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Document 32002D0019
2002/19/EC: Commission Decision of 11 January 2002 laying down special conditions for the import of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods originating in Uruguay (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4982)
2002/19/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4982]
2002/19/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4982]
GU L 10 del 12.1.2002, p. 73–74
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664
2002/19/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4982]
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0073 - 0074
Decisione della Commissione dell'11 gennaio 2002 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay [notificata con il numero C(2001) 4982] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/19/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), considerando quanto segue: (1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Uruguay per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità. (2) Le disposizioni della legislazione dell'Uruguay attribuiscono alla "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono alla DINARA il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone. (3) In Uruguay la DINARA e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore. (4) Le competenti autorità dell'Uruguay si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta. (5) Le competenti autorità dell'Uruguay hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione e di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione. (6) L'Uruguay può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/492/CEE. (7) L'Uruguay desidera esportare nella Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 93/25/CEE della Commissione(3), modificata dalla decisione 97/275/CE(4). A tal fine è necessario designare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere raccolti e dalle quali possono essere esportati nella Comunità. (8) Le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(5), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(6). (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE. Articolo 2 I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari dell'Uruguay e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22. (4) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 52. (5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. (6) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12. ALLEGATO ZONE DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE >SPAZIO PER TABELLA>