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Document 32002D0019

    2002/19/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4982]

    GU L 10 del 12.1.2002, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/19(1)/oj

    32002D0019

    2002/19/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4982]

    Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0073 - 0074


    Decisione della Commissione

    dell'11 gennaio 2002

    che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay

    [notificata con il numero C(2001) 4982]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/19/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Uruguay per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

    (2) Le disposizioni della legislazione dell'Uruguay attribuiscono alla "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono alla DINARA il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone.

    (3) In Uruguay la DINARA e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore.

    (4) Le competenti autorità dell'Uruguay si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.

    (5) Le competenti autorità dell'Uruguay hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione e di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione.

    (6) L'Uruguay può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/492/CEE.

    (7) L'Uruguay desidera esportare nella Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 93/25/CEE della Commissione(3), modificata dalla decisione 97/275/CE(4). A tal fine è necessario designare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere raccolti e dalle quali possono essere esportati nella Comunità.

    (8) Le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(5), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(6).

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

    Articolo 2

    I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari dell'Uruguay e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

    (4) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 52.

    (5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

    (6) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

    ALLEGATO

    ZONE DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE

    >SPAZIO PER TABELLA>

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