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Document 32002R0120

    Regolamento (CE) n. 120/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 concernente l'adattamento del contingente tariffario per il vino

    GU L 28 del 30.1.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/120/oj

    32002R0120

    Regolamento (CE) n. 120/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 concernente l'adattamento del contingente tariffario per il vino

    Gazzetta ufficiale n. L 028 del 30/01/2002 pag. 0001 - 0002


    Regolamento (CE) N. 120/2002 del Consiglio

    del 21 gennaio 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 concernente l'adattamento del contingente tariffario per il vino

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Con la decisione 1999/753/CE del 29 luglio 1999(1) il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro(2) (in seguito denominato "accordo SSC"). L'accordo SSC è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    (2) Nell'allegato X dell'accordo SSC figura uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, nel quale viene fissato un contingente tariffario annuo per l'importazione, in esenzione dal dazio doganale, di 32 milioni di litri di vino sudafricano imbottigliato. L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana(3), rinvia l'apertura del contingente tariffario per il vino al momento dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana rispettivamente sugli scambi di vino e sugli scambi di bevande spiritose.

    (3) Con decisione 2002/51/CE(4) il Consiglio ha approvato, per conto della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino. Inoltre, con decisione 2002/55/CE(5), il Consiglio ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino recante modifica del volume relativo al contingente tariffario per le importazioni di vino imbottigliato di cui all'allegato X dell'accordo SSC.

    (4) Il regolamento (CE) n. 2793/1999 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999 è modificato come segue:

    Nella quinta colonna, alla voce "Volumi dei contingenti tariffari annui e tasso di crescita annuo", la dicitura corrispondente al numero d'ordine 09.1825 è sostituita dal testo seguente: "35300000 litri

    (tca 3 %)(6).".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Arias Cañete

    (1) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

    (2) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

    (3) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1747/2000 (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 25).

    (4) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

    (5) Vedi pagina 133 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6) Dal 2002 al 2011 al volume contingentale annuo di base è aggiunto annualmente un volume di 6720000 litri. Il tasso di crescita annuo si applica dal 2003 soltanto al volume contingentale di base di 35300000 litri.

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