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Document 22002A0122(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006

    GU L 19 del 22.1.2002, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2006

    Related Council decision

    22002A0122(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006

    Gazzetta ufficiale n. L 019 del 22/01/2002 pag. 0034 - 0034


    Accordo in forma di scambio di lettere

    relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006

    A. Lettera del governo della Repubblica di Guinea-Bissau

    Signor ...,

    In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006, siglato il 30 maggio 2001, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 16 giugno 2001, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

    Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata, anteriormente al 15 gennaio 2002, la prima rata annuale della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.

    Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo della Repubblica di Guinea-Bissau

    B. Lettera della Comunità

    Signor ...,

    Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006, siglato il 30 maggio 2001, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 16 giugno 2001, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

    Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata, anteriormente al 15 gennaio 2002, la prima rata annuale della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria."

    Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.

    Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

    A nome del Consiglio dell'Unione europea

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