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Document 32002R0062
Commission Regulation (EC) No 62/2002 of 11 January 2002 fixing the maximum purchase price for beef under the 17th partial invitation to tender pursuant to Regulation (EC) No 690/2001
Regolamento (CE) n. 62/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la 17a gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001
Regolamento (CE) n. 62/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la 17a gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001
GU L 10 del 12.1.2002, p. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 62/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la 17a gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0022 - 0023
Regolamento (CE) n. 62/2002 della Commissione dell'11 gennaio 2002 che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la 17a gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001(2). visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2001(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 13/2002(6), stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la 17a gara parziale del 7 gennaio 2002. (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento. (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi. (4) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001 stabilisce che i quantitativi aggiudicati per ogni singola gara sono consegnati entro i 17 giorni di calendario successivi al giorno di pubblicazione del prezzo massimo di acquisto. Tuttavia, nell'allegato III del regolamento è stato fissato un periodo di 3 settimane fra la 18a e la 19a gara. Onde sostenere il mercato delle carni bovine in modo permanente durante tale periodo si deve prevedere che i quantitativi assegnati nel contesto della 18a gara parziale del 21 gennaio possano essere consegnati fino al 15 febbraio 2002. (5) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la 17a gara parziale del 7 gennaio 2002 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti: - Germania: 159,00 EUR/100 kg, - Irlanda: 184,00 EUR/100 kg, - Spagna: 154,99 EUR/100 kg, - Francia: 209,00 EUR/100 kg, - Belgio: 161,25 EUR/100 kg, - Portogallo: 161,00 EUR/100 kg. - Austria: 161,70 EUR/100 kg. Articolo 2 Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, i quantitativi assegnati nel contesto della 18a gara parziale del 21 gennaio 2002, possono essere consegnati fino al 15 febbraio 2002 al più tardi. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29. (3) GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8. (4) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33. (5) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3. (6) GU L 239 del 7.9.2001, pag. 13.