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Document 22002A0122(02)

    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006

    GU L 19 del 22.1.2002, p. 35–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/40/oj

    Related Council decision

    22002A0122(02)

    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006

    Gazzetta ufficiale n. L 019 del 22/01/2002 pag. 0035 - 0046


    Protocollo

    che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006

    Articolo 1

    Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 giugno 2001 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sono fissate come segue:

    1) a) navi congelatrici con reti da traino adibite alla pesca di gamberetti: 9600 tonnellate di stazza lorda (tsl) all'anno;

    b) navi congelatrici con reti da traino adibite alla pesca di pesci e cefalopodi: 2800 tsl all'anno;

    2) navi tonniere congelatrici con reti da circuizione: 40 unità;

    3) navi tonniere con lenze a canna e navi con palangari di superficie: 36 unità.

    Articolo 2

    1. Per i primi tre anni di applicazione del protocollo la contropartita finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata a 10000000 EUR all'anno (di cui 9000000 EUR a titolo di compensazione finanziaria, da versare il primo anno entro il 15 gennaio 2002 e negli anni successivi dopo la ricorrenza anniversaria del protocollo, e 1000000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo).

    2. Per gli ultimi due anni di applicazione del protocollo, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata a 10500000 EUR all'anno (di cui 9500000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 1000000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo).

    3. L'impiego della compensazione finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Guinea-Bissau.

    4. La compensazione è versata su un conto indicato dal governo della Guinea-Bissau, a profitto del Tesoro pubblico.

    Articolo 3

    Le due parti di impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Guinea-Bissau, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

    Per tutta la durata del presente protocollo la Comunità e le autorità della Guinea-Bissau cercheranno di seguire l'evoluzione dello stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea-Bissau; a tal fine è prevista una riunione scientifica annuale congiunta, che si terrà a Bruxelles o a Bissau.

    Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica annuale e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano in seno alla commissione mista prevista dall'articolo 11 dell'accordo quadro per adottare, se del caso e di comune accordo, misure volte a favorire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

    Qualora le misure contemplate dal precedente paragrafo implichino una riduzione delle possibilità di pesca concesse a titolo del presente protocollo, si procederà ad un adeguamento della contropartita finanziaria.

    Se lo stato delle risorse lo consente, le possibilità di pesca concesse a titolo del presente protocollo, possono essere aumentate, su richiesta della Comunità, per quote successive di 1000 tonnellate di stazza lorda all'anno. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata in proporzione, pro rata temporis.

    Articolo 4

    L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzato per finanziare le seguenti azioni, ripartendo gli importi come indicato:

    a) finanziamento di un programma scientifico o tecnico della Guinea-Bissau destinato a migliorare le conoscenze alieutiche e il controllo dell'evoluzione dello stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea-Bissau, nonché il funzionamento del laboratorio di ricerca applicata sulla pesca, in particolare per quanto concerne il miglioramento delle condizioni sanitarie nel campo della pesca, per un importo di 200000 EUR all'anno;

    b) finanziamento di borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Tali borse possono essere altresì utilizzate in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. Il costo totale delle borse non può superare 150000 EUR all'anno. Su richiesta delle autorità della Guinea-Bissau, una parte della somma può essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca in Guinea-Bissau. L'importo è versato sul conto indicato dalle autorità nazionali competenti, che gestiscono la totalità delle borse e altre azioni così finanziate;

    c) sostegno agli investimenti nel settore della pesca artigianale: 250000 EUR all'anno;

    d) sorveglianza marittima, compresa l'istituzione di un sistema di controllo via satellite (SCP) delle navi da pesca: 300000 EUR all'anno;

    e) sostegno istituzionale al ministero responsabile per la pesca: 60000 EUR all'anno;

    f) assistenza tecnica per l'istituzione e il controllo delle azioni precitate, il cui contenuto e le cui modalità sono definiti di comune accordo tra le due parti: 40000 EUR all'anno.

    Le azioni sono decise dalle autorità nazionali competenti sulla base di un programma di azione che viene inviato per informazione alla Commissione delle Comunità europee prima del primo pagamento.

    Articolo 5

    Gli importi di cui alle lettere a), c), d), e) e f) dell'articolo 4 sono messi a disposizione delle autorità e degli organismi competenti della Guinea-Bissau il primo anno entro il 15 gennaio 2002 e per gli anni successivi dopo la ricorrenza anniversaria del protocollo, versandoli, sulla base dell'utilizzazione prevista, sui conti bancari delle autorità competenti della Guinea-Bissau.

    Gli importi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 sono corrisposti man mano che vengono utilizzati.

    Le autorità nazionali competenti trasmettono alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau, entro tre mesi dalla ricorrenza anniversaria dell'applicazione del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle azioni programmate e finanziate, sui risultati ottenuti e sulle eventuali difficoltà constatate. Detta relazione include informazioni sulla realizzazione delle attività di formazione finanziate tramite i versamenti degli armatori previsti al punto 5 dell'allegato tecnico.

    La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere alle autorità nazionali competenti informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare se del caso i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

    Articolo 6

    Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 4, la Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere l'applicazione del presente protocollo.

    Articolo 7

    Qualora gravi circostanze, ad eccezione di fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE della Guinea-Bissau, la Comunità europea, se possibile previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria relativa al periodo di impedimento delle attività suddette.

    Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

    Articolo 8

    L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

    Articolo 9

    Il presente protocollo e i suoi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    Esso è applicabile a decorrere dal 16 giugno 2001.

    ALLEGATO

    CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ EUROPEA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU

    1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

    1.1. Tramite la delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau le autorità competenti della Comunità europea presentano al ministero della Repubblica di Guinea-Bissau responsabile per la pesca una domanda per ciascuna nave che intende esercitare un'attività di pesca in virtù dell'accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

    La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dal governo della Repubblica di Guinea-Bissau, il cui modello è riportato in appresso (appendice 1).

    1.2. La domanda di licenza è corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità e dell'importo di cui al punto 6.2 in appresso e, per le navi con reti da traino congelatori, di una copia del documento emesso dallo Stato membro e attestante la stazza della nave in tsl. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità della Guinea-Bissau. L'originale della licenza è consegnato al comandante della nave o al suo rappresentante.

    Qualora venga richiesta una nuova licenza per una nave che ha già ottenuto una licenza nell'ambito del presente protocollo e le cui caratteristiche tecniche rimangono immutate, la domanda deve essere presentata, tramite la delegazione della Commissione europea a Bissau, al ministero responsabile per la pesca, corredata solo della prova di pagamento del canone per i periodi richiesti. Il ministero responsabile per la pesca autorizza la nuova licenza facendovi figurare una menzione relativa alla prima domanda di licenza presentata nell'ambito del protocollo in vigore.

    1.3. Ogni rilascio di licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea a Bissau.

    1.4. I canoni includono tutte le tasse nazionali e locali, eccettuate le tasse portuali.

    1.5. Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento ai periodi annuali così definiti:

    primo periodo: dal 16 giugno 2001 al 31 dicembre 2001

    secondo periodo: dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2002

    terzo periodo: dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

    quarto periodo: dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

    quinto periodo: dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

    sesto periodo: dal 1o gennaio 2006 al 15 giugno 2006

    La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

    1.6. La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio da sostituire. Se il tonnellaggio di stazza lorda (tsl) della nave sostitutiva è superiore a quello della nave da sostituire, la differenza di canone andrà pagata pro rata temporis.

    La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al ministero della Repubblica di Guinea-Bissau responsabile per la pesca. Ogni trasferimento di licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea a Bissau.

    1.7. Disposizioni applicabili alle navi congelatrici con reti da traino

    1.7.1. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo.

    1.7.2. Ogni nave, prima del rilascio della licenza, è tenuta a presentarsi una volta per periodo annuale al porto di Bissau per sottoporsi all'ispezione prevista dalla regolamentazione vigente. Questa ispezione deve essere effettuata esclusivamente da persone debitamente autorizzate e deve avere luogo nelle 48 ore lavorative successive all'arrivo della nave nel porto, se tale arrivo è stato annunciato con almeno 72 ore di anticipo. Se la licenza non viene rilasciata entro il termine di 48 ore per una ragione imputabile al ministero responsabile per la pesca, le eventuali spese sono a carico di quest'ultimo. Se la nave protrae la sua permanenza nel porto dopo il rilascio della licenza le spese e le tasse applicabili sono a carico dell'armatore.

    La nave alla quale nel corso dello stesso periodo annuale sia stata attribuita una nuova licenza e le cui caratteristiche tecniche siano rimaste immutate è esentata dall'ispezione e non deve recarsi nel porto. Tuttavia le spese per il rilascio della licenza sono a carico degli armatori.

    1.7.3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo, le licenze sono rilasciate per periodi di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili. Nel calcolo dell'utilizzazione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del protocollo si tiene conto della durata di validità delle licenze. Per il primo e per l'ultimo periodo annuale il pagamento delle licenze deve essere proporzionale al loro periodo di validità.

    1.7.4. I canoni a carico degli armatori sono fissati come segue, in euro per tsl:

    - per le licenze annuali:

    - 197 per le navi adibite alla pesca di pesci

    - 219 per le navi adibite alla pesca di cefalopodi

    - 279 per le navi adibite alla pesca di gamberetti

    - per le licenze semestrali:

    - 102 per le navi adibite alla pesca di pesci

    - 113 per le navi adibite alla pesca di cefalopodi

    - 144 per le navi adibite alla pesca di gamberetti

    - per le licenze trimestrali:

    - 52 per le navi adibite alla pesca di pesci

    - 58 per le navi adibite alla pesca di cefalopodi

    - 73 per le navi adibite alla pesca di gamberetti

    Questi canoni sono maggiorati del 5 % a partire dal quarto periodo annuale di applicazione del protocollo.

    1.7.5. In sostituzione degli sbarchi obbligatori al prezzo di mercato di cui al punto D, i canoni supplementari a carico degli armatori in caso di mancato sbarco sono fissati come segue:

    - 7 EUR/tsl per le licenze trimestrali

    - 14 EUR/tsl per le licenze semestrali

    - 23 EUR/tsl per le licenze annuali

    1.8. Disposizioni applicabili alle navi tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

    1.8.1. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia le autorità della Guinea-Bissau, non appena ricevuta notifica, da parte della Commissione delle Comunità europee, del pagamento dell'anticipo, iscrivono la nave di cui trattasi in un elenco delle navi autorizzate a pescare che viene trasmesso alle autorità di controllo della Guinea-Bissau. In attesa del ricevimento dell'originale della licenza, a bordo della nave può essere detenuta una copia della licenza ottenuta via fax.

    1.8.2. Le licenze sono annuali. I canoni annuali sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

    1.8.3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le autorità nazionali competenti di un importo forfettario di 2250 EUR all'anno per tonniera con reti da circuizione, di 375 EUR all'anno per tonniera con lenze a canna e di 625 EUR all'anno per peschereccio con palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per:

    - 90 tonnellate di tonno pescato all'anno da una nave tonniera con reti da circuizione

    - 15 tonnellate pescate all'anno da una nave tonniera con lenze a canna

    - 25 tonnellate pescate all'anno da una nave con palangari di superficie

    1.8.4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture (ORSTOM e IEO). Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero responsabile per la pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle autorità nazionali competenti della Guinea-Bissau entro il 31 maggio dell'anno successivo, sul conto menzionato sopra al punto 1.2. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

    2. Dichiarazioni di cattura

    Tutte le navi della Comunità europea autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau in virtù dell'accordo sono tenute a comunicare al ministero responsabile per la pesca le catture effettuate, con copia alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau, secondo le seguenti modalità:

    - Le navi con reti da traino dichiarano le proprie catture secondo il modello accluso (appendice 2). Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre.

    - Le navi tonniere con reti da circuizione, le navi tonniere con lenze a canna e le navi con palangari di superficie tengono un giornale di bordo, conforme al modello riportato nell'appendice 3, per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Questo formulario deve essere inviato ogni sei mesi al ministero responsabile per la pesca, tramite la delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau. Nel caso in cui non siano state condotte operazioni di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau gli armatori sono comunque tenuti a trasmettere, secondo le modalità sopra indicate, una dichiarazione da cui risulti che non sono state effettuate catture.

    - I formulari devono essere compilati in modo leggibile, devono indicare in particolare i quantitativi totali mensili per specie e devono essere firmati dal comandante della nave.

    In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave di cui trattasi e, in caso di recidiva, di non rinnovare la licenza finché non siano state espletate le formalità prescritte.

    3. Catture accessorie

    3.1. Le navi adibite alla pesca di pesci non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % e cefalopodi in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

    Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

    Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo cefalopodi e pesci in quantità superiore al 50 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

    3.2. Le navi tonniere con lenze a canna sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

    4. Sbarco di pesce

    Al fine di assicurare l'approvvigionamento in pesce del mercato locale, le navi con reti da traino si impegnano a sbarcare pesce al prezzo di mercato.

    Gli armatori comunitari possono optare tra lo sbarco delle catture e un pagamento forfettario alternativo.

    4.1. L'armatore che opti per lo sbarco delle catture è tenuto a sbarcare i seguenti quantitativi, al prezzo del mercato:

    - per le navi con reti da traino adibiti alla pesca di pesci: 50 kg di pesce per tsl, al trimestre

    - per le navi con reti da traino adibiti alla pesca di cefalopodi: 30 kg di pesce per tsl, al trimestre

    - per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti: 10 kg di pesce per tsl, al trimestre

    Gli sbarchi possono essere effettuati singolarmente o cumulativamente.

    L'armatore informa tempestivamente dello sbarco il ministero della Guinea-Bissau responsabile per la pesca, almeno 48 ore prima dell'arrivo previsto in porto, comunicando la sua stima del quantitativo totale da sbarcare.

    Le operazioni di sbarco non devono durare più di 24 ore dall'arrivo della nave nel porto. Se tale termine non è rispettato, la nave ha il diritto di lasciare il porto e l'obbligo di sbarco per il quantitativo annunciato dall'armatore è considerato assolto. Qualora non venga rispettato il termine di 24 ore, dalla licenza successiva rilasciata per la medesima nave o per un'altra nave designata dall'armatore avente le stesse caratteristiche tecniche sarà dedotto un numero di giorni di pesca proporzionale alla durata dello sbarco. Inoltre tutte le tasse e le spese portuali sono a carico della Guinea-Bissau.

    I termini di cui sopra sono calcolati escludendo il sabato, la domenica e i giorni festivi.

    Alla fine delle operazioni di sbarco al comandante della nave viene rilasciato un certificato nel quale sono indicati la quantità e il valore delle catture sbarcate.

    Per qualunque inadempienza dell'obbligo di sbarco il responsabile deve pagare una penale di 1000 EUR per tonnellata non sbarcata.

    4.2. Qualora l'armatore opti per il pagamento forfettario si applicano le disposizioni del punto 1.7.5.

    5. Imbarco di marinai

    Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste dall'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea-Bissau e al miglioramento del mercato del lavoro, alle condizioni e nei limiti seguenti.

    5.1. Ciascun armatore di una nave con reti da traino si impegna ad assumere:

    - tre marinai-pescatori per le navi di stazza inferiore a 250 tsl,

    - quattro marinai-pescatori per le navi di stazza compresa tra 250 e 400 tsl,

    - cinque marinai-pescatori per le navi di stazza compresa tra 400 e 650 tsl,

    - sei marinai-pescatori per le navi di stazza superiore a 650 tsl.

    Tuttavia gli armatori comunitari cercheranno di imbarcare marinai della Guinea-Bissau in misura tale che essi costituiscano il 33 % dei membri dell'equipaggio adibiti al governo della nave o alle operazioni di pesca, esclusi gli ufficiali.

    Questi marinai saranno scelti dagli armatori. Tuttavia, in considerazione dei bisogni esistenti in materia di formazione e di occupazione, la Guinea-Bissau può designare un marinaio, al massimo, per nave.

    5.2. Gli armatori di navi tonniere e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini della Guinea-Bissau alle condizioni e nei limiti seguenti:

    - per la flotta delle navi tonniere con reti da circuizione, durante la campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono imbarcati sette marinai della Guinea-Bissau,

    - per la flotta delle navi tonniere con lenze a canna e dei pescherecci con palangari di superficie durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono imbarcati diciassette marinai della Guinea-Bissau, senza che possa essere superato il numero di un marinaio per nave.

    5.3. Il salario di questi marinai-pescatori deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero responsabile per la pesca; esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio (tra cui assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni e assicurazione malattia).

    In caso di mancato imbarco, gli armatori delle navi tonniere con reti da circuizione, delle navi tonniere con lenze a canna e dei pescherecci con palangari di superficie devono versare tempestivamente, per la campagna di pesca, una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati.

    Tale somma servirà per la formazione dei marinai-pescatori della Guinea-Bissau e sarà versata sul conto indicato dalle autorità della Guinea-Bissau.

    6. Imbarco degli osservatori

    6.1. Ogni peschereccio per traino prende a bordo un osservatore designato dal ministero responsabile per la pesca.

    La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare due bordata consecutive. L'imbarco e lo sbarco degli osservatori non possono interrompere le bordata o le operazioni di pesca.

    6.2. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. I suoi compiti sono i seguenti:

    - osservare le attività di pesca delle navi,

    - procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,

    - rilevare gli attrezzi da pesca utilizzati,

    - verificare i dati sulle catture effettuate nella zona della Guinea-Bissau riportati nel giornale di bordo,

    - comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca.

    Durante la sua permanenza a bordo l'osservatore:

    - prende tutti gli opportuni provvedimenti affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

    - rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere riservato di tutti i documenti appartenenti alla nave,

    - redige un rapporto di attività che viene trasmesso alle autorità competenti della Guinea-Bissau. Dette autorità, dopo averlo esaminato, entro una settimana ne inviano una copia alla delegazione della Commissione europea a Bissau.

    Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo tra l'armatore o il suo raccomandatario e le autorità della Guinea-Bissau. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del ministero responsabile per la pesca.

    Per contribuire alla copertura delle spese derivanti dalla presenza a bordo dell'osservatore, l'armatore versa alle autorità della Guinea-Bissau, contemporaneamente al pagamento del canone, un importo di 10 EUR per tsl all'anno, pro rata temporis, per ogni nave che eserciti le sue attività di pesca nelle acque della Guinea-Bissau.

    In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Qualora una nave con a bordo un'osservatore della Guinea-Bissau esca dalla zona di pesca della Guinea-Bissau, devono essere prese le misure necessarie, a spese dell'armatore, affinché l'osservatore possa tornare al più presto a Bissau.

    Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

    6.3. Su richiesta del ministero responsabile per la pesca, le navi tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un'osservatore.

    In tal caso il porto d'imbarco è fissato di comune accordo dal ministero responsabile per la pesca e dagli armatori o dai loro rappresentanti.

    7. Ispezione e controllo

    Ogni nave della Comunità europea operante nella zona di pesca della Guinea-Bissau permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato delle operazioni di ispezione e di controllo e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario per l'esecuzione di controlli a campione delle catture e per eventuali altre ispezioni attinenti alle attività di pesca.

    8. Zone di pesca

    Le navi con reti da traino di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a pescare nelle acque situate al di là delle dodici miglia marine a partire dalle linee di base.

    9. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

    La maglia minima autorizzata per il sacco della rete da traino (maglia stirata) è di:

    a) 70 mm per le navi adibite alla pesca di pesci;

    b) 70 mm per le navi adibite alla pesca di cefalopodi;

    c) 40 mm per le navi adibite alla pesca di gamberetti;

    d) 16 mm per la pesca di esche vive.

    È autorizzata la pesca con il buttafuori.

    10. Ingresso e uscita dalla zona

    Tutte le navi della Comunità europea che svolgono attività di pesca nella zona della Guinea-Bissau in virtù dell'accordo comunicano alla radiostazione del ministero responsabile per la pesca la data e l'ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

    L'indicativo di chiamata, le frequenze operative e gli orari sono comunicati agli armatori dal ministero responsabile per la pesca al momento del rilascio della licenza.

    Qualora non potessero utilizzare tale stazione radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione, quali il telex, il fax (n° 20.11.57, n° 20.19.57, n° 20.16.84) o il telegramma.

    11. Procedura in caso di fermo e di applicazione di sanzioni

    11.1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Guinea-Bissau è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo e di qualsiasi applicazione di sanzioni concernente un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità europea e operante nell'ambito dell'accordo, avvenuto nelle acque marittime della Guinea-Bissau e riceve contemporaneamente una breve relazione sulle circostanze ed i motivi che hanno portato al fermo o all'applicazione di sanzioni.

    In caso di fermo, prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si tenta di regolare l'infrazione presunta nel quadro di una procedura amministrativa. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

    11.2. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito di una procedura amministrativa e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro quarantotto ore dalla conclusione della procedura amministrativa una cauzione bancaria. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda prevista dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi.

    La cauzione è svincolata dall'autorità competente non appena la decisione giudiziaria abbia prosciolto il comandante della nave in questione.

    La nave e il suo equipaggio sono lasciati liberi:

    - ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura amministrativa,

    - subito dopo il deposito della cauzione bancaria.

    12. Zone di rifornimento

    Le navi comunitarie che desiderano procedere ad operazioni di rifornimento di carburante nella zona delle dodici miglia nautiche a partire dalle coste dovranno rispettare la legislazione nazionale in materia.

    Appendice 1

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    Appendice 2

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    Appendice 3

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