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Document 32002H0201

    Raccomandazione della Commissione, del 4 marzo 2002, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 836]

    GU L 67 del 9.3.2002, p. 69–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2002/201/oj

    32002H0201

    Raccomandazione della Commissione, del 4 marzo 2002, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 836]

    Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/2002 pag. 0069 - 0073


    Raccomandazione della Commissione

    del 4 marzo 2002

    relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

    [notificata con il numero C(2002) 836]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/201/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1) Per il momento i livelli accettabili di diossine nei mangimi e negli alimenti devono essere valutati alla luce degli attuali livelli di fondo. I livelli massimi, stabiliti per i mangimi dalla direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/102/CE(2) e per i prodotti alimentari dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio(4) sono fissati a un livello rigoroso, ma fattibile, tenendo conto della contaminazione di fondo. Questi livelli massimi dovrebbero prevenire livelli di esposizione inaccettabilmente elevati degli animali e della popolazione umana e la distribuzione di mangimi e alimenti che presentino una contaminazione inaccettabilmente elevata.

    (2) Il 30 maggio 2001 il comitato scientifico per l'alimentazione umana (CSAU) ha adottato un parere sulla valutazione del rischio delle diossine e dei PCB diossina-simili negli alimenti basato su nuove informazioni scientifiche resesi disponibili successivamente all'adozione del parere formulato in merito dal CSAU il 22 novembre 2000. Il CSAU ha fissato una dose settimanale ammissibile per le diossine e i PCB diossina-simili pari a 14 pg Organizzazione mondiale della sanità (OMS) - equivalente di tossicità (TEQ)/kg di peso corporeo. Le stime dell'esposizione indicano che una parte considerevole della popolazione della Comunità assume tali sostanze con gli alimenti, al di là della dose ammissibile.

    (3) La riduzione dell'esposizione umana alle diossine, legata al consumo di alimenti, è quindi importante e necessaria per assicurare la protezione dei consumatori. Più del 90 % dell'esposizione umana alla diossina proviene dagli alimenti. Gli alimenti di origine animale contribuiscono di norma per circa l'80 % all'esposizione complessiva. Il carico di diossina negli animali deriva essenzialmente dai mangimi. Poiché la contaminazione degli alimenti è direttamente correlata alla contaminazione dei mangimi, si deve seguire un approccio integrato per ridurre l'incidenza della diossina lungo tutta la catena alimentare, vale a dire dai materiali che costituiscono i mangimi, passando per gli animali da cui si producono alimenti, fino ad arrivare agli esseri umani.

    (4) Occorre attuare misure al fine di ridurre ulteriormente la presenza e l'emissione di diossina nell'ambiente, onde limitare l'impatto dell'inquinamento ambientale sulla contaminazione dei mangimi e degli alimenti. La Commissione ha adottato, il 24 ottobre 2001, una comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale in merito alla strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati [COM(2001) 593 def.](5). La strategia è incentrata sulle misure attuali e future volte a ridurre lo sprigionamento di diossine e PCB nell'ambiente.

    (5) Misure basate esclusivamente sulla fissazione di livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti non sarebbero sufficientemente efficaci per ridurre i livelli di contaminazione nei mangimi e negli alimenti, a meno che i livelli fissati non siano così bassi da far sì che gran parte dei mangimi e alimenti prodotti venga dichiarata inadatta al consumo animale o umano. È generalmente condivisa l'ipotesi che, per ridurre attivamente la presenza di diossine nei mangimi e negli alimenti, occorra abbinare i livelli massimi a misure che stimolino un approccio attivo, comprendente la definizione di livelli d'azione e di livelli obiettivo per i mangimi e gli alimenti, cui affiancare interventi volti a limitare le emissioni. I livelli d'azione dovrebbero essere uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è opportuno identificare fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione, non soltanto in caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 1999/29/CE o dal regolamento (CE) n. 466/2001, ma anche laddove si riscontrino nei mangimi e negli alimenti diossine al di sopra del normale livello di contaminazione di fondo. Tale approccio dovrebbe determinare una graduale riduzione dei livelli di diossina nei mangimi e negli alimenti e consentire quindi di raggiungere i livelli obiettivo.

    (6) Sebbene da un punto di vista tossicologico, ogni livello vada applicato sia alle diossine, che ai furani, che ai PCB diossina-simili, i livelli massimi stabiliti dalla direttiva 1999/29/CE e dal regolamento (CE) n. 466/2001 valgono soltanto per le diossine e i furani, ma non per i PCB diossina-simili, considerati gli scarsi dati disponibili sulla diffusione di questi ultimi. Conformemente alle raccomandazioni del CSAU e del CSAA, risulta quindi necessario produrre dati attendibili sulla presenza di PCB diossina-simili in una gamma quanto più ampia possibile di componenti di mangimi, di mangimi e di alimenti, in modo da ottenere una valida banca dati in un periodo di tempo relativamente breve. Ciò dovrebbe consentire di rivedere i livelli massimi previsti dalla direttiva 1999/29/CE e dal regolamento (CE) n. 466/2001 e i livelli d'azione fissati dalla presente raccomandazione, al fine di inserire i PCB diossina-simili nei livelli da definirsi.

    (7) I livelli d'azione dovrebbero essere riveduti entro il 31 dicembre 2004, non appena risulteranno disponibili dati sufficienti sulla presenza di PCB diossina-simili nei componenti di mangimi, nei mangimi e negli alimenti.

    (8) Accanto alla revisione dei livelli d'azione per includervi i PCB diossina-simili, si dovrebbe prevedere un adeguamento periodico di tali livelli per tener conto della flessione cui è soggetta la presenza di diossina, nonché dell'approccio attivo inteso a ridurre gradualmente la loro presenza nei mangimi e negli alimenti.

    (9) I livelli obiettivo indicano i livelli di contaminazione da raggiungere nei mangimi e negli alimenti per poter ridurre l'esposizione di gran parte della popolazione della Comunità fino alla dose settimanale ammissibile per le diossine e i PCB diossina-simili, stabilita dal CSAU. Tali livelli dovrebbero essere stabiliti alla luce di informazioni più precise sull'impatto che le misure ambientali e le misure attuate alla fonte a livello di mangimi e alimenti hanno sulla riduzione della presenza di diossine e PCB diossina-simili nei differenti componenti dei mangimi, mangimi e alimenti. I livelli obiettivo andrebbero fissati entro il 31 dicembre 2004, allorché si disporrà di maggiori informazioni e in occasione della prima revisione dei livelli d'azione, al fine di includervi i PCB diossina-simili.

    (10) È di estrema importanza che il monitoraggio di ciascun componente di mangimi, di ciascun mangime e alimento venga effettuato in modo uniforme in tutta la Comunità europea. Per tale motivo si dovrebbero stabilire orientamenti dettagliati per il monitoraggio della diossina e dei PCB diossina-simili nel quadro del comitato permanente degli alimenti per animali per quanto concerne i mangimi e del comitato permanente per i prodotti alimentari per quanto concerne gli alimenti destinati all'uomo. Tali orientamenti devono contenere tra l'altro disposizioni in merito alla frequenza minima dei controlli da eseguire a cura di ciascuno Stato membro, ai componenti di mangimi, ai mangimi e agli alimenti da sottoporre a monitoraggio e al modo di presentare relazioni sui risultati,

    RACCOMANDA:

    1. Gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e consumo di componenti di mangimi, mangimi e alimenti, eseguono un monitoraggio aleatorio della presenza di diossina e PCB diossina-simili nei componenti di mangimi, nei mangimi e negli alimenti. Tale monitoraggio deve essere effettuato conformemente agli orientamenti e con le frequenze stabiliti dal comitato permanente degli alimenti per animali per quanto concerne i mangimi e dal comitato permanente per i prodotti alimentari per quanto concerne gli alimenti.

    2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 1999/29/CE e del regolamento (CE) n. 466/2001 e (fatto salvo il punto 3) qualora si riscontrino livelli di diossine eccedenti i livelli d'azione specificati negli allegati I e II, gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori:

    a) avviano indagini per individuare la fonte di contaminazione;

    b) verificano la presenza di PCB diossina-simili;

    c) prendono provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.

    3. Gli Stati membri con livelli di fondo di diossina particolarmente elevati fissano livelli d'azione nazionali per la loro produzione domestica di componenti di mangimi, mangimi e alimenti in modo da far sì che per circa 5 % dei risultati ottenuti nel monitoraggio di cui al punto 1 venga avviata un'indagine per identificare la fonte di contaminazione.

    4. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri dei dati a loro disposizione, dei risultati delle loro indagini e delle misure adottate per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.

    5. Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al punto 4 annualmente entro il 31 dicembre per quanto concerne gli alimenti e nell'ambito della relazione annuale da presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE del Consiglio(6), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7), per quanto concerne i mangimi, a meno che le informazioni siano di immediata rilevanza per gli altri Stati membri, nel qual caso esse vanno trasmesse immediatamente.

    Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

    (2) GU L 6 del 10.1.2002, pag. 45.

    (3) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

    (4) GU L 321 del 6.12.2001, pag. 1.

    (5) GU C 322 del 17.11.2001, pag. 2.

    (6) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

    (7) GU L 234 del 2.9.2001, pag. 55.

    ALLEGATO I

    Diossina [somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e di dibenzofurani policlorurati (PCDF)] espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) usando i TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997) dell'OMS

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Diossina (somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e di dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) usando i TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997) dell'OMS

    >SPAZIO PER TABELLA>

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