'ordine 09.4097.

    Articolo 2

    1. Il dazio ridotto speciale per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è fissato a 0 EUR.

    2. Il prezzo d'acquisto minimo che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

    Articolo 3

    Titoli d'importazione possono essere rilasciati dagli Stati membri, nell'ambito del contingente fissato all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, per i seguenti quantitativi espressi in zucchero bianco:

    a) Finlandia: 10713 t;

    b) Francia metropolitana: 5126 t;

    c) Portogallo continentale: 13082 t;

    d) Regno Unito: 4876 t.

    Articolo 4

    Il regolamento (CE) n. 2513/2001 si applica al contingente tariffario aperto dal presente regolamento.

    Articolo 5

    Gli Stati membri menzionati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1096/2002 sono autorizzati, per quantitativi di cui allo stesso articolo per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione anteriormente al 1o marzo 2003, a rilasciare detti titoli per l'importazione e la raffinazione di tali quantitativi fino al 30 giugno 2003.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2003.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

    (3) GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.

    (4) GU L 166 del 25.6.2002, pag. 6.

    (5) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 19.

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