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Asiakirja 32002R0961

Regolamento (CE) n. 961/2002 della Commissione, del 5 giugno 2002, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2001/2002

GU L 148 del 6.6.2002, s. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Asiakirjan oikeudellinen asema Ei enää voimassa, Voimassaolon päättymispäivämäärä: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/961/oj

32002R0961

Regolamento (CE) n. 961/2002 della Commissione, del 5 giugno 2002, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2001/2002

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 06/06/2002 pag. 0018 - 0018


Regolamento (CE) n. 961/2002 della Commissione

del 5 giugno 2002

che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2001/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è concesso un aiuto all'ammasso a favore degli organismi ammassatori per le quantità di uve sultanine, uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistate e per l'effettiva durata dell'ammasso.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1343/2001(4), fissa le date delle campagne di commercializzazione.

(3) È opportuno fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2001/2002 e, a tal fine, occorre tener conto delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati(5), nonché del fatto che l'aiuto all'ammasso è calcolato tenendo conto dei costi tecnici dello stesso e del finanziamento del prezzo di acquisto pagato per i prodotti.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2001/2002, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

a) 0,1405 EUR/t netta al giorno fino al 28 febbraio 2003 e a 0,1144 EUR/t netta al giorno a partire dal 1o marzo 2003 per le uve secche;

b) 0,1261 EUR/t netta al giorno per i fichi secchi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

(3) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

(4) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16.

(5) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

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